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60.2004.27 • CRP TI 60.2004.27 Generato dall'IA

Wrongful Arrest Compensation Inadmissible Against Canton Due to Federal Jurisdiction Reservation

Numero d'incarto 60.2004.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual sought compensation from the Canton for a wrongful arrest and detention abroad stemming from an international arrest warrant issued based on a fraudulent passport, where the initial request for provisional arrest was made by a federal authority following a cantonal initiative; the court ruled the application inadmissible because, under relevant federal law concerning international judicial assistance, compensation for prejudice arising from such an arrest request initiated by a federal authority must be handled by the Federal Office of Justice, even if provoked by a cantonal authority, reserving the right of recourse against the Canton.

Regesto Legislator

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Art. 15 cpv. 1 AIMP, Art. 15 cpv. 2 AIMP, Art. 320 cpv. 5 CPP, art. 317 e ss. CPP, 15 AIMP; Wrongful Arrest Compensation Inadmissible Against Canton Due to Federal Jurisdiction Reservation: Di conseguenza l'istanza 23/26.1.2004 viene trasmessa, per competenza, all’Ufficio federale di giustizia, Berna.

Parole chiave

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indennità per detenzione mandato d'arresto diritto di prenotazione competenza giurisdizionale internazionale trasmissione per incompetenza impiego illecito di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 317 e ss. CPP

These articles form the basis for the claim for compensation which the court ultimately ruled inadmissible.

15 AIMP

This provision was cited in the preamble to the decision, though the procedural ruling relied on lack of jurisdiction rather than the substance of AIMP provisions concerning compensation liability.

art. 320 cpv. 5 CPP

This article governs the cost exemption for the procedure based on arts. 317 ss. CPP, which is reflected in the second order regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 60.2004.27 · Lugano 1 febbraio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: · Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 23/26.1.2004 presentata da

IS 1 patr. da: PA 1

tendente ad ottenere, in relazione al fermo di data 24.1.2003 avvenuto all’aeroporto dell’isola della __________ ad opera delle locali autorità di polizia, un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 27.1.2004 dell’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer, che si rimette al giudizio di questa Camera, rilevando nondimeno – da una parte – come nel caso di specie mancherebbe un requisito fondamentale ai fini dell’accoglimento dell’istanza, ovvero l’esistenza di un procedimento a carico dell’interessato, e – d’altra parte – come il grave inconveniente di cui è stato vittima l’istante è comunque riconducibile ad un’iniziativa (lecita e corretta) del Ministero pubblico, per cui sussiste un nesso di causalità fra l’agire delle autorità ticinesi e l’arresto del 24.1.2003;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che in data 25.1.2001 l’allora magistrato inquirente ha emanato un ordine di arresto – a diffusione nazionale ed internazionale, con scadenza il 25.1.2011 – nei confronti del cittadino __________ IS 1 siccome accusato di truffa (doc. B allegato all’istanza 23/26.1.2004);

che in data 24.1.2003 il qui istante, in seguito ad un controllo all’aeroporto internazionale dell’isola della __________, è stato arrestato dalle locali autorità di polizia;

che con fax urgente 24.1.2003 l’Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni, saputo del fermo tramite Interpol __________, ha confermato la sua domanda di arresto provvisorio a’ sensi dell’art. 16 della Convenzione europea di estradizione (doc. A allegato all’istanza 23/26.1.2004);

che grazie al fattivo intervento di Interpol __________ la posizione di IS 1 ha potuto essere immediatamente chiarita: dimostrando che il passaporto sulla base del quale era stato emesso l’ordine di arresto 25.1.2001 era stato in realtà sottratto all’Amministrazione comunale di __________ -__________ (__________) – oggetto del furto di un lotto di passaporti in bianco in data 12.7.1992 – e quindi successivamente utilizzato da un’altra persona, Interpol __________ ha concluso per l’estraneità dai fatti del qui istante, vittima di un’usurpazione di identità (doc. F allegato all’istanza 23/26.1.2004);

che sempre con fax urgente 24.1.2003 l’Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni, ha quindi comunicato, tramite Interpol __________, l’immediata scarcerazione dell’istante decisa dall’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer (doc. C allegato all’istanza 23/26.1.2004), che in data 29.1.2003 ha revocato con effetto immediato l’ordine di arresto internazionale 25.1.2001 (doc. D allegato all’istanza 23/26.1.2004);

che su espressa richiesta del patrocinatore __________ dell’istante, con lettera 3.4.2003 questi ha infine confermato per iscritto la revoca di ogni ordine di arresto internazionale emesso a suo carico (doc. H allegato all’istanza 23/26.1.2004);

che con l'istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – l’istante, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 8'391.55, di cui CHF 2'663.60 per spese di patrocinio, CHF 727.95 per danni materiali e CHF 5'000.-- per torto morale, oltre interessi al 5% dal 24.1.2004;

che il danno rivendicato dall’istante trae origine dal suo fermo all’aeroporto internazionale dell’isola della __________ eseguito dalle locali autorità di polizia, e meglio da atti di assistenza giudiziaria internazionale eseguiti all’estero alla domanda di un’autorità svizzera;

che la domanda di arresto ai fini di estradizione è stata presentata da un’autorità federale, secondo le disposizioni della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1) e della Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957 (CEEstr, RS 0.353.1);

che in effetti competente per le domande di estradizione è l’Ufficio federale di giustizia, che opera a richiesta dell’autorità cantonale (art. 17 cpv. 2 e 30 cpv. 2 AIMP);

che i trattati internazionali non contengono disposizioni circa le indennità per carcere ai fini di estradizione ingiustamente sofferto, per cui la questione è disciplinata esclusivamente dal diritto interno;

che conformemente all’art. 15 cpv. 1 AIMP, le disposizioni federali o cantonali sulla riparazione del carcere ingiustificatamente sofferto e di altri pregiudizi si applicano per analogia nel procedimento condotto in Svizzera conformemente alla presente legge, o all’estero a domanda di un’autorità svizzera;

che secondo l’interpretazione letterale del chiaro testo dell’art. 15 cpv. 2 AIMP, la Confederazione provvede alla riparazione del carcere ingiustamente sofferto e di altri pregiudizi anche qualora la domanda presentata da un’autorità federale sia stata provocata da un’autorità cantonale;

che successivamente alla Confederazione è eventualmente riservato il diritto di regresso verso il Cantone che ha provocato la domanda (art. 15 cpv. 2 seconda frase AIMP);

che la dottrina e la giurisprudenza più recenti sono inoltre concordi nell’affermare che competente per statuire sulle domande di indennità che hanno per origine degli atti di assistenza internazionale in materia penale è l’Ufficio federale di giustizia (decisione 6.5.2004 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, inc. __________; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2 ed., Berna/Bruxelles 2004, n. 262 ss., p. 305 ss.);

che in concreto l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer è intervenuto emanando l’ordine di arresto 25.1.2001, decidendo l’immediata scarcerazione dell’istante in seguito alla comunicazione di Interpol __________ e revocando infine l’ordine di arresto internazionale in data 29.1.2003;

che nondimeno la richiesta di arresto provvisorio a’ sensi dell’art. 16 della Convenzione europea di estradizione è stata presentata dall’Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni (doc. A allegato all’istanza 23/26.1.2004), ovvero da un’autorità federale;

che spetta pertanto alla Confederazione provvedere alla riparazione dei pregiudizi conseguenti al fermo dell’istante – benché la relativa domanda di arresto provvisorio presentata da un’autorità federale sia stata provocata da un’iniziativa di un’autorità cantonale –, a cui è riservato eventualmente il diritto di regresso verso lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino (art. 15 cpv. 2 AIMP);

che, alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza deve essere dichiarata irricevibile, non essendo la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino competente a statuire in merito;

che l'istanza viene conseguentemente trasmessa d'ufficio al competente Ufficio federale di giustizia, Berna, per i propri incombenti;

che indipendentemente dall’esito, la presente procedura, che si fonda sugli art.

317 ss. CPP, è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 317 e ss. CPP, 15 AIMP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è irricevibile.

Di conseguenza l'istanza 23/26.1.2004 viene trasmessa, per competenza, all’Ufficio federale di giustizia, Berna.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario