Access to Closed Criminal File Granted to Former Defendant
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, who was the subject of a finalized criminal proceeding resulting in a conviction for simple assault and insult, requested access to the case file documents. The court reasoned that under the relevant procedural code, even former parties to a concluded proceeding must demonstrate a legitimate legal interest to inspect the file, but for such former parties, this interest is presumed. Since the requestor was the accused party in the closed case and no opposition was raised by the public prosecutor or the complainant, the court granted the request for access to the documents, subject to setting a date with the public prosecutor's office, and ordered the requestor to bear the associated administrative costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG; Access to Closed Criminal File Granted to Former Defendant: The court reasoned that under the relevant procedural code, even former parties to a concluded proceeding must demonstrate a legitimate legal interest to inspect the file, but for such former parties, this interest is presumed. Since the requestor was the accused party in the closed case and no opposition was raised by the public prosecutor or the complainant, the court granted the request for access to the documents, subject to setting a date with the public prosecutor's office, and ordered the requestor to bear the associated administrative costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the basis for granting the request for access to the case files.
This article was cited as the basis for imposing the judicial fees and costs on the applicant.
Testo completo
Incarto n. 60.2005.426 · Lugano 18 gennaio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/15.12.2005 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a suo carico conclusosi con DA __________ del __________;
richiamato lo scritto 19.12.2005 del sostituto procuratore pubblico PI 1, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamato altresì lo scritto 22/23.12.2005 di PI 2, che comunica di non opporsi all’accesso agli atti, oltre a trasmettere un testo di denuncia a carico dell’istante, che verrà inviato al Ministero pubblico in allegato alla presente decisione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’istante (MP.__________) che si è concluso con un DA del 13.7.2005 (DA __________) per lesioni semplici ed ingiuria, cresciuto in giudicato il 26.8.2005. Con la richiesta qui in esame, l’istante chiede di poter visionare gli atti dell’incarto.
2.Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico e PI 2 non si oppongono all’accesso agli atti.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”*
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento, nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante ad accedere agli atti del procedimento che l’ha vista accusata, ritenuto che è comunque necessario anche per le parti di un procedimento concluso procedere conformemente all’art. 27 CPP.
5.L’istanza è pertanto accolta. L’accesso agli atti dell’inc. MP __________ potrà avvenire presso il Ministero pubblico, previo accordo telefonico su di una data.
6.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante, che le ha cagionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria