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60.2006.193 • CRP TI 60.2006.193 Generato dall'IA

Inadmissibility of Supplement to Appeal Regarding Evidence Ruling

Numero d'incarto 60.2006.193
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant filed what was styled as a "Supplement to the Appeal" against a subsequent evidence ruling by the lower court, after already having appealed an earlier decision regarding the consolidation of criminal proceedings. The reviewing court deemed the appeal inadmissible because procedural rules generally exclude supplements to previously filed appeals after the deadline has passed, especially when the supplement concerns a subsequent decision on a distinct issue (evidence ruling) from the original appeal (consolidation of proceedings), and furthermore, statutory law explicitly bars appeal to this court for decisions admitting or rejecting evidence.

Regesto Legislator

Ufficiale

ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. in materia di prove. ricevibilità.

Parole chiave

Generato dall'IA
controllo della procedura impugnabilità della decisione di rinvio prove tardive termine legale limitazione del potere cognitivo prove irrilevanti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 227 CPP

Cited as a basis for the decision regarding the inadmissibility of the appeal, specifically concerning decisions on evidence.

Art. 39 lit. f LTG

Cited as a basis for the decision regarding the inadmissibility of the appeal.

Art. 39 lit. f LTG

Cited as the basis for ordering costs against the appellant, RI 1, following the adverse outcome.

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Testo completo

Incarto n. 60.2006.193 · Lugano 6 giugno 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul gravame 31.5/1.6.2006 presentato da

RI 1 patr. da: PR 1 contro

l’ordinanza sulle prove 24/26.5.2006 del presidente della Pretura penale;

premesso che il gravame è intitolato “Complemento al ricorso” con riferimento al ricorso 24/25.4.2006 presentato dalla medesima persona, assistita dal medesimo patrocinatore, contro la decisione 10/12.4.2006 del presidente della Pretura penale di congiunzione di procedimento penale a carico di diverse persone (inc. CRP __________);

ritenuto che di principio è proceduralmente esclusa la possibilità di presentare un complemento ad un ricorso trascorso il termine di ricorso;

considerato che nel presente caso non si è neppure in presenza di un’ipotetica replica;

ritenuto inoltre che un complemento ad un ricorso è a maggior ragione escluso se riferito a fatti o decisioni successivi all’inoltro del primo gravame;

considerato che la decisione successiva (qui impugnata) è relativa ad una problematica (di assunzione o meno di prove al dibattimento) diversa rispetto a quella oggetto della precedente decisione impugnata (relativa alla congiunzione/disgiunzione di procedimento penale a carico di diverse persone), di modo che anche logicamente e sostanzialmente non è concepibile un complemento in presenza di problematiche diverse;

ritenuto altresì che sostanzialmente il presente gravame si riferisce esclusivamente alla decisione 24/26.5.2006 della Pretura penale in materia di prove, come peraltro chiaramente indicato nel "petitum” (punto 2, p. 5 del ricorso) e nella parte “in ordine” (ricorso p. 2);

considerato come l’art. 227 cpv. 6 in fine CPP esclude l’impugnazione a questa Camera delle decisioni che ammettono o respingono le prove notificate;

ritenuto infine il chiaro testo di legge ed il principio della separazione dei poteri, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile;

considerato che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 227 CPP e 39 lit. f LTG, nonché ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria