Administrative Office Access to Criminal File for Firearms Return Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn administrative office requested authorization to inspect a criminal file concerning an individual previously convicted of threats, firearms law violations, and public endangerment, as this access was necessary to decide on that individual's application for the return of firearms. The court granted the request, reasoning that the applicant, being a public administration office, had a legitimate legal interest justifying access under the relevant procedural code, especially since the relevant firearms legislation explicitly mandates that judicial authorities, even if bound by official secrecy, must provide useful and necessary information for the application of firearms laws, thereby establishing that the need for administrative decision-making outweighed the privacy rights of the implicated person.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 13 LCLArm, Art. 13 LCArm; Administrative Office Access to Criminal File for Firearms Return Decision: The court granted the request, reasoning that the applicant, being a public administration office, had a legitimate legal interest justifying access under the relevant procedural code, especially since the relevant firearms legislation explicitly mandates that judicial authorities, even if bound by official secrecy, must provide useful and necessary information for the application of firearms laws, thereby establishing that the need for administrative decision-making outweighed the privacy rights of the implicated person.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the preamble to the final orders and establishes the court's authority to grant access to case files.
This provision is mentioned in the reasoning (point 4) as the basis for waiving court fees and expenses.
Testo completo
Incarto n. 60.2005.62 · Lugano 7 aprile 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/10.3.2005 presentata dal
IS 1
intesa ad ottenere l’autorizzazione a consultare un incarto penale relativo a PI 1, __________;
richiamato il preavviso favorevole 15/16.3.2005 del procuratore pubblico Mario Branda;
rilevato che PI
1 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto ed in diritto
1. La parte istante, al fine di decidere una richiesta di restituzione di armi da fuoco di PI 1, chiede di avere accesso all’incarto relativo al decreto d’accusa n. __________ del 2.12.2002 con il quale quest’ultimo è stato condannato per minaccia, infrazione alla LArm, per atti contro la pubblica incolumità, alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente.
2. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*.”
3.Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.
4. L’istanza va pertanto accolta. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
§ Alla parte istante è consentito l’accesso presso il Ministero pubblico all’incarto relativo al decreto d’accusa a carico di PI 1 del 2.12.2002 per minaccia, violazione LArm e atti contro la pubblica incolumità.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati · PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria