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60.2004.240 • CRP TI 60.2004.240 Generato dall'IA

Military Judge's Request for Soldier's Prior Criminal Records Upheld

Numero d'incarto 60.2004.240
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A military investigating judge, tasked with a case against a soldier for dereliction of duty, requested copies of the accused's prior criminal records to properly complete the investigation and assess the defendant's personality. The court granted the request, reasoning that under the relevant procedural code, inspection and copying of records may be permitted when a legitimate legal interest outweighs the personal rights of those involved, and further finding that given the parallel nature of military and civilian penal law, the consideration of personal circumstances in military proceedings extends to civil conduct, thus making the request both legitimate and justified.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 18 PPM, Art. 7 CPM, Art. 44 CPM; Military Judge's Request for Soldier's Prior Criminal Records Upheld: The court granted the request, reasoning that under the relevant procedural code, inspection and copying of records may be permitted when a legitimate legal interest outweighs the personal rights of those involved, and further finding that given the parallel nature of military and civilian penal law, the consideration of personal circumstances in military proceedings extends to civil conduct, thus making the request both legitimate and justified.

Parole chiave

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procedura penale militare condotta precedente casellario giudiziale dovere procedurale circostanze personali personalità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This provision was cited in the preamble and is the basis for granting the request for inspection/copying of files.

art. 27 CPP

This provision was cited in the preamble as the legal basis for the decision to grant the request.

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Testo completo

Incarto n. 60.2004.240 · Lugano 27 settembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/24.6.2004 presentata dal

IS 1, , tendente ad ottenere copia degli atti inerenti eventuali precedenti penali a carico di __________PI 1, __________;

premesso che l’istanza, inviata al Tribunale penale cantonale, è stata trasmessa d’ufficio a questa Camera;

preso atto delle osservazioni 15/16.7.2004 del procuratore generale Bruno Balestra, che comunica il proprio nulla osta alla trasmissione dei documenti trasmessi a questa Camera;

preso atto che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. L’istante, capitano giudice istruttore del __________, è stato incaricato dell’inchiesta penale militare aperta a carico del soldato __________ PI 1, per mancata prestazione del servizio (inc. no. __________). Venuto a conoscenza che la stessa persona ha dei precedenti penali, chiede per la completazione dei suoi atti e per permettere all’uditore una più precisa valutazione della personalità del prevenuto, di poter ricevere copia dei relativi atti.

2. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: *“Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”*

3. Il

diritto penale militare rispetto a quello civile ha valenza autonoma, seppure fonda sugli stessi principi e da esso poco si differenzia, in particolare per quanto riguarda la parte generale. E’ applicato dalla giustizia militare sulla base di una specifica procedura (PPM), che prevede segnatamente un obbligo di reciproca assistenza fra i tribunali militari e le autorità civili giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni (art. 18 PPM). Anche se vi è parallelismo fra il diritto penale ordinario e quello militare (art. 7 CPM), in particolare nella commisurazione della pena da infliggere a un milite (art.

44 CPM), le condizioni personali vanno considerate in un senso più lato che si estende anche al comportamento tenuto nella vita civile. L’istanza appare pertanto oltre che legittima anche giustificata e merita pertanto accoglimento. Invero ci si può chiedere se per lo scambio di informazioni l’art. 18 PPM non permetta addirittura di prescindere dalla procedura di cui all’art. 27 CPP.

4. Gli atti relativi ai precedenti, trasmessi dal Ministero a questa Camera, saranno inviati all’istante contestualmente alla decisione.

5. Si giustifica prescindere dal prelievo di tasse e spese di giudizio.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria