Administrative Office Access to Criminal Records for Firearm Authorization
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn administrative office, in processing a request from an individual to purchase firearms, sought authorization to consult two prior criminal case files against that individual, as these files contained information relevant to the arms request. The court granted the request, reasoning that the administrative office demonstrated a legitimate legal interest, as established under the relevant procedural code, which superseded the personal rights of the implicated parties, especially given that the public prosecutor's office and the subject of the criminal records had consented to the disclosure, and considering the statutory obligation for judicial authorities to share necessary information related to arms legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 13 LCLArm, Art. 13 LCArm; Administrative Office Access to Criminal Records for Firearm Authorization: The court granted the request, reasoning that the administrative office demonstrated a legitimate legal interest, as established under the relevant procedural code, which superseded the personal rights of the implicated parties, especially given that the public prosecutor's office and the subject of the criminal records had consented to the disclosure, and considering the statutory obligation for judicial authorities to share necessary information related to arms legislation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble as the legal basis for the decision, justifying the granting of access to the case files.
Cited in the reasoning as justifying the decision not to impose court fees and expenses, although not explicitly repeated in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 60.2005.371 · Lugano 7 dicembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/4.11.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli incarti penali a carico di PI 2, __________, sfociati in due decreti d’accusa (DA __________ del 28.7.2003 e DA __________ del 12.1.2004);
richiamate le osservazioni 10.11.2005 di PI 2, che aderisce alla richiesta;
richiamate inoltre le osservazioni 11/14.11.2005 del procuratore pubblico Antonio Perugini e 16/17.11.2005 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che preavvisano favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’ufficio istante deve decidere una richiesta d’autorizzazione all’acquisto di tre armi da fuoco formulata da PI 2. Saputo dal Comando di polizia dell’esistenza di due decreti d’accusa, ha chiesto l’accesso ai due rispettivi incarti.
2. Le parti interpellate hanno dato il proprio consenso all’accesso agli atti.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.
5. L’istanza va pertanto accolta. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1.L’istanza è accolta.
§ Alla parte istante è consentito l’accesso, presso il Ministero pubblico, agli incarti DA __________ del 28.7.2003 e DA __________ del 12.1.2004.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
- (rif. armi); - -.
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria