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60.2006.194 • CRP TI 60.2006.194 Generato dall'IA

Insurance Company Access to Criminal Files for Compensation Determination

Numero d'incarto 60.2006.194
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An insurance company requested access to the files of a criminal proceeding stemming from a 2003 traffic accident, which had resulted in a non-suit order, to determine its potential compensation obligations, and since all involved parties had no objections, the court granted the request under Article 27 of the Criminal Procedure Code because the insurer demonstrated a legitimate legal interest that outweighed the personal rights of those implicated. The court allowed the inspection of the records at the public prosecutor's office but prohibited the extraction of copies, ordering the applicant to pay the associated administrative fees.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG; Insurance Company Access to Criminal Files for Compensation Determination: The court allowed the inspection of the records at the public prosecutor's office but prohibited the extraction of copies, ordering the applicant to pay the associated administrative fees.

Parole chiave

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indennità assicurativa consultazione degli atti compagnia d'assicurazioni codice di procedura penale diritto di visita incidente stradale istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante.

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article was the substantive basis cited for granting the request to access the case files, as noted in the grounds for the decision.

art. 39 lit. f LTG

This article was cited in connection with the ruling on court costs and fees imposed on the applicant.

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Testo completo

Incarto n. 60.2006.194 · Lugano 24 agosto 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/31.5.2006 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale relativo ad un incidente stradale del 13.9.2003;

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 30/31.5.2006, mediante il quale ha pure comunicato di non avere obbiezioni all’accoglimento della richiesta;

richiamato lo scritto 12/13.6.2006 del patrocinatore di PI 2, che comunica di non avere osservazioni da formulare;

rilevato che PI 1 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito di un incidente stradale del 13.9.2003 e di una denuncia penale 18.4.2005, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 25.4.2006 (NLP __________).

2.Con la presente, la Compagnia di assicurazioni istante chiede di accedere agli atti, per potersi determinare su un suo eventuale obbligo di risarcimento. Come esposto in entrata, le parti interpellate non si sono opposte all’accoglimento dell’istanza.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4.Nel presente caso è dato un interesse giuridico legittimo dell’assicurazione istante ad esaminare gli atti, onde potersi determinare su una sua eventuale responsabilità.

5.L’istanza è accolta. La parte istante potrà esaminare gli atti presso il Ministero pubblico, ma non potrà estrarre copie.

6.La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico dell’istante.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria