Guardianship Commission Access to Personal File for Conviction Information
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA commission responsible for guardianship matters requested access to a file concerning an individual, stemming from the individual's allegedly concerning and offensive behavior towards their mother, the individual's sibling's guardian, and the sibling during an interview, to ascertain prior convictions, measures, or expert reports regarding that individual. The court granted the request, reasoning that the commission, now possessing guardianship competencies, demonstrated a legitimate legal interest under the relevant procedural code that outweighed the personal rights of the involved parties, as no objections were raised, but limited the access solely to an inspection by the commission's president at the prosecutor's office, without the right to make copies, and waived any associated fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, ogni altra norma applicabile, Non si prelevano tassa di giustizia e spese; Guardianship Commission Access to Personal File for Conviction Information: The court granted the request, reasoning that the commission, now possessing guardianship competencies, demonstrated a legitimate legal interest under the relevant procedural code that outweighed the personal rights of the involved parties, as no objections were raised, but limited the access solely to an inspection by the commission's president at the prosecutor's office, without the right to make copies, and waived any associated fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the preamble to the ruling ('visto l'art. 27 CPP') and justified the granting of the request for inspection of the files (Order 1).
Cited in the preamble to the ruling, covering any other applicable legal basis for the decision.
This order rules on the waiver of court fees and costs (Order 2).
Testo completo
Incarto n. 60.2006.163 · Lugano 23 giugno 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)
segretario: · Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 10.4/9.5.2006 presentata dalla
IS 1
tendente a conoscere l’esistenza di decisioni di condanna, di eventuali misure o referti peritali inerenti PI 1;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata a questa Camera per competenza, con scritto 8/9.5.2006;
ritenuto che questa Camera, con scritto 11.5.2006, ha chiesto alla Commissione istante di precisare l’interesse giuridico legittimo alla base della richiesta, con riferimento all’art. 27 CPP;
preso atto dello scritto 23/29.5.2006 della Commissione istante, con cui ha precisato i motivi della sua richiesta;
richiamato lo scritto 14/15.6.2006 del patrocinatore di PI 1, che comunica di non avere osservazioni in merito all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. La Commissione istante si occupa della sorella di PI 1. In data 4.4.2006, in occasione dell’audizione della madre e dello stesso PI 1, questi avrebbe tenuto un comportamento preoccupante ed offensivo (atteggiamento tenuto anche nei confronti del tutore della sorella). L’istanza tende a conoscere se vi sono già state delle condanne o l’adozione di misure, rispettivamente se vi è già stata una valutazione peritale di PI 1.
2. Come esposto in entrata, nessuno ha sollevato obbiezioni all’accesso agli atti.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*.”
4. Nella fattispecie sono realizzati i presupposti di legge, stante il legittimo interesse della Commissione istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8.3.1999 (LOPTC), entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. È dato un interesse in relazione alla situazione della sorella di PI 1, ma anche rispetto alla situazione di quest’ultimo, con particolare riferimento all’episodio del 4.4.2006.
5. L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire unicamente ad opera del presidente della IS 1, presso gli uffici del Ministero pubblico, e limitatamente ad un’ispezione, senza cioè estrarre copie.
6. Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati · PI 1 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario