Acquittal Legal Fee Reimbursement Quantum
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual who was initially charged with illegal entry into the territory but subsequently acquitted by the criminal court filed a motion seeking reimbursement for legal fees under applicable procedural rules. The reviewing court affirmed the acquitted person's right to indemnification for defense costs following an acquittal, but determined that the claimed total amount was excessive because the billed hours were not sufficiently substantiated and the complexity of the case did not warrant the extensive time claimed; consequently, the court partially granted the request, awarding a reduced sum based on a reconstruction of necessary and reasonably expended time and adhering to established hourly rates and expense guidelines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 320 CPP, Art. 317 CPP, Art. 37 TOA, Art. 8 TOA, Art. 3 lit. b TOA, art. 317 ss. CPP; Acquittal Legal Fee Reimbursement Quantum: The reviewing court affirmed the acquitted person's right to indemnification for defense costs following an acquittal, but determined that the claimed total amount was excessive because the billed hours were not sufficiently substantiated and the complexity of the case did not warrant the extensive time claimed; consequently, the court partially granted the request, awarding a reduced sum based on a reconstruction of necessary and reasonably expended time and adhering to established hourly rates and expense guidelines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision governs the right of the acquitted person to compensation (indemnity) and is cited in the operative order granting the partial compensation.
This provision is cited in the preamble ('richiamati gli art. 317 ss. CPP') as the legal basis for the indemnity procedure resolved in order 1.
Testo completo
Incarto n. 60.2004.142 · Lugano 17 novembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/14.4.2004 presentata da
IS 1 patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 12.8.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 19/20.4.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto di accusa 13.12.2000 l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Pretura della giurisdizione di __________ IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di violazione della Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri “*per essere entrato in Svizzera senza essere in possesso di un valido documento di legittimazione*”, fatti avvenuti a __________ il 12.12.2000 (DAP __________);
che con sentenza 12.8.2003 il giudice della Pretura penale di Bellinzona, al quale l’incarto era stato trasmesso per competenza, ha assolto l’istante dall’imputazione;
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 4'502.40 per spese di patrocinio (cfr. “nota onorari e spese” 13.4.2004 allegata all’istanza 13/14.4.2004);
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale 13.4.2004 del suo patrocinatore di CHF 4'502.40 [di cui CHF 3'875.-- a titolo di onorario (15 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 309.40 di spese e CHF 318.-- di IVA)];
che l’istante - a cui spetta sostanziare le proprie pretese di indennità - non ha provveduto a specificare il tempo impiegato per le singole prestazioni come richiesto da questa Camera con ordinanza 14.4.2004;
che la nota professionale 13.4.2004 verrà quindi rifusa unicamente per quanto ricostruibile dall’incarto;
che la tariffa applicata appare conforme ai predetti principi - eccetto per la prestazione del 27.12.2000 alla quale viene applicata la tariffa di CHF 220.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato - rientrando nei parametri indicati;
che il dispendio orario esposto (che non viene precisato in relazione ad ogni singola operazione) appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, ritenuto che il patrocinio si è in sostanza limitato all’opposizione del decreto di accusa, alla preparazione del dibattimento ed al dibattimento svoltosi nelle forme contumaciali;
che dagli atti appare che la pratica non ha comportato difficoltà di rilievo ed ha richiesto un impegno relativamente ridotto;
che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a
3 ore e 45 minuti, di cui 10 minuti inerenti allo scritto 27.12.2000 al Ministero pubblico, 10 minuti inerenti allo scritto 4.1.2001 alla Pretura di __________,
10 minuti inerenti allo scritto 19.6.2001 all’Ufficio federale degli __________ (non è agli atti ma risulta dallo scritto 26.6.2001 di questa autorità), 10 minuti inerenti allo scritto 28.6.2001 alla polizia di __________ (non è agli atti ma risulta dallo scritto 9.7.2001 del Polizeiund Militärdepartement des Kantons __________, Einwohnerdienste), 20 minuti inerenti allo scritto 20.9.2001 alla Pretura penale, 20 minuti inerenti allo scritto 30.1.2003 alla Pretura penale, 60 minuti inerenti agli esami atti e 60 minuti inerenti alle conferenze con cliente ed il Pretore (quantificato approssimativamente), 25 minuti per il dibattimento (che si è aperto alle ore 9.15 ed è stato riaperto alle ore 9.26 per la lettura del dispositivo), stralciate le altre prestazioni indicate non essendo ricostruibili dagli atti ed essendo quindi difficilmente quantificabili e stralciato anche lo scritto 22.12.2003 alla Pretura penale non essendo agli atti;
che all’istante va quindi riconosciuta la somma di CHF 932.50 a titolo di onorario [CHF 36.65 (10 minuti a CHF 220.--/ora) e CHF 895.85 (3 ore e 35) a CHF 250.--/ora];
che le spese vengono riconosciute in CHF 231.60 - quelle indicate in data 28.6.2001 limitatamente a CHF 5.90 (CHF 5.90/lettera semplice, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA) e quelle indicate il 30.1.2003 limitatamente a CHF 10.-- (scritto raccomandato alla Pretura, CHF 10.--/raccomandata, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA) - stralciate le altre prestazioni, come esposto sopra;
che l’IVA ammonta a CHF 88.45 (7.5% su CHF 46.65 e 7.6% su 1'117.45);
che ad IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese di patrocinio, l’importo di CHF 1'252.55;
che interessi di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi;
che la procedura di indennità é gratuita.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 12.8.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'252.55.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.Intimazione:
per conoscenza:
-
terzi implicati · PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria