Insurer's Request to Access Post-Non-Lieu Appellate Decision Denied Due to Unmotivated Application and Lack of Demonstrated Legal Interest
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn entity, acting as an insurer for one party involved in a criminal proceeding that resulted in a decision of non-lieu to prosecute, sought authorization to receive a copy of a subsequent appellate decision concerning that case, even though the prosecuting authority consented and the involved parties did not object. The court denied the request because the application was unmotivated, did not reference the relevant procedural law requirements for obtaining access, and failed to demonstrate a legitimate legal interest that would outweigh the personal rights of the implicated individuals, as required by the applicable article concerning inspection of case files.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 32 LPGA; Insurer's Request to Access Post-Non-Lieu Appellate Decision Denied Due to Unmotivated Application and Lack of Demonstrated Legal Interest: The court denied the request because the application was unmotivated, did not reference the relevant procedural law requirements for obtaining access, and failed to demonstrate a legitimate legal interest that would outweigh the personal rights of the implicated individuals, as required by the applicable article concerning inspection of case files.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the applicable norm when deciding on the request for inspection of the acts.
The order to reject the request is based on this point of the dispositive.
This point of the dispositive orders that no court fees or expenses shall be levied.
Testo completo
Incarto n. 60.2005.423 · Lugano 13 gennaio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6.12.2005 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere la decisione del procedimento penale a carico di PI 2 (inc. __________);
richiamate le osservazioni 13.12.2005 del sostituto procuratore pubblico PI 3, con le quali comunica il proprio consenso alla trasmissione della sentenza;
rilevato che né PI 1, né PI 2 hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 in relazione a dei fatti avvenuti a __________ il 2.1.2005, conclusosi con una decisione di non luogo a procedere del 2.2.2005 (NLP __________). Quali assicuratori di PI 1, l’istituto istante chiede copia della decisione di questa Camera, emanata il 30.10.2005 (inc. __________).
2.Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha dato preavviso favorevole, mentre che gli interessati non si sono espressi.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*.”
4.Nel presente caso, la richiesta fa riferimento ad un’autorizzazione generale risalente al 23.7.1990 (inc. CRP 218/87), da considerarsi superata. La richiesta non è per nulla motivata: non fa riferimento all’art. 32 LPGA, e non ne ossequia le condizioni, non essendo una richiesta scritta, motivata, individualizzata, che si imporrebbe anche in un’ottica della ponderazione degli interessi (U. KIESER, Kommentar ATSG, ad art. 32 n. 13 ss).
5.Per questo motivo, l’istanza è respinta. Data la particolarità del caso, si rinuncia per questa volta alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria