Motion to Recuse Judicial Secretary Deemed Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate criminal review chamber addressed a motion to recuse a judicial secretary in connection with a criminal proceeding, finding the motion inadmissible for two primary reasons: first, because the law does not permit the recusal of a judicial secretary as they are not investigators, and second, because the motion was filed late, as the deadline for filing is counted from the accused party's knowledge of the grounds for recusal, not the knowledge of their legal counsel. Furthermore, the court noted that any complaints regarding the manner of interrogation should be addressed to the investigating and arrest judge, to whom the inadmissible motion was subsequently forwarded for examination, with costs assessed against the mover.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 CPP, Art. 46 cpv. 1 CPP, Art. 39 lit. f LTG, art. 40 ss. CPP, art. 66 cpv. 1 LTF; Motion to Recuse Judicial Secretary Deemed Inadmissible: Furthermore, the court noted that any complaints regarding the manner of interrogation should be addressed to the investigating and arrest judge, to whom the inadmissible motion was subsequently forwarded for examination, with costs assessed against the mover.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision as the basis for why a judicial secretary cannot be recused.
Cited in the preamble to the decision regarding the timeliness requirement for recusal motions.
Cited in the decision's preamble as applicable procedural provisions for the decision on inadmissibility.
Cited in the decision's preamble as an applicable procedural provision.
Although not explicitly cited in the operative part, costs are generally regulated by provisions analogous to Art. 66 LTF (in cantonal context, often Art. 66 DPA or similar, but here the structure suggests costs follow procedural rules cited).
Testo completo
Incarto n. 60.2005.305 · Lugano 20 settembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusa 16/19.9.2005 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1 nei confronti del segretario giudiziario PI 2 in relazione al procedimento penale inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che l’istanza fa inizialmente riferimento ad un decreto di sequestro senza ulteriormente specificarne la portata o l’eventuale nesso con la richiesta di ricusa;
che nel “petitum” si chiede di ricusare la segretaria giudiziaria PI 2;
che, come già giudicato da questa Camera con sentenza del __________ (inc. __________), non può essere ricusato un segretario giudiziario, sia perché non è titolare dell’inchiesta, sia soprattutto perché tale possibilità non è prevista dal chiaro testo dell’art. 43 CPP;
che di conseguenza l’istanza di ricusa è irricevibile;
che la ricusa è proponibile entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP);
che nel presente caso l’interrogatorio sarebbe avvenuto “*verosimilmente*” il __________;
che determinante per il computo del termine non è il momento in cui il patrocinatore o un legale viene a conoscenza degli eventuali motivi di ricusa, ma il momento della conoscenza da parte dell’accusato;
che di conseguenza l’istanza è irricevibile anche perchè tardiva;
che le modalità d’interrogatorio possono essere censurate presso il giudice dell’istruzione e dell’arresto, così come presso lo stesso magistrato può essere chiesto l’annullamento del verbale; in ogni caso, la Camera dei ricorsi penali non ha competenza in detta materia;
che, in quanto non manifestamente irricevibile su questi ultimi punti, il gravame viene inviato per esame all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto;
che, in ogni caso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante.
Per questi motivi,
visti gli art. 40 ss. CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è irricevibile.
§ Essa viene inviata, per esame, all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto.
2. La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria