IS 1 v. PI 2 (Access to Criminal Files for Disciplinary Proceedings)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn entity (IS 1) requested authorization to access the case files of a criminal proceeding for simple appropriation against another individual (PI 2), with the public prosecutor and the investigated party's defense counsel having provided favorable opinions. The court granted the request for access under the relevant procedural article, reasoning that the petitioner demonstrated a legitimate legal interest in accessing the files, specifically due to the potential for related disciplinary proceedings, which outweighed the personal rights of those involved in the criminal case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 23 cvp, art. 6 CP, Art. 64 LTF; IS 1 v. PI 2 (Access to Criminal Files for Disciplinary Proceedings): The court granted the request for access under the relevant procedural article, reasoning that the petitioner demonstrated a legitimate legal interest in accessing the files, specifically due to the potential for related disciplinary proceedings, which outweighed the personal rights of those involved in the criminal case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the concluding remarks ('visti') as the legal basis for granting the request for access to the file.
Mentioned alongside Art. 27 CPP in the concluding remarks, although the main order refers to 'ogni altra norma applicabile' (every other applicable rule) after explicitly citing Art. 27 CPP.
Cited in the general preamble ('visti') although no explicit ruling on legal aid was made, the decision to waive costs in order 2 often implies this power.
Testo completo
Incarto n. 60.2005.386 · Lugano 7 dicembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/15.11.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso agli atti del procedimento penale a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico e da questa girata per competenza a questa Camera in data 14/15.11.2005;
richiamato il preavviso positivo formulato dal procuratore pubblico Maria Galliani con lo scritto di trasmissione 14/15.11.2005;
richiamate le osservazioni 17/18.11.2005 del patrocinatore di PI 2, con le quali comunica il proprio consenso all’accesso agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico di PI 2 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale per titolo di appropriazione semplice (inc. MP __________), nel frattempo sfociato nel DA __________ del __________.
2. Con istanza inviata erroneamente al Ministero pubblico, il IS 1 ha chiesto l’accesso agli atti, preavvisato favorevolmente sia dal procuratore pubblico, sia dal patrocinatore dell’agente inchiestato.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nel presente caso, considerata l’eventualità di un procedimento disciplinare (con riferimento agli art. 23 cvp. 2 della Legge sulla polizia e gli art. 32 ss. LORD), la richiesta di accesso è fondata su un interesse giuridico legittimo.
5. L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico.
6. Vista la situazione particolare, si prescinde dalla tassa di giustizia e dal prelievo di spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-; - -
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria