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60.2005.437 • CRP TI 60.2005.437 Generato dall'IA

Oversight Authority Access to Criminal File Upheld Over Objections

Numero d'incarto 60.2005.437
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An administrative oversight authority requested access to a public prosecutor's file concerning an ongoing criminal proceeding involving two entities, seeking to clarify one entity's role and verify due diligence regarding funds transferred to a gaming establishment, as permitted under regulations governing gaming houses. The entity opposing access argued the request was vague, violated the *ne bis in idem* principle due to a separate federal investigation, and concerned transactions already authorized. The court granted access, reasoning that the oversight authority possessed a legitimate legal interest under the relevant procedural code to access the file following a mandatory information report, and none of the objections—vagueness, prior investigation, or the nature of the transactions—outweighed this interest, especially since the *ne bis in idem* principle pertains to final judgments, not ongoing investigations.

Regesto Legislator

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Art. 49 LCG, Art. 56 cpv. 1 LCG, Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 48 LCG, art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile; Oversight Authority Access to Criminal File Upheld Over Objections: The entity opposing access argued the request was vague, violated the *ne bis in idem* principle due to a separate federal investigation, and concerned transactions already authorized. The court granted access, reasoning that the oversight authority possessed a legitimate legal interest under the relevant procedural code to access the file following a mandatory information report, and none of the objections—vagueness, prior investigation, or the nature of the transactions—outweighed this interest, especially since the *ne bis in idem* principle pertains to final judgments, not ongoing investigations.

Parole chiave

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inchiesta amministrativa consultazione degli atti censure procedurali accesso all'informazione permesso di promuovere un procedimento penale poteri pubblici istanza di ispezione degli atti. commissione federale quale istante.

Disposizioni normative citate

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Art. 49 LCG
L’autorità istante è venuta a conoscenza di detto incarto a seguito di una segnalazione, ex art. 49 LCG, operata dal procuratore pubblico in data 14.12.2005 (AI 65).
Art. 56 cpv. 1 LCG
16 della LF sulle case da gioco, LCG), sia in relazione ad un’inchiesta aperta giusta l’art. 56 cpv. 1 LCG, in relazione al contratto d’agenzia concluso tra PI 1PI 3.
Art. 27 CPP
This article formed the main ground for granting the request to access the case files.
Art. 8 vCPP
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
Art. 48 LCG
16 della LRD e dell’art. 48 LCG, a seguito di una segnalazione pertinente il suo ambito di vigilanza, ha certamente diritto, anzi l’obbligo di accedere agli atti dell’incarto segnalato (inc.
art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile
Cited in the preamble to the final ruling, indicating the basis for the decision.
art. 64 LTF
Although not explicitly mentioned in the dispositive, the decision waived justice fees and expenses, which is procedurally linked to rules regarding costs/legal aid (Art. 64 LTF concerns legal aid, but the waiver implies a cost ruling). Given the explicit waiver order, and the lack of explicit citation of cost articles in the dispositive itself, this provision is generally relevant for cost rulings, though the text cites no specific procedural article for cost waiver other than the explicit order in point 2.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article formed the main ground for granting the request to access the case files.

art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile

Cited in the preamble to the final ruling, indicating the basis for the decision.

art. 64 LTF

Although not explicitly mentioned in the dispositive, the decision waived justice fees and expenses, which is procedurally linked to rules regarding costs/legal aid (Art. 64 LTF concerns legal aid, but the waiver implies a cost ruling). Given the explicit waiver order, and the lack of explicit citation of cost articles in the dispositive itself, this provision is generally relevant for cost rulings, though the text cites no specific procedural article for cost waiver other than the explicit order in point 2.

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Testo completo

Incarto n. 60.2005.437 · Lugano 16 gennaio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/23.12.2005 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso all’incarto del Ministero pubblico inc. __________ relativo alla PI 1 ed anche alla PI 3;

richiamate le osservazioni 4/9.1.2006 del procuratore pubblico PI 2, che comunica il proprio nulla osta;

richiamate altresì le osservazioni 9/10.1.2006 della PI 3, che si oppone all’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Presso il Ministero pubblico è pendente un procedimento penale inc. MP __________ relativo alla PI 1 ed anche alla PI 3.

L’autorità istante è venuta a conoscenza di detto incarto a seguito di una segnalazione, ex art. 49 LCG, operata dal procuratore pubblico in data 14.12.2005 (AI 65).

La Commissione istante chiede di poter accedere agli atti sia quale autorità di vigilanza (ai sensi dell’art. 16 della LF sulle case da gioco, LCG), sia in relazione ad un’inchiesta aperta giusta l’art. 56 cpv. 1 LCG, in relazione al contratto d’agenzia concluso tra PI 1PI 3. Lo scopo dell’accesso agli atti è quello di chiarire il ruolo avuto all’interno dellaPI 3PI 1 e di verificare l’adempimento degli obblighi di diligenza in relazione a somme di denaro corrisposte dallaPI 1 alla casa da gioco (istanza p. 1 e 2).

2.Come esposto in entrata, PI 3 si oppone alla richiesta per diverse ragioni. Anzitutto la richiesta sarebbe nebulosa; inoltre violerebbe il principio “ne bis in idem”; infine il procedimento ticinese riguarderebbe altre ipotesi di reato (usura) rispetto all’inchiesta federale: per il reato d’usura l’autorità istante non avrebbe competenza alcuna.

Per la PI 3 l’autorità istante ha già aperto un’inchiesta per violazione dell’obbligo di comunicazione, la cui istruzione è terminata da tempo. La richiesta sarebbe perciò un inaccettabile tentativo di acquisire nuovi atti per sostanziare delle infondate accuse. Da ultimo, le operazioni in denaro indicate nella segnalazione del procuratore pubblico e dalla Commissione nella propria istanza si riferirebbero a cambi per clienti della PI 1, operati conformemente ad un’autorizzazione esistente e mai revocata.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”*.

4.Nel presente caso, il procuratore pubblico ha proceduto ad una segnalazione giusta l’art. 49 LCG (che prevede lo scambio di informazioni) in data 15.12.2005 (AI

65 dell’incarto MP 2003.7957): nella stessa il magistrato inquirente fa riferimento ad un’ingente somma di denaro che la PI 1 avrebbe corrisposto alla PI

3 al momento dell’acquisto di gettoni barrati.

Conseguentemente alla segnalazione, l’autorità istante ha presentato una richiesta d’accesso agli atti.

5.La Commissione, quale autorità di vigilanza in virtù degli art. 16 della LRD e dell’art. 48 LCG, a seguito di una segnalazione pertinente il suo ambito di vigilanza, ha certamente diritto, anzi l’obbligo di accedere agli atti dell’incarto segnalato (inc. MP __________). In questo senso è certamente dato un interesse giuridico legittimo.

6.La PI 3 si oppone all’istanza in esame: occorre esaminare le obbiezioni sollevate, solo ed esclusivamente nell’ottica dell’art. 27 CPP.

7.PI 3, l’istanza sarebbe nebulosa. A torto, in quanto indica i motivi per cui è chiesto l’accesso agli atti, in modo tale che sui medesimi la qui resistente ha potuto prendere posizione e la Camera qui giudicante ha potuto verificare l’esistenza di un interesse giuridico legittimo.

8.PI 3 l’istanza violerebbe il principio “ne bis in idem”, perché non può servire a far rivivere un nuovo processo e far subire una nuova pena, e ciò con riferimento anche all’art. 27 CPP . A torto.

Già solo per il fatto che il principio “ne bis in idem” va riferito non certo ad un’inchiesta aperta, ma semmai ad una sentenza, che in nessun modo risulta essere stata provata.

L’esistenza di un’inchiesta condotta direttamente dall’autorità istante, già solo per il fatto che riguarda (per ammissione della resistente) altre situazioni rispetto a quelle oggetto dell’inchiesta ticinese, non è certo di ostacolo, in quanto tale, all’accoglimento dell’istanza.

Pure il fatto che l’istruttoria dell’inchiesta penale federale condotta dall’autorità istante sarebbe terminata da tempo, non ostacola, nell’ambito dell’art. 27 CPP, l’accesso agli atti. La resistente neppure indica quali norme procedurali vi osterebbero: di certo non il principio del “ne bis in idem”. L’argomento può, se del caso, essere sollevato nel contesto dell’inchiesta federale.

9.Sempre per la PI 3, il denaro cambiato dalla PI 1 rappresenterebbe un’operazione regolare, effettuata in base ad un’autorizzazione concessa dall’autorità istante. Così stando le cose, l’accesso agli atti non potrà che confermare detta regolarità. Le spiegazioni fornite in questa sede non sono tali da escludere (ma anzi confermano), nell’ottica dell’art. 27 CPP, l’esistenza di un interesse giuridico legittimo da parte dell’autorità istante.

10.Per questi motivi l’istanza è accolta. L’autorità istante potrà accedere agli atti dell’incarto presso il Ministero pubblico, concordando preventivamente la data e l’ora.

11.In considerazione dell’autorità richiedente e del fine della richiesta, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Per tutti questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria