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60.2004.408 • CRP TI 60.2004.408 Generato dall'IA

Extension of Pre-Trial Detention Due to Judge's Bereavement

Numero d'incarto 60.2004.408
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court granted the request to extend the pre-trial detention for three defendants, who were accused of theft, drug offenses, and illicit prostitution, because the original trial date had to be postponed by one week due to the sudden death of the presiding judge's close relative, which constitutes an extraordinary and unforeseeable circumstance justifying the delay under statutory provisions; the court reasoned that serious indications of guilt persisted, there was a concrete risk of flight given the defendants' lack of strong local ties and stated desire to return abroad, and the brief one-week extension remained proportionate to the likely sentence for the alleged offenses.

Regesto Legislator

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Art. 230 CPP, Art. 102 CPP, Art. 103 cpv. 1 lit. b CPP, Art. 103 cpv. 2 CPP, Art. 95 CPP, Art. 103 CPP; Extension of Pre-Trial Detention Due to Judge's Bereavement: Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva rinvio del dibattimento durata ragionevole del procedimento assegno di morte potere d'apprezzamento del giudice estradizione accessoria

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 103 cpv. 1 lit. b CPP

Cited as the legal basis allowing the Penal Review Chamber to extend pre-trial detention when the trial cannot commence within the statutory period.

art. 230 CPP

Cited in conjunction with Art. 103 CPP as context for the initial deadline for the trial which necessitated the extension request.

art. 102 CPP

Cited to establish that pre-trial detention is extended *ope legis* within the statutory timeframe for trial commencement.

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Testo completo

Incarto n. 60.2004.408 · Lugano 13 dicembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13.12.2004 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), ____________________ PI 3, __________ (patr. da: lic. iur __________ PA 2, __________) e __________ PI 4, __________ (patr. da: lic. iur. __________ PA 3, __________), per l'aggiornamento del pubblico dibattimento;

considerato che il dibattimento avanti la Corte delle assise correzionali di Lugano era stato da tempo aggiornato per la giornata odierna;

richiamate le circostanze particolari, straordinarie e non prevedibili che ne hanno giustificato il rinvio, legato ad un lutto relativo ad una stretta parente del presidente e giudice unico;

ritenuto che il dibattimento è già stato riaggiornato, con l’invio delle citazioni, per lunedì prossimo, 20.12.2004;

posto che l’istanza di proroga è stata immediatamente intimata alle persone detenute, per il tramite dei loro patrocinatori, con un brevissimo termine per prendere posizione, in considerazione dell’imminente scadenza del termine di proroga ope legis della carcerazione preventiva per l’aggiornamento del processo;

preso atto dello scritto in data odierna del patrocinatore di __________ __________ PI 3, che non si oppone alla proroga;

preso atto dello scritto in data odierna del patrocinatore di __________ PI 2, che non ha osservazioni da fare nel merito;

preso atto dello scritto in data odierna della patrocinatrice di __________ PI 4, che non ha osservazioni da fare;

preso atto del preavviso favorevole espresso dal procuratore pubblico in data odierna;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nei confronti di __________ PI 2, di __________ __________ PI 3 e di __________ PI

4 , in detenzione preventiva rispettivamente dal 23.8.2004, dal 17.8.2004 e dal 17.8.2004, il procuratore pubblico Marco Villa ha emanato il 4.11.2004 l’atto d’accusa (__________), ritenendole colpevoli rispettivamente: __________ PI 2 di furto, infrazione aggravata, infrazione semplice e contravvenzione alla LStup, infrazione alla LDDS ed esercizio illecito della prostituzione; __________ __________ PI 3 di infrazione semplice e contravvenzione alla LStup, violazione del bando, infrazione alla LDDS ed esercizio illecito della prostituzione; __________ PI 4 di infrazione semplice e contravvenzione alla LStup, infrazione alla LDDS ed esercizio abusivo della prostituzione.

Il pubblico dibattimento, aggiornato al 13.12.2004, ha dovuto essere posticipato di una settimana, al 20.12.2004, per le ragioni già anticipate e di cui meglio si dirà.

2. Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di Lugano chiede la proroga del termine della carcerazione

preventiva cui sono astrette le imputate fino al 20.12.2004, data dell’inizio e della presumibile conclusione del pubblico

dibattimento.

3. L'art.

230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.

2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal GIAR o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

4. Nel caso in esame, il dibattimento già aggiornato nel rispetto del termine dell’art. 230 CPP, ha dovuto essere spostato in ragione di un grave lutto che ha colpito il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, e di fatto, giudice unico, a motivo dell’improvviso ed imprevisto decesso della di lei madre, e ritenuto come le esequie funebri siano programmate per la giornata odierna. In simile situazione, il presidente ha optato correttamente per l’inoltro della presente istanza piuttosto che aprire il dibattimento ed immediatamente sospenderlo in virtù degli art. 237 e 238 CPP. Il motivo invocato è idoneo a giustificare una breve proroga della carcerazione preventiva.

5.Nel presente caso è pacifica l'esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP a carico di __________ PI 2, di __________ __________ PI 3 e di __________ PI 4, come risulta dalle loro rispettive ammissioni in relazione ai procedimenti di cui agli incarti MP __________, __________, __________, __________, __________, relative in particolare e soprattutto alla violazione alla LStup, nonché al furto di cui al capo 1 dell’AA per __________ PI 2. In concreto si fa riferimento ai rispettivi verbali avanti il procuratore pubblico del 17.9.2004 alle ore 14.40 (allegato 5 al rapporto di polizia), del 17.9.2004 alle ore 9.45 (allegato 23 al rapporto di polizia) e del 21.9.2004 alle ore 9.15 (allegato 10 al rapporto di polizia).

Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

Nel presente caso, è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. Le accusate non hanno importanti legami con il nostro territorio, ove sono venute sostanzialmente per prostituirsi e per commettere delle infrazioni. Tutte hanno espresso la volontà di rientrare in Brasile (verbali avanti il procuratore pubblico del 17.9.2004 alle ore 14.40 - allegato

5 al rapporto di polizia -, del 17.9.2004 alle ore 9.45 - allegato 23 al rapporto di polizia - e del 21.9.2004 alle ore 9.15 - allegato 10 al rapporto di polizia - con i relativi curriculum vitae). Per il che, esse non hanno evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità elvetiche. Tanto più vista l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento ed alla sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

7. Si deve quindi concludere che la carcerazione preventiva cui rimarranno astrette ancora per una settimana __________ PI 2, __________ __________ PI 3__________ PI

4 appare giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).

8. La limitata durata della proroga del carcere preventivo, una settimana, è ancora rispettosa del principio di proporzionalità. Occorre però considerare che i reati oggetto dell’atto d’accusa, e la probabile pena che verrà loro inflitta, permettono di concludere che anche con la breve proroga qui concessa, la carcerazione preventiva è contenuta entro limiti rispettosi del principio della proporzionalità.

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza è accolta.

§ Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astrette __________ PI 2, __________ __________ PI

3 e __________ PI 4 è prorogato fino al 20.12.2004, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione (per fax e per posta):

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 2 patrocinata da: PA 1 3. PI 3 3 patrocinata da: PA 2 4. PI 4 patrocinata da: PA 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria