Legislator Giurisprudenza & Legislazione
60.2004.327 • CRP TI 60.2004.327 Generato dall'IA

Denial of Continuance Upheld in Defamation Case Despite Appellant's Claimed Difficulties

Numero d'incarto 60.2004.327
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant, facing multiple pending defamation and insult proceedings, appealed a lower court's decision which denied a motion to postpone the trial based on claimed financial and transportation difficulties and the need for an expert to assess their fitness to stand trial. The appellate court upheld the denial, reasoning that under the relevant criminal procedure code, continuances for the accused are permissible only for verified illness or grave impediment, and that the appellant's claimed issues were either previously dismissed or sufficiently mitigated by the availability of their defense counsel, who practices locally, concluding the request was untimely and instrumental given the imminent trial date.

Regesto Legislator

Ufficiale

ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. decisione del giudice della Pretura penale. rinvio di dibattimento.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura per diffamazione rinvio del dibattimento legittimazione a ricorrere procedura pendente ingiuria tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 284 ss. CPP

This provision establishes the authority of the Criminal Appeal Chamber to review the challenged decision regarding the postponement of the trial.

art. 284 cpv. 1 lit. c CPP

Cited as the legal basis under which the appeal was deemed admissible for review by the Chamber.

art. 237 cpv. 2 lit. a CPP

Cited to support the reasoning that postponement requires justification by illness or serious impediment of the accused.

art. 237 cpv. 3 CPP

Cited in the reasoning, although not directly in the dispositive orders, regarding the possibility of proceeding to judgment for absent persons in case of lasting impediment (relevant context for the decision to dismiss the appeal).

art. 66 ss. CPP

This provision (implied by the reference to costs, though the exact article for 'no costs' is usually Art. 66) is cited for the rule concerning the non-imposition of costs and fees.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 60.2004.327 · Lugano 13 settembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 11/13.9.2004 presentato da

RI 1, , contro

la decisione 3.9.2004 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio;

ritenuto che stante la manifesta infondatezza del gravame non sono state chieste osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che nei confronti di __________ RI 1 sono pendenti davanti alla Pretura penale i procedimenti per titolo di diffamazione ed ingiuria di cui ai decreti di accusa 19.10.1999 (DAP __________), 28.7.2000 (DAP __________), 19.9.2001 (DAP __________) e 17.3.2003 (DA __________);

che il dibattimento - posto come avesse chiesto il rifacimento del processo di data 16.6.2003 in applicazione dell'art. 277 cpv. 3 CPP - è stato aggiornato il 22.6.2004 per il 16.9.2004;

che con decisione 4.8.2004 questa Camera ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso 27/28.6.2004 contro la decisione 22.6.2004 del giudice della Pretura penale inerente la riunione dei suddetti procedimenti e la citazione al dibattimento, non sussistendo ragioni per giudicare separatamente le fattispecie (inc. 60.2004.242);

che, nell'immediata imminenza del dibattimento, con istanza 30/31.8.2004 il ricorrente - con riferimento alle difficoltà finanziarie e di trasporto che gli impedirebbero di raggiungere la Pretura penale ed alla necessità di nominare un perito per accertare la sua processabilità - ha chiesto il rinvio del processo;

che con decisione 3.9.2004 il giudice della Pretura penale ha respinto detta istanza, osservando che giusta l'art. 237 cpv. 2 lit. a CPP il rinvio poteva essere accordato solo per un tempo determinato e per malattia o grave impedimento dell'accusato, che la prova della malattia o del grave impedimento spettava a chi voleva avvalersene, che quindi la nomina di un perito non poteva trovare riscontro e che "*(…) per quanto attiene alle altre problematiche sollevate l'incarto dà atto che l'accusato, al beneficio del gratuito patrocinio, è patrocinato da un legale con studio a __________, dal quale, quindi, all'occorrenza, potrà farsi accompagnare in autovettura sino a Bellinzona*" (decisione 3.9.2004, p. 1);

che con tempestivo gravame __________ RI 1 chiede - postulando altresì l'effetto sospensivo

- di annullare il predetto giudizio e di rinviare gli atti alla Pretura penale "*(…) per una nuova decisione un po' più logica, un po' più legale ed un po' più sensata ed onesta*" (ricorso 11/13.9.2004, p. 2);

che l'omessa indicazione del rimedio di diritto appare irrilevante, il ricorrente avendo impugnato la decisione pretorile con riferimento all'art. 284 cpv. 1 lit. c CPP, secondo cui la Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione di legge (cfr., al proposito, decisione 14.8.2003 di questa Camera, inc. 60.2003.204/223, nota ad __________ RI 1);

che

- come esposto nella decisione 3.9.2004 - il rinvio e la sospensione del dibattimento possono essere accordati solo per un tempo determinato e, per quanto concerne l'accusato, per sua malattia o per suo grave impedimento (art.

237 cpv. 2 lit. a CPP);

che con giudizio 14.8.2003 questa Camera - chiamata a statuire, tra l'altro, in merito al ricorso 4/7.7.2003 inerente il rinvio del dibattimento concernente i medesimi procedimenti penali di cui alla presente impugnativa - aveva considerato il gravame, oltre che irricevibile, infondato nel merito (inc. 60.2003.204/223);

che il ricorrente aveva infatti sostenuto che "*(…) è in grado di vivere correttamente, ma mette in pericolo la propria salute ogni qualvolta egli è sottoposto a uno stress di particolare intensità*" (ricorso 4/7.7.2003, p. 3 e 4);

che era quindi verosimile ritenere che un eventuale rinvio non avrebbe eliminato l'impedimento a parteciparvi e che nel caso di duraturo impedimento dell'accusato si poteva procedere al giudizio secondo le norme previste per la procedura contro gli assenti (art. 237 cpv. 3 CPP);

che pertanto la domanda tendente alla nomina di un perito che, "*(…) senza essere svincolato dal segreto professionale per quanto riguarda le "magagne", dica se il sottoscritto è in grado, e se si quando e in che misura, di partecipare a questa "riunione"* " (istanza 30/31.8.2004, allegato 1) è ampiamente intempestiva, la problematica inerente il suo stato di salute - e quindi l'eventuale necessità di accertamento da parte di terzi - essendogli già nota da tempo;

che tale richiesta - presentata nell'imminenza del pubblico dibattimento - appare invero strumentale e contraria al principio della buona fede (cfr., al proposito, R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 57 n. 1);

che tale conclusione si impone anche con riferimento alle presunte difficoltà che incontrerebbe per raggiungere il luogo del dibattimento, il suo patrocinatore - con Studio legale a Lugano - potendo se del caso accompagnarlo a Bellinzona, come ha correttamente rilevato il giudice della Pretura penale;

che del resto non sussistono ragioni fondate per cui il ricorrente non possa far capo al suo legale;

che

- considerata la celerità di questa decisione e l’esito della stessa - la richiesta di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto;

che il gravame è respinto, senza prelevamento di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 284 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria