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60.2004.126 • CRP TI 60.2004.126 Generato dall'IA

Research Access to Sealed Immigration Records Granted with Redaction Requirements

Numero d'incarto 60.2004.126
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party seeking access to court records concerning illegal immigration cases from 1998 to 2002 for a federally funded comparative research project on migrant trafficking demonstrated a legitimate scientific and public interest under the relevant procedural code, outweighing the privacy rights of the individuals involved. Consequently, the appellate court granted the request but imposed limitations requiring that access occur via existing digital data held by the public prosecutor, that all identifying information in the resulting judgments be redacted to prevent tracing individuals, and mandating that the collected documentation only be used for the stated research purpose without public disclosure of personal identities.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lett. f LTG; Research Access to Sealed Immigration Records Granted with Redaction Requirements: Consequently, the appellate court granted the request but imposed limitations requiring that access occur via existing digital data held by the public prosecutor, that all identifying information in the resulting judgments be redacted to prevent tracing individuals, and mandating that the collected documentation only be used for the stated research purpose without public disclosure of personal identities.

Parole chiave

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diritto di accesso ai dati immigrazione clandestina richiesta di informazioni dati personali risultato della ricerca documenti sensibili istanza di ispezione degli atti. interesse scientifico. pubblico interesse.

Disposizioni normative citate

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Art. 27 CPP
This article, concerning the inspection of case files, forms the primary legal basis for accepting the request.
Art. 8 vCPP
27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
Art. 39 lett. f LTG
Cited as applicable law in conjunction with the CPP for the decision.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 27 CPP

This article, concerning the inspection of case files, forms the primary legal basis for accepting the request.

Art. 39 lett. f LTG

Cited as applicable law in conjunction with the CPP for the decision.

Art. 39 lett. f LTG

Cited as applicable law in conjunction with the CPP for the decision.

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Testo completo

Incarto n. 60.2004.126 · Lugano 20 settembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/5.4.2004 presentata dallo

IS 1 , rappr. da: dr. ____________________,

tendente ad ottenere le sentenze e gli atti d'inchiesta relativi al "traffico di clandestini" per il periodo 1998-2002;

preso atto delle osservazioni 20.4.2004 del Tribunale penale cantonale (TPC), che comunica di non essere in grado di consentire una ricerca indiscriminata;

preso atto delle osservazioni 13.4.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP), che non solleva obiezioni di principio, ma esige dalla parte istante che specifichi le sentenze da acquisire e che ciò non comporti un aggravio di lavoro per la cancelleria del Tribunale d'appello e per la stessa CCRP;

preso atto delle osservazioni 13.4.2004 del Ministero pubblico, che considerato l’interesse pubblico della richiesta, formula preavviso favorevole, precisando che i dati sui supporti informatici non danno garanzia di completezza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Con

istanza 1/5.4.2004 lo IS 1, __________, rappresentato dal “Projektleiter” __________, chiede l’accesso alle decisioni sul traffico di clandestini.

La richiesta è avanzata nel contesto di una ricerca comparativa sul traffico dei migranti in Svizzera, finanziato dall’Ufficio federale per i rifugiati.

2. Giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".

3. Nel presente caso i presupposti di legge appaiono dati, posto come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse scientifico, oltre che di pubblico interesse (considerato l’ente finanziatore) che questa Camera ammette quale valido motivo a' sensi dell'art. 27 CPP (cfr. inc. 60.2001.206).

4. Per motivi organizzativi del personale del Ministero pubblico ed a concreta tutela delle persone coinvolte nei singoli procedimenti penali che in questa sede per ovvi motivi non possono essere interpellate, si giustifica comunque imporre qualche limitazione.

Anzitutto l’accesso alle informazioni potrà avvenire presso il Ministero pubblico, sulla base dei dati informatici a loro disposizione, compatibilmente con gli impegni di quest’autorità, ciò anche in considerazione delle difficoltà pratiche evidenziate sia dal TPC, sia dalla CCRP.

Nella misura in cui potranno essere messe a disposizione delle sentenze, le stesse dovranno essere caviardate, in modo che per un terzo non sia possibile risalire ai nomi delle persone coinvolte nei procedimenti penali.

Infine, va da sé che la documentazione raccolta non potrà essere usata per altro scopo se non quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica, ed in nessun modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli incarti e nelle sentenze.

5. La tassa di giustizia e le spese sono a carico della parte istante.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP e 39 lett. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giudizio di fr. 50.-- e le spese di fr. 20.--, per complessivi fr. 70.-- (settanta), sono a carico dello IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria