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60.2006.246 • CRP TI 60.2006.246 Generato dall'IA

Autopsy Report Access vs. Professional Secrecy

Numero d'incarto 60.2006.246
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Following a fatal traffic accident that led to a criminal investigation, an entity requested a copy of the autopsy report for internal quality control and training purposes related to a deceased patient. The Court granted the request, reasoning that the requesting entity demonstrated a legitimate legal interest in examining the medical document, which was deemed to prevail over personal rights, despite the professional secrecy obligations of the requesting entity's operators, and noting the absence of litigation with the hospital.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG, art. 66 al. 1 LTF; Autopsy Report Access vs. Professional Secrecy: The Court granted the request, reasoning that the requesting entity demonstrated a legitimate legal interest in examining the medical document, which was deemed to prevail over personal rights, despite the professional secrecy obligations of the requesting entity's operators, and noting the absence of litigation with the hospital.

Parole chiave

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autopsia inchiesta penale rapporto medico accesso ai documenti incidente stradale segreto professionale in materia di ricerca medica istanza di ispezione degli atti. ospedale quale istante.

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

The decision explicitly granted the request based on this article, which governs the inspection of files by interested parties.

art. 39 lit. f LTG

Cited as applicable law alongside Art. 27 CPP in the concluding pronouncement section.

art. 66 al. 1 LTF

Cited in the concluding section, the court ordered the costs to be borne by the applicant (IS 1).

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Testo completo

Incarto n. 60.2006.246 · Lugano 15 settembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/14.7.2006 presentata dall’

IS 1 tendente ad ottenere copia del reperto autoptico relativo ad un loro paziente deceduto;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;

ritenuto che in data 14.7.2006 questa Camera ha chiesto all’ente istante di precisare i motivi della richiesta;

preso atto di una richiesta di proroga, questa Camera ha concesso un termine scadente l’8.9.2006 per ossequiare alla richiesta di precisazione;

preso atto dello scritto 8/11.9.2006 dell’ente istante, con il quale si precisa che la richiesta è finalizzata alla discussione interna del caso, per il controllo della qualità e la formazione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di in incidente stradale dall’esito mortale avvenuto il 23.9.2005, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), ed ha disposto tra le altre cose l’autopsia sullo sfortunato protagonista del sinistro.

2. Con la presente istanza, l’ente chiede di poter avere copia del referto autoptico, al fine della discussione interna finalizzata alla qualità ed alla formazione.

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4. Nel presente caso è dato un legittimo interesse giuridico all’esame del documento di carattere medico, ritenuto comunque il segreto professionale a cui sono tenuti gli operatori dell’ente richiedente, e verificata l’assenza di contenzioso con l’ospedale.

5. L’istanza è accolta. Il documento richiesto sarà allegato alla copia della presente decisione destinata all’ente richiedente.

6. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico dell’ente richiedente.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta.

2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi implicati · PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria