Former Defendant Access to Final Judgment Case File Granted Over Civil Party Objection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, against whom a criminal proceeding for repeated misappropriation resulted in a judgment that had become final, requested access to the case file, which the public prosecutor supported but a civil party opposed. The court reasoned that under the relevant procedural article, access to case files by a former party after the conclusion of proceedings is generally presumed to establish a legitimate legal interest, which in this instance was further justified by the possibility of a review due to notification issues identified in the file, and this interest outweighed the civil party's objection regarding the finality of the judgment, leading to the approval of the access request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, art. 66 al. 1 LTF; Former Defendant Access to Final Judgment Case File Granted Over Civil Party Objection: The court reasoned that under the relevant procedural article, access to case files by a former party after the conclusion of proceedings is generally presumed to establish a legitimate legal interest, which in this instance was further justified by the possibility of a review due to notification issues identified in the file, and this interest outweighed the civil party's objection regarding the finality of the judgment, leading to the approval of the access request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was explicitly cited as the legal basis for granting the request to access the case files.
The imposition of court costs (tassa di giustizia e spese) is governed by this provision, which is cited in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 60.2005.327 · Lugano 9 novembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario: · Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 16/26.9.2005 presentata da
IS 1, , patr. da: avv. PR 1, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. DA __________ a suo carico;
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 26.9.2005;
richiamate le osservazioni del procuratore pubblico Monica Casalinuovo contenute nella lettera di trasmissione, con la quale comunica di non opporsi alla richiesta, posizione ribadita nel successivo scritto del 7/11.10.2005;
richiamate altresì le osservazioni 11/12.10.2005 del patrocinatore di PI 1, che si oppone all’accesso agli atti, essendo il decreto d’accusa cresciuto in giudicato da tempo;
rilevato che la parte civile PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un esposto penale del 15.7.2003, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del qui istante (inc. MP __________). A seguito di una denuncia penale del 21.1.2004, il Ministero pubblico ha aperto un ulteriore incarto a carico dell’istante (inc. MP __________). Entrambi i procedimenti sono sfociati in un decreto d’accusa del 10.1.2005 (DA __________) per titolo di ripetuta appropriazione indebita. Il DA __________ è stato dichiarato cresciuto in giudicato in data 14.2.2005.
2. Con la presente richiesta, il patrocinatore dell’istante chiede di aver accesso agli atti. Il procuratore pubblico vi acconsente, mentre che la parte civile che si è espressa vi si oppone.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.*”
4. Come ricordato da questa Camera (inc. 60.1998.349), una richiesta di visionare gli atti da parte dell’accusato si ricollega al diritto di essere sentito, che comprende anche il diritto di consultare gli atti di causa, che si determina in base alle norme del diritto cantonale, e che il TF rivede sotto il profilo dell'arbitrio. Quando una tale norma manca o si rivela insufficiente, il diritto di essere sentito e le sue applicazioni discendono direttamente dall'art. 29 cpv. 2 CF, che si tratti di una procedura civile, penale o amministrativa. Secondo costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso. Il diritto di consultare gli atti contenenti delle informazioni personali deriva anche dalla libertà personale (garantita dall'art. 10 cpv. 2 CF) e dal diritto di essere protetti da un impiego abusivo dei dati personali (art. 13 cpv. 2 CF, DTF 126 I 7). Il diritto di consultare gli atti dell'art. 29 cpv. 2 CF si estende anche oltre la litispendenza. Il richiedente deve far valere un interesse degno di protezione. Questo diritto può essere ristretto o soppresso nella misura in cui l'interesse pubblico, o l'interesse di terzi, esiga che tutto o parte del documento sia tenuto segreto. In virtù del principio della proporzionalità, l'autorità deve autorizzare l'accesso agli atti dei quali la conoscenza non comprometta gli interessi in gioco.
5. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
6. Nel presente caso, l’istanza è giustificata nell’ottica di una possibile revisione, ritenuti i problemi di notifica del DA 54/2005 che emergono dall’incarto MP __________. L’opposizione della parte civile che si è espressa, relativamente alla crescita in giudicato, non è tale da prevalere su quella dell’istante.
7. L’istanza è accolta. Gli atti del procedimento penale inc. DA __________ saranno accessibili presso il Ministero pubblico. Tassa di giustizia e spese a carico dell’istante.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario