Forfeiture of Criminal Deposit for Failure to Appear
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA request was made by the trial court to declare the forfeiture of a deposit of CHF 5,000, which had been posted by an individual facing criminal proceedings for misappropriation, because the individual failed to appear at the scheduled trial hearing, leading to a conviction in absentia. The reviewing court reasoned that a bail or deposit, intended as a substitute for arrest, is forfeited in favor of the state automatically (*ope legis*) when the person who posted it fails to submit to a procedural act or the execution of a sentence, and the unwarranted absence from trial constitutes the necessary condition for this forfeiture, which is confirmed by the defendant's subsequent silence in the forfeiture proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 96 CPP, Art. 112 cpv. 1 CPP, Art. 112 cpv. 2 CPP, Art. 112 cpv. 3 CPP, Art. 112 cpv. 4 CPP, Art. 112 CPP; Forfeiture of Criminal Deposit for Failure to Appear: The reviewing court reasoned that a bail or deposit, intended as a substitute for arrest, is forfeited in favor of the state automatically (*ope legis*) when the person who posted it fails to submit to a procedural act or the execution of a sentence, and the unwarranted absence from trial constitutes the necessary condition for this forfeiture, which is confirmed by the defendant's subsequent silence in the forfeiture proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the applicable legal basis for declaring the bail forfeited to the State.
Cited in the reasoning to define bail as a substitute measure for arrest, although the direct application in the dispositive is Art. 112 CPP.
Testo completo
Incarto n. 60.2005.349 · Lugano 16 dicembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/14.10.2005 presentata dalla
IS 1
con la quale chiede la pronuncia della decadenza, a favore dello Stato, della cauzione di CHF 5'000.-- prestata da PI 2, cittadino __________, __________;
richiamate le osservazioni 23/24.10.2005 del sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli, che postula l’accoglimento dell’istanza;
considerato che la Pretura penale ha provveduto a trasmettere l’incarto;
ritenuto che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto a carico di PI 2 un procedimento penale per appropriazione indebita (inc. MP __________), sfociato in un decreto d’accusa dell’8.3.2004 (DA __________) con una proposta di pena di tre mesi di detenzione (sospesa condizionalmente per anni due), al versamento di un importo alla parte civile ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese.
2. A seguito dell’opposizione, l’incarto e l’importo della cauzione sono stati trasmessi alla Pretura penale, per i suoi incombenti (AI 1 e 2, inc. __________). A seguito della citazione 27.8/11.9.2004, il presidente della Pretura penale ha fissato il dibattimento per il giorno 10.3.2005 (AI 11 e 12, inc. __________). Alla data fissata, PI 2 non si è presentato al dibattimento, di modo che il presidente della Pretura penale ha proceduto nelle forme contumaciali, condannandolo alla pena di 90 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per due anni, al rimborso dell’importo di CHF 67'281.10 alla parte civile ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese per complessivi CHF 450.-- (AI 16, inc. __________).
3. Con la presente istanza la Pretura penale chiede la decadenza, a favore dello Stato, della cauzione.
4. La cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che costata l’assenza colpevole da una qualsiasi citazione, davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione, già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, p. 525, n. 2451-2454, in particolare nota 221). In questi termini anche secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi ope legis quando si verificano le condizioni elencate da questo capoverso. La parte civile ha diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se é prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP). La successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a constatare che la cauzione é decaduta ex tunc, al momento in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione é già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re K.). In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP).
5. Nella fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte, costituisce pertanto condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello Stato. Il suo silenzio in questa sede non può che confortare tale impressione. Di conseguenza va attestata la decadenza a favore dello Stato della cauzione di CHF 5'000.-- prestata da PI 2.
6. L’istanza è accolta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese di questa sede.
Per questi motivi,
richiamati l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta.
§ Pertanto la cauzione di CHF 5'000.-- prestata da PI 2, __________, è dichiarata decaduta a favore dello Stato.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
- - - (AR).
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria