Guardian Access to Fraud Conviction Upheld Over Ward's Objection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn applicant, acting as the court-appointed guardian of an individual recently convicted of repeated fraud and sentenced to a suspended prison term, sought a copy of the judgment, while the convicted individual opposed the request. The court granted the request, reasoning that the newly appointed guardian has a legitimate legal interest in accessing the recent conviction to effectively fulfill their protective duties concerning their ward's financial matters, and this interest outweighs any contrary protected rights of the individual involved, especially since the public prosecutor did not object.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG; Guardian Access to Fraud Conviction Upheld Over Ward's Objection: The court granted the request, reasoning that the newly appointed guardian has a legitimate legal interest in accessing the recent conviction to effectively fulfill their protective duties concerning their ward's financial matters, and this interest outweighs any contrary protected rights of the individual involved, especially since the public prosecutor did not object.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited as the legal basis for granting the request to access the case files.
This procedural rule was cited in the reasoning before the pronouncement of the decision.
Testo completo
Incarto n. 60.2005.163 · Lugano 22 giugno 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23.5/3.6.2005 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia della sentenza __________ del presidente della Corte delle assise correzionali di __________ a carico di PI 1, __________ (inc. __________), di cui l’istante è tutore dall’__________;
premesso che l’istanza, inviata al TPC, è stata trasmessa per competenza a questa Camera in data 30.5/3.6.2005;
richiamate le osservazioni 9/10.6.2005 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che non si oppone alla trasmissione della sentenza;
ritenuto che il TPC ha trasmesso in data 14.6.2005 copia del giudizio a questa Camera;
preso atto delle osservazioni 15/17.6.2005 di PI 1, che si oppone alla trasmissione della sentenza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.PI 1 è stata giudicata dalla Corte delle assise correzionali di__________ in data __________ per ripetuta truffa e condannata alla pena di 8 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni. La sentenza, non motivata, è cresciuta in giudicato.
2. Con la presente istanza, IS 1 chiede, nella sua veste di tutore di PI 1 nominato l’__________ (allegato 1 all’istanza), copia della sentenza del __________.
3. Nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico non si oppone alla trasmissione, mentre che PI 1 vi si oppone esponendo una serie di critiche nei confronti del tutore.
4. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: *"Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.*
5. Nel presente caso, è dato certamente, per un tutore di fresca nomina, un interesse giuridico legittimo a conoscere la recente sentenza di condanna della sua pupilla relativa a reati di tipo finanziario, e ciò anche al fine di meglio conoscere la stessa sua tutelata. A fronte di questo interesse, finalizzato ad un efficiente adempimento delle proprie funzioni da parte del tutore, non si oppongono dei contrari interessi degni di tutela giuridica.
6. L’istanza è pertanto accolta. La copia della sentenza sarà trasmessa all’istante in allegato alla presente decisione, ricordando ovviamente al destinatario il suo segreto d’ufficio. Vista la funzione dell’istante, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per tutti questi motivi,
visti gli art.
27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
- (con la decisione richiesta); -; -, sede (rif.); - (rif.).
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria