Third-Party Inspection of Criminal Judgment Granted Based on Economic Interest
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA third party, seeking a copy of a criminal judgment where an individual was convicted of aggravated drug offenses, filed a motion for inspection of the case file. The appellate criminal appeals chamber determined that its jurisdiction for third-party requests is governed by the relevant procedural code, which requires the applicant to demonstrate a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of those implicated in the case. Based on the economic and fiscal implications stemming from the convicted party's illegal activities, the court found that the requesting entity possessed the requisite legitimate legal interest, leading to the granting of the request for the already final judgment, while waiving fees and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 185 LT, Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 27 cpv. 1 CPP, Art. 27 cpv. 2 CPP, Art. 112 LIFD; Third-Party Inspection of Criminal Judgment Granted Based on Economic Interest: The appellate criminal appeals chamber determined that its jurisdiction for third-party requests is governed by the relevant procedural code, which requires the applicant to demonstrate a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of those implicated in the case. Based on the economic and fiscal implications stemming from the convicted party's illegal activities, the court found that the requesting entity possessed the requisite legitimate legal interest, leading to the granting of the request for the already final judgment, while waiving fees and costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request for the copy of the sentence was granted based on this article regarding the inspection of case files.
This article was cited in the decision to waive the collection of court fees and costs.
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Testo completo
Incarto n. 60.2006.124 · Lugano 15 settembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/7.4.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia della sentenza della Corte delle assise criminali __________ a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamate le osservazioni 10/11.8.2006 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, mediante le quali ha comunicato il proprio nulla osta alla trasmissione della sentenza;
ritenuto che PI 2, interpellato per il tramite del proprio patrocinatore, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. PI
2 è stato processato dalla Corte delle assise criminali in data __________ (inc. TPC __________) e condannato a due anni e sei mesi di reclusione, al pagamento di una multa di CHF 25'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, per infrazione aggravata alla LStup. La sentenza è nel frattempo cresciuta in giudicato.
2. Con la presente istanza, la IS 1 chiede di ottenere copia della sentenza, con riferimento agli art. 185 LT e 112 LIFD. Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta, mentre che PI 2 non ha presentato osservazioni.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “*Oltre i casi previsti dal presente codice,…*”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “*Ispezione degli atti dopo il processo*”, modificato in “*Ispezione degli atti*”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).
5. Nel presente caso, in considerazione dell’attività oggetto della condanna e dell’importante cifra d’affari realizzata, è dato certamente un interesse giuridico legittimo, date le implicazioni economiche e fiscali di detta attività.
6. L’istanza è accolta. Il testo della sentenza della Corte delle assise criminali sarà trasmesso a crescita in giudicato della presente decisione.
7. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Il giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.
4. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria