Autopsy Report Access Versus Professional Secrecy in Workplace Fatality Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn entity requested a copy of an autopsy report stemming from a fatal workplace accident that led to a criminal investigation, stating the purpose was internal discussion for quality control and training, despite the document being subject to professional secrecy. The appellate criminal review chamber granted the request, reasoning that the applicant demonstrated a legitimate legal interest in accessing the medical document, which prevailed over the personal rights of those involved, provided the applicant upheld its own professional secrecy obligations and considering the absence of conflict with the hospital, resulting in the petition being accepted and costs assessed against the requester.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG, art. 66 al. 1 LTF; Autopsy Report Access Versus Professional Secrecy in Workplace Fatality Case: The appellate criminal review chamber granted the request, reasoning that the applicant demonstrated a legitimate legal interest in accessing the medical document, which prevailed over the personal rights of those involved, provided the applicant upheld its own professional secrecy obligations and considering the absence of conflict with the hospital, resulting in the petition being accepted and costs assessed against the requester.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governs the court's power to grant inspection of case files and is the basis for accepting the request in order 1.
This procedural article is cited in the preamble to the decision, implying its role in the general conduct of the proceeding, although its specific application is not detailed in the operative orders beyond costs.
This article governs the imposition of costs, which is applied in order 2.
Testo completo
Incarto n. 60.2006.247 · Lugano 20 novembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/13.7.2006 presentata dall’
IS 1 ,
tendente ad ottenere copia del reperto autoptico relativo ad un loro paziente deceduto;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;
ritenuto che in data 14.7.2006 questa Camera ha chiesto all’ente istante di precisare i motivi della richiesta;
preso atto che l’ente istante ha precisato che la richiesta è finalizzata alla discussione interna del caso, per il controllo della qualità e la formazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un incidente sul lavoro dall’esito mortale avvenuto il 3.5.2005, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), ed ha disposto tra le altre cose l’autopsia sullo sfortunato protagonista del sinistro.
2. Con la presente istanza, l’ente chiede di poter avere copia del referto autoptico, al fine della discussione interna finalizzata alla qualità ed alla formazione.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nel presente caso è dato un legittimo interesse giuridico all’esame del documento di carattere medico, ritenuto comunque il segreto professionale a cui sono tenuti gli operatori dell’ente richiedente, e verificata l’assenza di contenzioso con l’ospedale.
5. L’istanza è accolta. Il documento richiesto sarà allegato alla copia della presente decisione destinata all’ente richiedente.
6. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico dell’ente richiedente.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati · PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria