Employer Access to Employee Criminal Files Denied Over Personal Rights Conflict
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employer sought access to criminal case files concerning an employee, citing a legitimate legal interest to avoid association with illegal activities due to the employee's unreliability and potential criminal involvement (specifically, driving while license revoked, not drugs). The court rejected the request, reasoning that under the relevant procedural code, a datore di lavoro (employer) cannot assert a legitimate legal interest that overrides the personal rights of the implicated individual, even in hiring phases or when the alleged conduct might affect the employer's reputation, affirming that this interest is insufficient to warrant access to the case records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, CHF 300.-- (three hundred; Employer Access to Employee Criminal Files Denied Over Personal Rights Conflict: The court rejected the request, reasoning that under the relevant procedural code, a datore di lavoro (employer) cannot assert a legitimate legal interest that overrides the personal rights of the implicated individual, even in hiring phases or when the alleged conduct might affect the employer's reputation, affirming that this interest is insufficient to warrant access to the case records.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision as the applicable rule determining the rejection of the request.
The request was rejected based on this article, which governs access to case files when a legitimate legal interest prevails.
This amount represents the fine and costs imposed on IS 1 in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 60.2005.244 · Lugano 8 settembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/28.7.2005 presentata dal
IS 1, , patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un eventuale incarto penale a carico di PI 1, __________, suo dipendente;
richiamate le osservazioni 4/31.8.2005 del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali è espressa perplessità riguardo alla possibilità di accesso agli atti penali da parte di un datore di lavoro, in particolare se l’eventuale procedimento non avesse nulla a che vedere con l’attività lavorativa;
richiamato lo scritto 10/12.8.2005 di PI 1, che fa riferimento ad alcuni episodi, chiarendo che esiste unicamente un procedimento penale per circolazione malgrado la revoca della patente, ma non per uso di stupefacenti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il __________ istante ha tra i suoi dipendenti PI 1. In relazione ad assenze dal lavoro di quest’ultimo, ad un atteggiamento che sarebbe inaffidabile, alla presentazione di un certificato medico e ad informazioni di un suo coinvolgimento in un procedimento penale, il __________ chiede di conoscere gli eventuali procedimenti a carico del suo dipendente, e ciò per evitare che si associ il nome del __________ a quello di atti o di ambienti illegali. Per l’istante, sarebbe dato un interesse giuridico legittimo, che prevarrebbe sugli eventuali contrari interessi del dipendente o di terzi.
2. Nelle proprie osservazioni il procuratore generale solleva delle perplessità sulla possibilità di accogliere l’istanza. Il dipendente prende posizione su dei
fatti e delle circostanze, non meglio conosciuti a questa Camera.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: *“Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.*
4. Come già ricordato da questa Camera in una precedente decisione (sentenza del __________, inc. __________), un datore di lavoro, nemmeno in fase di assunzione, per farsi un quadro della personalità del candidato, può far valere un interresse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. In tal senso anche una precedente sentenza ha negato un interesse giuridico legittimo ad una fondazione, datrice di lavoro rispetto ad un dipendente sospettato di reati commessi nello svolgimento del suo lavoro, ma non a danno del datore di lavoro (decisione del __________, inc. __________).
5. L’istanza va pertanto respinta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico del IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria