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60.2004.343 • CRP TI 60.2004.343 Generato dall'IA

Supervisory Authority Access to Criminal Files for Commission Member Evaluation

Numero d'incarto 60.2004.343
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority for guardianship commissions requested authorization to inspect the files of a criminal proceeding against an individual who had previously faced disciplinary measures and an administrative inquiry, with the stated purpose of evaluating the conduct and eligibility of the commission members, whose mandates were expiring. The reviewing court granted the request, reasoning that pursuant to the relevant procedural code, the authority possessed a legitimate legal interest in accessing the records to ensure the guardianship commission members met the legal requirements for their office, particularly as they are subject to oversight and could be removed for dereliction of duty or found ineligible due to dishonorable conduct.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 10 Rtec, Art. 9 cpv. 2 Ltec, Art. 379 cpv. 1 CC, Art. 384 cifra; Supervisory Authority Access to Criminal Files for Commission Member Evaluation: The reviewing court granted the request, reasoning that pursuant to the relevant procedural code, the authority possessed a legitimate legal interest in accessing the records to ensure the guardianship commission members met the legal requirements for their office, particularly as they are subject to oversight and could be removed for dereliction of duty or found ineligible due to dishonorable conduct.

Parole chiave

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autorità di vigilanza sulle tutele consultazione degli atti controllo della procedura atti penali autorità amministrativa obbligo di controllo istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.

Disposizioni normative citate

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Art. 27 CPP
Cited in the final pronouncement as applicable law (Order 1 refers to the 'considerandi' where this was the basis for the decision).
Art. 8 vCPP
Art. 10 Rtec
che l'autorità di vigilanza sulle tutele è la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni (art. 10 Rtec);
Art. 9 cpv. 2 Ltec
che i membri della commissione tutoria devono soddisfare i requisiti di eleggibilità validi per i tutori (art. 9 cpv. 2 Ltec);
Art. 379 cpv. 1 CC
che l'autorità tutoria deve nominare a tutore una persona maggiorenne idonea all'ufficio (art. 379 cpv. 1 CC);
Art. 384 cifra
che sono ineleggibili le persone che tengono una condotta disonorevole (art. 384 cifra 2 CC);
Art. 27 Rtec
500.-- o, nei casi più gravi, con la rimozione i membri della commissione tutoria che trascurassero i propri doveri d'ufficio (art. 27 Rtec);
Art. 286 cpv. 1 CPP
Cited in the reasoning concerning the right to be heard, but not explicitly in the final orders (orders 1, 2, 3) as a ground for the dispositive outcome regarding the inspection itself.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 27 CPP

This article authorized the granting of the request for inspection of the case files based on a legitimate legal interest.

Art. 286 cpv. 1 CPP

Cited in connection with guaranteeing the right to be heard, although the primary ruling references Art. 27 CPP for the decision itself.

Art. 27 CPP

Cited again in the final pronouncement as applicable law.

Art. 286 cpv. 1 CPP

Cited in the reasoning concerning the right to be heard, but not explicitly in the final orders (orders 1, 2, 3) as a ground for the dispositive outcome regarding the inspection itself.

Art. 27 CPP

Cited in the final pronouncement as applicable law (Order 1 refers to the 'considerandi' where this was the basis for the decision).

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Testo completo

Incarto n. 60.2004.343 · Lugano 15 novembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Alessandro Soldini (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 27/30.9.2004 presentata dal

IS 1, , ,

tendente ad ottenere l'autorizzazione a compulsare gli atti relativi al procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 1, __________;

richiamati i preavvisi favorevoli 8/11.10.2004 del procuratore pubblico Claudia Solcà e 18/19.10.2004 di __________ PI 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decisione 8.2.2002 la __________, quale autorità di vigilanza, ha inflitto ad __________ PI 1, all'epoca __________ di __________, la misura disciplinare della sospensione dall'ufficio per la durata di due mesi per violazione dei doveri di servizio e di norme del diritto esecutivo (inc. __________, AI 1);

che detta autorità - in applicazione degli art. 4 e 181 CPP - ha parimenti trasmesso gli atti al Ministero pubblico per le proprie incombenze;

che il 14.5.2002 il Consiglio di Stato ha aperto un'inchiesta amministrativa nei suoi confronti, sospendendolo dalla funzione e privandolo dello stipendio nella misura del 50% (AI 13);

che con decisione 17.7.2002 questa Camera ha autorizzato la __________, incaricata dell'inchiesta amministrativa/disciplinare, ad ispezionare gli atti del suddetto procedimento penale (inc. __________, AI 19), promosso per titolo di truffa, falsità in documenti (AI 7) e, di seguito, appropriazione indebita aggravata e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (AI 36);

che il rapporto di lavoro è stato disdetto in via ordinaria per il 31.12.2003;

che __________ PI 1 - dall'1.1.2001 - è __________ della commissione tutoria regionale con sede ad __________ (CTR __________);

che l'istante chiede - "*al fine di valutare la condotta dei membri delle Commissioni tutorie e il conseguente adempimento delle condizioni di nomina (…)*" e "*ritenuto che il mandato di presidente dell'autorità tutoria giunge a scadenza alla fine del corrente mese (…)*" (scritto 20/21.9.2004 della __________ al Ministero pubblico, AI 41) - la facoltà di esaminare gli atti del procedimento penale promosso a suo carico;

che giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, sono tenuti a comunicare alla commissione tutoria o all'autorità di vigilanza i casi che richiedono un loro intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l'adozione di eventuali misure di protezione (art. 5 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, Ltec);

che l'autorità di vigilanza sulle tutele è la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni (art. 10 Rtec);

che i membri della commissione tutoria devono soddisfare i requisiti di eleggibilità validi per i tutori (art. 9 cpv. 2 Ltec);

che l'autorità tutoria deve nominare a tutore una persona maggiorenne idonea all'ufficio (art. 379 cpv. 1 CC);

che sono ineleggibili le persone che tengono una condotta disonorevole (art. 384 cifra 2 CC);

che l'autorità di vigilanza sulle tutele può punire con l'ammonimento, la multa fino a fr. 500.-- o, nei casi più gravi, con la rimozione i membri della commissione tutoria che trascurassero i propri doveri d'ufficio (art. 27 Rtec);

che

- in applicazione delle suddette disposizioni, in particolare con riferimento ai compiti quale autorità di vigilanza - si giustifica riconoscere alla __________ un interesse giuridico legittimo alla compulsazione degli atti;

che questa Camera autorizza quindi l'istante ad esaminare l'incarto - se del caso con estrazione di copia degli atti - presso il Ministero pubblico;

che __________ PI 1 chiede di essere sentito in relazione all'istanza;

che tale diritto è stato garantito in sede di osservazioni (art. 286 cpv. 1 CPP; cfr. anche decisione TF 2A.500/2003 del 17.5.2004);

che la domanda della Sezione degli enti locali è accolta;

che

- vista la qualità dell'istante - non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La segretaria