Entity Access to Criminal File Limited by Court Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn entity requested authorization to review a criminal file concerning an individual who had disclosed a prior conviction while applying for a temporary occupational program with that entity; the court, referencing the legal standard allowing access when a legitimate legal interest prevails over implicated parties' rights, granted a partial authorization, limiting the review to the operative part of the final judgment only, to be viewed at the court's offices by a responsible party from the requesting entity, as the initial disclosure suggested the convicted individual's consent and the prosecutor recommended this limited access based on proportionality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 66 al. 1 LTF; Entity Access to Criminal File Limited by Court Order: Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the preamble to the decision and is the basis for granting the request to inspect the files.
This provision was cited in the preamble ('visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile') as the legal basis for the decision rendered in order 1.
Although not explicitly cited in the dispositive, the decision waives the collection of court fees and costs (order 2), which typically relies on provisions such as Art. 66 al. 1 LTF for costs, although the text here uses the local equivalent for waiving charges, implicitly relying on the procedural rules governing costs mentioned in the preamble ('ogni altra norma applicabile'). However, since the waiver instruction is based on consideration 6, and the text explicitly mentions 'si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese', and order 2 states 'Non si prelevano tassa di giustizia e spese', and the preamble mentions 'ogni altra norma applicabile', we rely on the explicitly cited substantive provision (Art. 27 CPP) as the core ground. Since no explicit cost article like 'Art. 66 LTF' or its cantonal equivalent is cited in the dispositive orders (1 or 2), only the primary ground is included based on strict adherence to the rule.
Testo completo
Incarto n. 60.2005.304 · Lugano 9 novembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario: · Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 12/15.9.2005 presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere l’autorizzazione a prendere visione dell’incarto penale a carico di PI 2 conclusosi con sentenza 14.12.2000 (inc. TPC __________);
premesso che la richiesta è stata inviata alla Pretura penale, da questa trasmessa al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha recapitata per competenza a questa Camera;
richiamate le osservazioni 21/22.9.2005 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che propone l’accoglimento parziale dell’istanza, limitatamente alla sola sentenza di merito;
rilevato che PI 2 ed il Tribunale penale cantonale non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della richiesta di PI 2 di partecipare ad un programma occupazionale temporaneo della IS 1, quest’ultima è stata posta al corrente, direttamente dal postulante, di una condanna da lui subita: per questa ragione, l’istante chiede di poter visionare il relativo fascicolo.
2. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato parere favorevole, limitatamente alla sentenza di merito. Le altri parti interpellate non hanno preso posizione.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nel presente caso, la richiesta dell’istante è conseguente ad una rivelazione di PI 2, in relazione alla richiesta di partecipazione ad un programma occupazionale temporaneo. Il fatto poi che, interpellato, PI 2 non si sia espresso dev’essere inteso come accordo di principio da parte sua alla concessione di un accesso agli atti.
5. In applicazione del principio della proporzionalità e a seguito di una ponderazione degli interressi, si deve accondiscendere alla richiesta del procuratore pubblico di consentire un accesso solo parziale, limitato alla visione da parte di un responsabile della IS 1, presso gli uffici di questa Camera, della sentenza del 14.12.2000 (inc. TPC __________).
6. Considerate le finalità dell’istante e le condizioni che hanno occasionato la richiesta, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario