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60.2003.234 • CRP TI 60.2003.234 Generato dall'IA

Former Directors' Appeal Regarding Document Suppression Dismissed for Lack of Standing and Unfounded Claim

Numero d'incarto 60.2003.234
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellants, former directors of a dissolved company, appealed a public prosecutor's decision to dismiss their criminal complaint against unknown persons for document suppression, alleging that relevant correspondence and a critical internal note concerning a competitor's canteen authorization had been improperly filed or temporarily removed from the company's file. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants lacked standing as the purported injury was to the company, not directly to them individually, and because they sought to promote charges against unknown parties rather than a specifically identified person; furthermore, the court found the substantive claim unfounded as the documents were located in the correct file pertaining to the authorization procedure, and the appellants' suspicion of temporary removal was mere speculation lacking serious evidential basis.

Regesto Legislator

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Art. 186 cpv. 1 CPP, Art. 254 CP, Art. 2 CPP, Art. 189 CPP, Art. 186 cpv. 4 CPP, Art. 69 cpv. 1 CPP; Former Directors' Appeal Regarding Document Suppression Dismissed for Lack of Standing and Unfounded Claim: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants lacked standing as the purported injury was to the company, not directly to them individually, and because they sought to promote charges against unknown parties rather than a specifically identified person; furthermore, the court found the substantive claim unfounded as the documents were located in the correct file pertaining to the authorization procedure, and the appellants' suspicion of temporary removal was mere speculation lacking serious evidential basis.

Parole chiave

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soppressione di documenti ammissione del pubblico ministero legittimazione a ricorrere azione in revoca denuncia penale abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 69 s. CPP

Cited in the preamble to the decision, which governs the standing/legitimation to file the motion.

art. 184 ss. CPP

Cited in the preamble to the decision, relating to the procedure for motion for prosecution.

art. 254 CP

Cited in the preamble to the decision, concerning the substantive crime of document suppression being discussed.

art. 1 ss. LTG

Cited in the preamble to the decision, likely governing the general organization or scope of the Tribunal.

art. 39 lit. f LTG

Cited in the preamble to the decision, concerning the final decision's grounds.

art. 188 lit. a CPP

Used implicitly in Section 3 to establish that prosecution can only be pursued against a determined person, leading to the inadmissibility ruling.

art. 186 cpv. 1 CPP

Cited in Section 1.1, governing the right of the injured party to file a motion for prosecution following a non-lieu order.

art. 186 cpv. 4 CPP

Cited in Section 1.2, defining the court's power to order the completion of preliminary information.

art. 2 CPP

Cited in Section 1.1, establishing that criminal action is essentially public and exercised by the public prosecutor.

art. 189 CPP

Cited in Section 1.1, concerning the preliminary examination of the prosecution against a specific person.

art. 69 cpv. 1 CPP

Cited in Section 2.1, defining who is considered damaged and entitled to constitute themselves as a civil party.

art. 70 CPP

Cited in Section 2.1 (indirectly through commentary reference), relating to the form of constituting oneself as a civil party.

art. 67 CPP

Cited in Section 2.2, concerning the general right to report a public action offense, which is deemed insufficient for filing a motion for prosecution.

art. 58 CPP

Cited in Section 4.2 (indirectly through commentary reference), relating to the prosecutor's assessment of evidence.

art. 79 CPP

Cited in Section 4.2 (indirectly through commentary reference), relating to the assessment of evidence.

art. 66 LTG

Cited in the preamble for the imposition of costs (implied, as 'tassa di giustizia' is imposed in Order 2).

Art. 66 al. 1 LTF

While the text cites 'art. 66 LTG' in the preamble and imposes costs in order 2, the standard article for imposing costs in the context of the Tribunal d'Appello (if operating under the LTF framework, which appears less likely here given the CPP references) would be Art. 66 LTF. Given the decision explicitly cites 'art. 66... LTG' in the preamble, and imposes costs in Order 2, I will use the actual cost provision cited: art. 66 LTG (as opposed to the procedural cost article from the BGG/LTF if it were a federal appeal).

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Testo completo

Incarto n. 60.2003.234 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 5/6.8.2003 presentata da

IS 1, , IS 2, , entrambi patr. da: PA 1, , contro

il decreto di non luogo a procedere 30.7.2003 emanato dal procuratore pubblico Maria Galliani nell’ambito del procedimento penale dipendente da loro denuncia 20/23.6.2003 nei confronti di ignoti per titolo di soppressioni di documento;

richiamate le osservazioni 11.8.2003 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;

rilevato che lo scritto 2/4.9.2003 – inoltrato personalmente da __________ IS 1 e __________ IS

2 – appare intempestivo, non essendo stato presentato nel termine di dieci giorni di cui all’art. 186 cpv. 1 CPP, applicabile per analogia anche all’allegato di replica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con esposto 20/23.6.2003 __________ IS 1 e __________ IS 2 – già amministratrice unica, rispettivamente direttore di __________, __________, società (ora sciolta e radiata d’ufficio in applicazione degli art. 86, 88a e 89 ORC) che gestiva l’esercizio pubblico __________ – hanno inoltrato denuncia penale nei confronti di ignoti per titolo di soppressioni di documento in relazione alla presunta sottrazione dall’incarto dell’__________ inerente detta società di scritti inviati dal loro legale alla __________ e di una nota 2.10.2000 di __________ __________ (già responsabile dell’__________) – nota di cui sarebbero venuti a conoscenza tramite un articolo pubblicato dal periodico __________ di marzo 2003 – concernente la decisione dell’__________ di autorizzare __________, __________, ad estendere la mensa anche al personale di __________, Stabio (fatto che avrebbe contribuito a far cessare l’attività dell’__________).

b. Con decisione 30.7.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che “*(…) si è potuto appurare che l’asserita mancanza di alcuni documenti con riferimento all’inc. __________ no. __________ inerente l’esercizio pubblico __________ a __________ gestito dalla società __________, __________, è da ricondurre al fatto che l’__________ ha inserito gli scritti dei signori IS 2 inviati dal loro rappresentante legale, Studio avv. __________, al citato ufficio, come pure la nota interna datata 04.10.2000 – e non 02.10.2000 come indicato dai denuncianti – a firma __________ __________, nell’incarto concernente la procedura di autorizzazione per l’estensione della mensa aziendale della __________, __________*” (decreto di non luogo a procedere 30.7.2003, p. 1) e che “*(…) non è compito della magistratura penale verificare se sono dati o meno i presupposti per una consultazione degli atti da parte dei denuncianti nella procedura di autorizzazione per l’estensione della mensa aziendale della __________, __________, dovendo tale questione essere sottoposta alle competenti autorità amministrative*” (decreto di non luogo a procedere 30.7.2003, p. 2).

c. Con tempestiva istanza __________ IS 1 e __________ IS 2 chiedono di promuovere l’accusa nei confronti di ignoti per titolo di soppressioni di documento, affermando al proposito – riassunta la denuncia penale e rilevato che __________ __________ era responsabile dell’__________ e non, come indicato nel decreto impugnato, dell’__________ – che la nota asseritamene sottratta – che daterebbe del 2.10.2000 (e non del 4.10.2000, come menzionato nella decisione impugnata)

– sarebbe stata una comunicazione peritale di un ufficio ad un altro ufficio, che il decreto non indicherebbe se nell’incarto __________ siano stati rinvenuti i documenti originali, che sussisterebbero indizi “*(…) che lascerebbero credere che i documenti possano essere stati posati nell’incarto della mensa __________ solo in un secondo tempo*” (istanza di promozione dell’accusa 5/6.8.2003, p. 9) e che il reato di cui all’art. 254 CP punirebbe anche la sottrazione di documenti (e non solo la soppressione).

d. Delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in diritto.

in diritto

1. 1.1.

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2.

Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).

2. 2.1.

Giusta l’art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, cioè alla persona fisica o giuridica personalmente, direttamente ed attualmente lesa nel suo bene giuridico (art. 69 cpv. 1 CPP; M. MINI, L’istanza di promozione dell’accusa: art. 186 CPP. Istruzioni per l’uso, in RtiD I – 2004, p. 257 ss.; L. MARAZZI, Il Giar, L'arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 37 ss.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ss. ad art. 69 CPP; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 502 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 38 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1310 ss.). Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi (per esempio reati di falso documentale e contro i doveri d'ufficio), sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 69 CPP; N. SCHMID, op. cit., n. 503 ss. e 508 s.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 38 n. 1; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1317).

Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma specifica oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (decisione 2.6.1997 di questa Camera in re R. SA, inc. 60.1996.29, pubblicata in REP. 1997 n. 96; M. MINI, op. cit., p. 261 s.; L. MARAZZI, op. cit., p. 40; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP).

2.2.

Gli istanti hanno postulato la promozione dell’accusa per titolo di soppressioni di documento con riferimento all’asserita sottrazione di scritti dall’incarto inerente __________.

__________ IS 1 e __________ IS 2 - amministratrice unica, rispettivamente direttore di detta società – non sono quindi legittimati alla presentazione del gravame, non essendo lesi direttamente dalla presunta sottrazione dei documenti, essa concernendo – se del caso – la società medesima. Essi non si confrontano peraltro con i presupposti di cui all'art. 69 cpv. 1 CPP, limitandosi a sostenere che sarebbero legittimati ad insorgere contro il suddetto decreto (istanza di promozione dell’accusa 5/6.8.2003, p. 2) ed a confermare di costituirsi parte civile (istanza di promozione dell’accusa 5/6.8.2003, p. 10), ritenuto inoltre che il fatto che giusta l'art. 67 CPP chiunque possa presentare al procuratore pubblico denuncia per un reato di azione pubblica non è sufficiente per poter di seguito inoltrare istanza di promozione dell'accusa, il denunciante non assumendo veste di parte (M. MINI, op. cit., p. 254).

3. Il gravame appare irricevibile anche con riferimento alla domanda di promozione dell’accusa a carico di ignoti, l’accusa potendo infatti essere promossa solo nei confronti di una persona determinata (art. 188 lit. a CPP).

In tale circostanza, questa Camera riconosce nondimeno la possibilità di postulare la completazione delle informazioni preliminari, domanda che presuppone – oltre alla menzione di seri indizi di colpevolezza e di nuove prove da assumere, rispettivamente di prove già assunte da approfondire, in analogia all’istanza a’ sensi dell’art. 186 cpv. 1 CPP – l’indicazione degli atti di inchiesta ritenuti necessari per determinare gli autori del reato ipotizzato: ora, gli istanti non si confrontano con detta condizione, ciò che – di tutta evidenza – non adempie i requisiti posti da questa Camera al proposito.

4. L’istanza

– a prescindere dalla sua irricevibilità – appare del resto infondato nel merito.

4.1.

__________ IS 1 e __________ IS 2 ipotizzano l’accusa di soppressioni di documento [secondo cui è punito chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il

diritto di disporre da solo (A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 165 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art.

254 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 1 ss. ad art. 254 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 37 n. 26 ss.; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 1 ss. ad art. 254 CP)], sostenendo che “*il Ministero pubblico non doveva (…) limitarsi a

scoprire che i documenti non fossero stati soppressi, bensì parimenti che non erano stati sottratti per settimane (o mesi) dagli incarti*” (istanza di promozione dell’accusa 5/6.8.2003, p. 10).

A torto. La sottrazione degli scritti in questione presuppone infatti che essi fossero nell’incarto __________, circostanza non sostanziata da alcun indizio: gli scritti dei lic. iur. __________ __________ e __________ __________, Studio legale e notarile avv. __________ __________, __________, concernevano – come si evince dall’intestazione degli scritti medesimi (AI 7) – la __________; anche la nota 2.10.2002 (e non 4.10.2002, come menzionato nel decreto impugnato) di __________ __________ indica – quale “*titolo*” – __________, per cui i citati scritti erano correttamente archiviati nell’incarto __________, dove difatti sono stati reperiti. L’affermazione secondo cui “*il sospetto* – in capo alla citata ipotesi accusatoria – *era dato dal fatto che nessuno rispondeva alla giustificata richiesta degli istanti. Neppure il Consigliere di Stato! Significa che con buona probabilità non c’erano!*” (istanza di promozione dell’accusa 5/6.8.2003, p. 10) non è del resto atta a fondare seri indizi di colpevolezza al proposito, essendo essa una semplice supposizione.

Non si impone pertanto di approfondire il suddetto reato, segnatamente confrontandosi con i suoi ulteriori presupposti.

4.2.

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è inoltre superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.139/2004 del 28.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., §

54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.

5. Il gravame è irricevibile; tassa di giustizia e spese sono poste a carico – in solido – degli istanti, soccombenti.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 69 s. e 184 ss. CPP, 254 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste in solido a carico di __________ IS 1, __________, e di __________ IS 2, __________.

3. Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria