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60.2006.216 • CRP TI 60.2006.216 Generato dall'IA

Applicant's Standing to Seek Prosecutor Exclusion Denied

Numero d'incarto 60.2006.216
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An applicant requested the exclusion of a public prosecutor from all proceedings involving a specific attorney due to the prosecutor's wife working at the attorney's firm, following a prior directive from the Judicial Council to refer such matters to the appellate court. The Appellate Penal Review Chamber dismissed the request as inadmissible because the applicant lacked legal standing to file a motion for exclusion or recusal under procedural rules, which reserve this right to parties to the proceedings (the civil party, the accused, or the public prosecutor when a judge is concerned), and the applicant was acting solely as a concerned citizen, not as a party or witness.

Regesto Legislator

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Art. 42 cpv. 1 CPPT, Art. 40 lit. d CPP, Art. 43 cpv. 2 CPP, art. 40 ss. CPP, art. 64 LTF; Applicant's Standing to Seek Prosecutor Exclusion Denied: The Appellate Penal Review Chamber dismissed the request as inadmissible because the applicant lacked legal standing to file a motion for exclusion or recusal under procedural rules, which reserve this right to parties to the proceedings (the civil party, the accused, or the public prosecutor when a judge is concerned), and the applicant was acting solely as a concerned citizen, not as a party or witness.

Parole chiave

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ammissione del pubblico ministero esclusione del testimone domanda di ricusazione divieto di rappresentanza dell'avvocato difetto di legittimazione diritti procedurali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 43 cpv. 2 CPP

This provision, which defines who has the right to challenge (ricusa), supports the conclusion that the applicant lacked standing (legitimation) to file the motion.

art. 40 ss. CPP

This article (along with all applicable rules) is cited in the preamble to the decision which rejects the motion as inadmissible.

art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the decision to waive costs (point 2) often relates to Art. 64 LTF concerning legal aid/cost exemption in Swiss Federal Tribunal rulings, but since this is a Cantonal decision, the application is based on the explicit text in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 60.2006.216 · Lugano 24 luglio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/19.6.2006 presentata da

IS 1 di

ricusa/esclusione del procuratore pubblico PI 1 da tutti i procedimenti in cui è coinvolto l’avv. __________, __________;

richiamato lo scritto 3.7.2006 del procuratore pubblico PI 1, con il quale apporta alcune precisazioni con riferimento al testo dell’istanza;

richiamato lo scritto 7/10.7.2006 di replica dell’istante;

richiamato lo scritto 13.7.2006 di duplica del procuratore pubblico, nel quale solleva dei dubbi riguardo alla legittimazione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.Con segnalazione del 30.9.2005 al Consiglio della magistratura, l’istante ha stigmatizzato il fatto che il procuratore pubblico PI

1 non si fosse escluso in un procedimento penale (in relazione all’inchiesta relativa alle gestione di alcuni immobili della __________) nel quale l’avv. __________ funge da patrocinatore di una delle parti, e ciò in considerazione del fatto che la moglie del procuratore pubblico lavora presso lo studio __________.

b. Il Consiglio della magistratura ha deciso in data 6.6.2006 (inc. __________) di non dare seguito alla segnalazione. Nella stessa decisione, in particolare al punto 9, il Consiglio della magistratura scrive che “*Dovesse, tuttavia, stare indagando in altre fattispecie in cui l’avv. __________ (o l’avv. __________) è coinvolto come patrocinatore di una parte, il procuratore IS 1 dovrà notificare alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello, ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CPPT, la propria situazione, così da provocare una decisione vincolante da parte dell’organo preposto alla verifica dei casi di esclusione*.”

c. In ossequio a questa decisione, il procuratore pubblico ha presentato un’istanza in data 16.6.2006 a questa Camera, sottoponendo la sua situazione ed i casi nei quali l’avv. __________ è patrocinatore di una parte. Questa Camera ha evaso tale istanza con decisione di principio del 24.7.2006 (inc. CRP __________), nella quale ha indicato quali sono i criteri per interpretare la nozione di colleghi di studio ai sensi dell’art. 40 lit. d CPP.

d. Con la presente istanza 16/19.6.2006, l’istante ha chiesto la ricusa/l’esclusione del procuratore pubblico PI 1 da tutti i procedimenti in cui l’avv. __________ è coinvolto direttamente o indirettamente. L’istanza è intitolata anche “*Segnalazione complementare di altri casi di conflitto d’interessi del PP __________*” ed è stata trasmessa in copia anche al Consiglio della magistratura.

e. Nella sua veste di __________, l’istante ha pure presentato __________ in data 19.6.2006 (__________) al __________ sul medesimo tema.

in

diritto

1. Preliminarmente è pacifico che questa Camera, in ossequio alle norme sull’organizzazione giudiziaria ed al principio della separazione dei poteri, non sia chiamata ad esprimersi sull’istanza in quanto “*Segnalazione complementare*” (copia della presente decisione sarà inviata al Consiglio della magistratura): men che meno deve prendere posizione sull’interpellanza o intervenirvi in un qualche modo.

2. In relazione all'istanza di ricusa/esclusione, si pone preliminarmente un quesito di legittimazione. L’art. 43 cpv. 2 CPP riserva il diritto di ricusa alla parte civile, all’accusato o al procuratore pubblico (se il caso di ricusa riguarda un giudice). Come ricorda la giurisprudenza di questa Camera (sentenza del 19.12.1979 in re M., la cui massima è pubblicata in REP. 1980 p. 385), un testimone non è legittimato a proporre l’esclusione o la ricusa di magistrati penali in quanto non è parte al procedimento penale.

3. Questo vale a maggior ragione nel presente caso, in cui l’istante non pretende di essere parte ad un qualsivoglia procedimento, e neppure è chiamato in causa come testimone. Egli interviene come __________, preoccupato soprattuto del funzionamento degli organi giudiziari.

In ossequio al principio della __________, simili interventi possono eventualmente essere operati in __________ (come peraltro ha fatto l’istante, con la ricordata __________ del __________), o come segnalazione al Consiglio della magistratura, ma non con istanza di ricusa o di esclusione.

4. L’istanza va respinta in ordine, in quanto irricevibile, per difetto di legittimazione.

5. Nel presente caso, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 40 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è irricevibile.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati · PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria