Guardian Judge Recusal and Substitution in Criminal Proceeding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA former guardian judge sought formal exclusion from a criminal proceeding involving a past ward, based on the statutory provision (Art. 40 lit. b CPP) mandating exclusion for anyone who has served as a guardian for a party involved. The reviewing panel affirmed the exclusion, reasoning that the prior guardian-ward relationship established a mandatory ground for recusal, and consequently ordered the substitution of the excluded judge with the alternate guardian judge, further clarifying that in clear-cut cases of statutory exclusion, the judge may proceed directly to substitution without seeking prior approval from the panel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40 lit. b CPP, Art. 41 CPP, Art. 42 CPP, Art. 40 CPP, Art. 42 cpv. 2 CPP, art. 40 ss. CPP; Guardian Judge Recusal and Substitution in Criminal Proceeding: 40 lit. b CPP) mandating exclusion for anyone who has served as a guardian for a party involved. The reviewing panel affirmed the exclusion, reasoning that the prior guardian-ward relationship established a mandatory ground for recusal, and consequently ordered the substitution of the excluded judge with the alternate guardian judge, further clarifying that in clear-cut cases of statutory exclusion, the judge may proceed directly to substitution without seeking prior approval from the panel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles are referenced as the basis for the court's decision regarding the exclusion and substitution of the minor magistrate.
This provision is mentioned as relevant in paragraph 4 regarding handling doubtful cases of exclusion, even though it does not appear in the final orders 1 or 2, it is part of the procedural guidance offered by the court.
This article defined the mandatory exclusion ground which was confirmed in order 1.
Testo completo
Incarto n. 60.2006.245 · Lugano 19 luglio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10.7.2006 presentata dal
IS 1 di notifica di esclusione ai sensi dell’art. 40 lit. b CPP;
ritenuto che non si giustifica uno scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il magistrato dei minorenni istante è stato tutore di __________ durante l’affidamento preadottivo. Per questo motivo, ed in ragione di un procedimento a carico del suo passato pupillo (inc. MM. __________), il magistrato dei minorenni ha notificato la sua esclusione, indicando al contempo che il magistrato dei minorenni supplente è disponibile ad assumere il caso.
2. L'art.
40 lit. b CPP prevede che ogni giudice, procuratore pubblico, segretario od assessore-giurato è escluso per legge dall’esercitare il suo ufficio, quando sia coniuge, tutore o curatore della parte lesa o dell’accusato o lo sia stato.
Il magistrato che viene a conoscenza di una causa che lo esclude deve astenersi da qualsiasi atto giudiziario, pena la nullità degli atti giudiziari ulteriormente compiuti (art. 41 CPP), e deve notificare la sua esclusione alla Camera dei ricorsi penali che, verificata la causa di esclusione, provvede alla sua sostituzione (art. 42 CPP).
3. Nella fattispecie, la notifica di esclusione del magistrato dei minorenni dal procedimento penale a carico di __________ é corretta.
4. Considerata la precedente attività del magistrato dei minorenni, questa Camera ritiene che la problematica possa in futuro essere risolta nel seguente modo:
- nei casi ovvi di esclusione, ossia quelli espressamente enunciati dall'art. 40 CPP, il magistrato dei minorenni può evidentemente trasmettere l'incarto al magistrato dei minorenni supplente, senza formale decisione di questa Camera;
- nei casi dubbi (cfr. art. 42 cpv. 2 CPP), il magistrato dei minorenni dovrà sottoporli all'esame di questa Camera, per formale decisione.
5. Visto il genere di procedura, si rinuncia a prelevare la tassa di giustizia e le spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 40 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il magistrato dei minorenni è escluso dall’esercizio delle proprie funzioni in relazione al procedimento a carico di __________. Egli è sostituito dal magistrato dei minorenni supplente.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria