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60.2005.145 • CRP TI 60.2005.145 Generato dall'IA

Municipal Access to Non-Suited Criminal Investigation File for Citizenship Review

Numero d'incarto 60.2005.145
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A municipal office, acting on behalf of an applicant for citizenship whose background check revealed a criminal investigation resulting in a non-suit decision, sought access to the corresponding public prosecutor's case file. The court granted the request, reasoning that the municipality demonstrated a legitimate legal interest under the applicable procedural law allowing inspection when such interest outweighs the privacy rights of those involved, referencing prior decisions that recognized a municipality's need for such information during naturalization reviews, while simultaneously reaffirming that an investigation's outcome must not breach federal regulations regarding judicial record expungement unless a clear, equivalent legal basis exists; however, given the non-opposition from the subject of the investigation and the case file's conclusion with a non-suit, access was limited solely to the non-suit decision itself.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 16 LCCit, Art. 17 LCCit, Art. 80 CP, Art. 1 cpv. 2 lit. c OLCCit; Municipal Access to Non-Suited Criminal Investigation File for Citizenship Review: The court granted the request, reasoning that the municipality demonstrated a legitimate legal interest under the applicable procedural law allowing inspection when such interest outweighs the privacy rights of those involved, referencing prior decisions that recognized a municipality's need for such information during naturalization reviews, while simultaneously reaffirming that an investigation's outcome must not breach federal regulations regarding judicial record expungement unless a clear, equivalent legal basis exists; however, given the non-opposition from the subject of the investigation and the case file's conclusion with a non-suit, access was limited solely to the non-suit decision itself.

Parole chiave

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atti istruttori penali cittadinanza principio di trasparenza sopralluogo violazione della sfera privata giustizia di prossimità

Disposizioni normative citate

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Art. 27 CPP
This article is cited in the preamble to the final ruling and serves as the basis for the court's decision on the substance of the request (order 1).
Art. 8 vCPP
16 e 17 LCCit) permettesse di richiedere informazioni su procedimenti e decisioni che non figurano o sono state cancellate dall’estratto del casellario giudiziale, in relazione all’art. 80 CP ed alle specifiche norme dell’Ordinanza sul casellario giudiziale (RS 331).
Art. 16 LCCit
Art. 17 LCCit
b LCit), non da ultimo, al suo vincolo al segreto d’ufficio ed in fine all’art. 17 LCCit, che prevede segnatamente la facoltà delle autorità comunali e cantonali di chiedere informazioni alla polizia cantonale e a ogni altro ufficio pubblico, fra le quali rientrano pure le autorità giudiziarie.
Art. 80 CP
16 e 17 LCCit) permettesse di richiedere informazioni su procedimenti e decisioni che non figurano o sono state cancellate dall’estratto del casellario giudiziale, in relazione all’art. 80 CP ed alle specifiche norme dell’Ordinanza sul casellario giudiziale (RS 331).
Art. 1 cpv. 2 lit. c OLCCit
del 10.10.1995), ed in particolare l’estratto del casellario giudiziale (art. 1 cpv. 2 lit. c OLCCit), sono certamente sufficienti per verificare se il richiedente si conformi all’ordine giuridico svizzero (art.
Art. 14 lit. c LCit
c OLCCit), sono certamente sufficienti per verificare se il richiedente si conformi all’ordine giuridico svizzero (art. 14 lit. c LCit, Messaggio del 26.8.1987 p.
Art. 363 cpv. 4 CP
Visti gli interessi in gioco, si deve trattare di una base legale chiara, quale ad esempio l’art. 363 cpv. 4 CP, che per il resto ribadisce il concetto che un’iscrizione cancellata non vada comunicata.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article forms the basis for granting access to the case files when a legitimate legal interest prevails.

LTG

This procedural law provision was cited in the preamble to the final ruling, suggesting its general application in the decision-making process.

art. 27 CPP

This article is cited in the preamble to the final ruling and serves as the basis for the court's decision on the substance of the request (order 1).

art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs, which are explicitly ordered in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 60.2005.145 · Lugano 20 giugno 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29/30.3.2005 presentata da

IS 1 rappr. da:,

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto presso il Ministero pubblico (inc. MP __________, NLP __________) inerente alla LDDS relativo a PI 2, __________ (patr. da: avv.,);

premesso che l’istanza dell’__________ è stata inviata il 29.3.2005 ed è pervenuta al Ministero pubblico il giorno seguente, e che solo in data 18/19.5.2005 lo scritto è stato inviato per competenza a questa Camera;

preso atto dello scritto 3.6.2005 del procuratore pubblico PI 1, che con riferimento all’art. 6 del Regolamento alla Legge sulla cittadinanza ticinese ritiene che l’autorità istante possa unicamente visionare gli atti di un procedimento penale e non riceverne copia;

preso atto dello scritto del patrocinatore di PI 2 del 3/6.6.2005, che non si oppone alla trasmissione degli atti richiesti al __________, ed anzi avrebbe già trasmesso copia degli atti al Municipio;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. PI

2 ha presentato una richiesta di cittadinanza al Comune di __________. Nell’indagine sulla persona richiedente la cittadinanza la Polizia cantonale ha comunicato l’esistenza di una denuncia relativa alla LDDS del __________ (allegata all’istanza). Per questo motivo, con la presente istanza, l’Ufficio comunale competente richiede l’accesso agli atti dell’incarto conseguente alla denuncia (inc. MP __________). Detto incarto si è concluso con una decisione di non luogo a procedere del __________ (NLP __________), non intimata (se non il 31.5.2005, vedi lettera 2.6.2005 del Ministero pubblico a questa Camera) a PI 2.

2. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

3. In una precedente decisione (inc. __________), questa Camera ha ammesso l’esistenza di un legittimo interesse da parte del Municipio di un Comune che, nell’ambito dell’esame di una domanda di naturalizzazione, aveva saputo, dall’indagine esperita presso il Comando di polizia cantonale, che nei confronti del postulante era stato aperto un procedimento penale. L’istanza era stata ammessa con riferimento alle ragioni addotte, alla facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 15, risp. 26 LCCit), allo scopo e alle facoltà d’indagine ad essa attribuite (art. 49 b LCit, art.

16 LCCit risp. 14 lit. c o 26 cpv. 1 lit. b LCit), non da ultimo, al suo vincolo al segreto d’ufficio ed in fine all’art. 17 LCCit, che prevede segnatamente la facoltà delle autorità comunali e cantonali di chiedere informazioni alla polizia cantonale e a ogni altro ufficio pubblico, fra le quali rientrano pure le autorità giudiziarie.

4. In una successiva decisione del __________ (inc. __________) questa medesima Camera si è posta il quesito a sapere se la facoltà di indagine relativa ad una procedura di naturalizzazione (ex art. 14 lit. c, 26 cpv. 1 e 49 b LCit, art.

16 e 17 LCCit) permettesse di richiedere informazioni su procedimenti e decisioni che non figurano o sono state cancellate dall’estratto del casellario giudiziale, in relazione all’art. 80 CP ed alle specifiche norme dell’Ordinanza sul casellario giudiziale (RS 331). La questione è stata risolta negativamente, nel senso che questa Camera ha ritenuto che la documentazione che il richiedente la naturalizzazione deve presentare al Municipio (in virtù dell’art. 1 del Regolamento RLCCit. del 10.10.1995), ed in particolare l’estratto del casellario giudiziale (art. 1 cpv. 2 lit. c OLCCit), sono certamente sufficienti per verificare se il richiedente si conformi all’ordine giuridico svizzero (art. 14 lit. c LCit, Messaggio del 26.8.1987 p. 305 nella versione tedesca).

La gestione del casellario giudiziale è anzitutto esaustivamente disciplinata a livello federale. Inoltre, in relazione alla cancellazione, tiene conto del tipo di reato e della sua gravità, ritenuto che il termine di cancellazione è tanto più lungo quanto più grave è il reato e la sanzione. Infine, le norme federali sulla gestione del casellario giudiziale sono generali, e possono essere disattese unicamente in presenza di una norma formalmente equivalente che vi deroghi. Visti gli interessi in gioco, si deve trattare di una base legale chiara, quale ad esempio l’art. 363 cpv. 4 CP, che per il resto ribadisce il concetto che un’iscrizione cancellata non vada comunicata.

Nel presente caso, la LCit non contiene una simile norma. Neppure la si trova nella LCCit o nella OLCCit, riservato il discorso della forza derogatoria del diritto federale. In mancanza di una base legale chiara, non è possibile derogare alle norme federali e generali del CP e del casellario giudiziale nell’ambito di una procedura di naturalizzazione. In questo senso il Comando della polizia cantonale è invitato a non fornire informazioni cancellate dal casellario giudiziale.

5. Nel presente caso, considerato come PI 2 non si opponga all’accesso agli atti, lo stesso può essere concesso. Considerato l’esito del procedimento penale, conclusosi con una decisione di non luogo a procedere, si limita l’accesso agli atti unicamente alla decisione NLP del __________, che viene trasmessa in allegato alla presente decisione.

6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha generate, ritenuto che può recuperarle a carico della richiedente la cittadinanza.

Per tutti questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta.

2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico del IS 1, __________.

3. Intimazione:

- (con il NLP); - sede (con l’incarto NLP di ritorno); - (per sé e per).

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria