Appeal on Denial of Access to Federal Criminal Files for Cantonal Defamation Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed the federal prosecutor's decision to deny access to or transmission of files from a federal criminal proceeding, which the appellant sought to use as exculpatory evidence in a separate cantonal defamation case where a trial was imminent. The Court ruled the appeal inadmissible because the decision regarding the status of an accused in a procedure is a consequence of cantonal public ministry actions, not reviewable by this body, and furthermore, a decision by the Federal Public Ministry cannot generally be directly appealed to this Cantonal Appellate Criminal Court, nor can it be indirectly challenged as a refusal to comply with a cantonal judge's request for file transfer, as the appellate court lacks jurisdiction over the admission or refusal of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 227 cpv. 6 CPP, Art. 27 CPP, Art. 39 lit. f LTG, art. 284 CPP, art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Denial of Access to Federal Criminal Files for Cantonal Defamation Case: The Court ruled the appeal inadmissible because the decision regarding the status of an accused in a procedure is a consequence of cantonal public ministry actions, not reviewable by this body, and furthermore, a decision by the Federal Public Ministry cannot generally be directly appealed to this Cantonal Appellate Criminal Court, nor can it be indirectly challenged as a refusal to comply with a cantonal judge's request for file transfer, as the appellate court lacks jurisdiction over the admission or refusal of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as one of the applicable provisions leading to the decision to declare the appeal inadmissible.
Cited in the considerations as excluding the chamber's jurisdiction over the admission or refusal of evidence, which supports the finding of inadmissibility.
Cited in the considerations regarding jurisdiction over cantonal proceedings, supporting the finding that this chamber lacks competence over the federal decision being appealed.
Cited as one of the applicable provisions leading to the decision to declare the appeal inadmissible.
The imposition of court costs in order 2 implies the application of the relevant cost provision, which is generally Art. 66 LTF (although the text cites LTG for jurisdiction, the cost rule is often derived from LTF in this context, but strictly adhering to the provided text, the costs are implicitly based on the jurisdiction/procedure rules cited, or explicitly based on the cost rules cited by the chamber. Given that the actual disposition only cites procedural/substantive codes, and the cost rule is not explicitly cited in the *dispositive* (only implied by order 2), I must re-evaluate based strictly on the final orders 1, 2, 3.
The imposition of court costs in order 2 is executed based on general procedural rules for costs, but since the final orders only explicitly cite 'art. 27, 227 e 284 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile' before the pronouncement, I will include only those explicitly listed as applicable to the ruling.
Testo completo
Incarto n. 60.2004.397 · Lugano 3 dicembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)
segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 2/3.12.2004 presentato da
RI 1 , patr. da: PA 1 , contro
la decisione 25.11.2004 del procuratore federale Edmond Ottinger di non accesso agli atti, rispettivamente di non trasmissione degli atti;
preso atto del testo del ricorso e della documentazione allegata;
ritenuto che non appare indispensabile e opportuno richiedere osservazioni alle parti interessate, in quanto questa Camera già dispone degli elementi necessari per decidere e visto l’esito della presente;
rilevato che il medesimo si riferisce a due diversi procedimenti penali, l’uno a livello cantonale e l’altro a livello federale;
considerato
in fatto ed in diritto
- che il procedimento penale pendente in Ticino a carico del ricorrente per ripetuta diffamazione (inc. MP __________) è sfociato nel DA __________ del 6.5.2004 e nell’incarto __________ della Pretura penale, con aggiornamento del dibattimento per martedì 7.12.2004 per fatti risalenti ai mesi di febbraio-marzo 2001 (come emerge dal DA __________);
- che il procedimento aperto a livello federale contro la parte civile del procedimento ticinese è sfociato in una decisione di archiviazione, resa nota con comunicato stampa del 24.9.2004 (all. L);
- che in questo secondo procedimento il qui ricorrente si è visto rifiutare la veste di parte al procedimento (all. K e V);
- che il ricorso qui esaminato si riferisce alla richiesta di richiamo dal Ministero pubblico della Confederazione dell’incarto federale a carico della parte civile del procedimento cantonale, che il ricorrente vuole acquisire quale mezzo di prova a suo discarico nella procedura pendente presso la Pretura penale;
- che il pretore penale ha ammesso tale richiamo, con ordinanza del 17.11.2004 (all. S);
- che il Ministero pubblico della Confederazione ha dato seguito solo parziale al richiamo, adducendo che il qui ricorrente non ha veste di parte o di leso nel procedimento penale federale;
- che il presente ricorso è interposto contro la decisione 25.11.2004 (all. V) del Ministero pubblico della Confederazione, come risulta dall’intestazione medesima del gravame;
- che il ricorrente chiede che gli venga riconosciuta la veste di accusato, impartendo alla Procura penale federale l’ordine di trasmissione alla Pretura penale dell’incarto completo del procedimento penale federale conclusosi con l’archiviazione a favore della parte civile del procedimento penale ticinese;
- che entrambe le domande non rientrano nella competenza di questa Camera;
- che il riconoscimento della veste di accusato in un procedimento non può certo dipendere da una decisione di questa Camera, ma è la conseguenza procedurale di determinati atti del Ministero pubblico cantonale, ed in specie del DA __________ del 6.5.2002;
- che una decisione del Ministero pubblico della Confederazione non può di principio essere direttamente impugnata avanti a questa Camera, trattandosi manifestamente di due giurisdizioni distinte;
- che neppure la decisione contestata può essere impugnata indirettamente presso questa Camera, come rifiuto di dar seguito ad una decisione del pretore penale che ha ammesso il richiamo dell’incarto penale federale in vista del dibattimento cantonale, e ciò sia perché comunque il magistrato cantonale ha fatto quanto era nelle sue possibilità, sia perché l’art. 227 cpv. 6 CPP esclude la competenza di questa Camera a statuire sull’ammissione o il rifiuto di prove notificate;
- che neppure è data una competenza di questa Camera in virtù dell’art. 27 CPP, peraltro non invocato, in quanto riferito unicamente a procedimenti cantonali e non a quelli federali;
- che eventualmente il ricorrente potrà eccepire al processo una limitazione dei suoi diritti di difesa o altre censure per effetto della decisione del Ministero pubblico federale;
- che per questi motivi il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile, con carico di tassa di giustizia e spese;
- che considerato l’esito del gravame la richiesta di effetto sospensivo inerente l’aggiornamento del dibattimento è divenuta priva di oggetto;
- che vista la richiesta di effetto sospensivo ed il breve tempo che intercorre prima del dibattimento, si giustifica la notifica della presente decisione anche per fax.
Per questi motivi,
visti gli art. 27, 227 e 284 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 900.- (novecento), sono poste a carico di __________ RI 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria