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60.2006.202 • CRP TI 60.2006.202 Generato dall'IA

Access to Criminal Records for Civil Claim Limited

Numero d'incarto 60.2006.202
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An entity sought access to the records of a criminal proceeding, which had resulted in a final judgment, in order to pursue a civil damages claim, and while the public prosecutor consented, the subject of the proceedings only agreed to inspection, not copying. The court granted the request, affirming that the entity demonstrated a legitimate legal interest justifying access under the relevant statute, but it limited the right to copy documents to only the hearing records of specific individuals, citing the need to balance this interest against the personal rights of those involved and the duty of official secrecy.

Regesto Legislator

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Art. 52 LAVS, Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 32 LPGA; Access to Criminal Records for Civil Claim Limited: The court granted the request, affirming that the entity demonstrated a legitimate legal interest justifying access under the relevant statute, but it limited the right to copy documents to only the hearing records of specific individuals, citing the need to balance this interest against the personal rights of those involved and the duty of official secrecy.

Parole chiave

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diritto di accesso ai documenti sentenza civile casellario giudiziale audizione personale violazione del diritto d'autore persona giuridica

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article is cited in the preamble to the ruling and justifies the granting of access to the case files (Order 1 refers to the considerations which rely on this article).

art. 32 LPGA

This article is cited to justify the decision not to levy court fees and costs (Order 2).

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Testo completo

Incarto n. 60.2006.202 · Lugano 24 agosto 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7.6.2006 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione per l’accesso agli atti del procedimento penale a carico di PI 2;

richiamate le osservazioni 13.6.2006 del procuratore pubblico Maria Galliani, mediante le quali comunica il proprio nulla osta, evidenziando come l’incarto completo si trovi presso il Tribunale penale Cantonale (TPC);

richiamate le osservazioni 21/23.6.2006 di PI 2, mediante le quali comunica di consentire all’accesso agli atti, ma di opporsi all’estrazione di fotocopie;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale, sfociato in un giudizio nel frattempo divenuto definitivo.

. 2. Con la presente istanza, l’Istituto istante chiede l’accesso agli atti in relazione all’istruttoria per un’azione risarcitoria ex art. 52 LAVS. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso, mentre che PI 2 acconsente all’accesso agli atti ma si oppone all’estrazione di fotocopie.

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

. 4. Nel presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, come già ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005, inc. __________).

5. L’istanza è accolta. L’Istituto istante potrà esaminare gli atti dell’incarto presso il TPC: potrà estrarre copie solo dei verbali di __________ __________ e __________ __________ o di PI 2, richiamato a loro carico il segreto d’ufficio.

6. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-; - (); -.

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria