Criminal File Transfer to Civil Case with Partial Redaction Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn application was filed to obtain the transfer of a criminal file, concerning financial crimes and involving several injured parties, to a civil case initiated by only some of those parties, and the court partially granted the request based on the need to balance the legitimate legal interest of the civil claimants against the rights of all implicated persons, especially those injured parties not involved in the civil suit. The court ordered that the public prosecutor must first review the file, remove documents pertaining to unrepresented injured parties, and then transmit the redacted file directly to the competent civil court for inspection, allowing the civil parties to identify relevant documents to be copied and admitted into the civil record by the court, but strictly prohibiting the distribution of copies to the civil parties or third parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG, Art. 66 al. 1 LTF; Criminal File Transfer to Civil Case with Partial Redaction Order: The court ordered that the public prosecutor must first review the file, remove documents pertaining to unrepresented injured parties, and then transmit the redacted file directly to the competent civil court for inspection, allowing the civil parties to identify relevant documents to be copied and admitted into the civil record by the court, but strictly prohibiting the distribution of copies to the civil parties or third parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the basis for partially accepting the motion regarding file inspection and transfer between jurisdictions.
This procedural article was cited in the reasoning leading to the final orders.
This provision governs the imposition of costs, as applied in order no. 2 regarding the justice fee.
Testo completo
Incarto n. 60.2006.236 · Lugano 21 agosto 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.7.2006 presentata dalla
IS 1 tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale (inc. MP __________);
premesso che questa Camera ha preliminarmente richiamato l’incarto dal Ministero pubblico con scritto 6.7.2006, ed ha ricevuto da quest'ultimo anche un elenco delle persone implicate;
richiamate le osservazioni 7.7.2006 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che preavvisa favorevolmente la richiesta, ma evidenzia il coinvolgimento di diverse altre parti lese rispetto a quelle che hanno agito in sede civile;
richiamate le osservazioni 19/20.7.2006 del patrocinatore di PI 7, che preav-visa favorevolmente il richiamo, ma chiede di impedire l’estrazione di copie degli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento (inc. MP __________) a carico di diverse persone per reati finanziari. Il procedimento riguarda la posizione di svariate parti lese: solo alcune di loro hanno agito in sede civile (inc. OA __________), originando il richiamo alla base della presente decisione.
2.Le parti interpellate hanno dato il loro accordo, ritenuto che il procuratore pubblico ha evidenziato la posizione delle altre parti civili, e il patrocinatore di PI
7 ha chiesto di adottare gli opportuni provvedimenti per evitare l’estrazione indiscriminata di copie dall’incarto penale.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4.Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
5.Nel presente caso è data certamente una connessione tra le cause civili e il procedimento penale, di modo che c’è un interesse giuridico legittimo al richiamo. Questo si scontra però con il fatto che il procedimento riguardi la posizione di diverse persone, ed in particolare di innumerevoli parti lese, che non sono coinvolte nelle azioni civili pendenti presso la Pretura istante. L’interesse giuridico legittimo dei richiamanti dev’essere pertanto contemperato con la tutela della posizione di queste parti civili.
6.L’istanza è accolta parzialmente. L’incarto sarà preventivamente vagliato dal procuratore pubblico che eliminerà dalla trasmissione i documenti relativi ad altre parti lese. L’incarto sarà poi trasmesso direttamente dal Ministero pubblico alla Pretura istante, che permetterà alle parti di esaminare gli atti. Le parti indicheranno al pretore quali di questi atti interessano i procedimenti civili: questi atti potranno essere fotocopiati a cura della Pretura, e potranno essere acquisiti agli atti delle cause civili, ma non potranno essere concesse copie alle parti ai procedimenti civili, e men che meno a terzi.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 4. PI 4 5. PI 5 6. PI 6 7. PI 7 patr. da: PR 3 3, 4, 5, 6 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria