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53.2005.26 • TCA TI 53.2005.26 Generato dall'IA

Teacher Overtime Pay Denial for Health-Reduced Workload

Numero d'incarto 53.2005.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A retired full-time mathematics teacher petitioned the administrative court seeking payment for two additional weekly teaching hours performed above a workload reduced due to health reasons during his final two years of service, while maintaining his full salary based on the original 24-hour contract. The court dismissed the petition, reasoning that the teacher had already been remunerated at the full salary rate corresponding to the reduced workload, and the extra two hours taught (bringing his actual teaching load to 20 hours instead of the authorized 18) demonstrated that his health condition was not so compromised as to warrant the initial reduction, thus negating any claim for additional compensation for those hours.

Regesto Legislator

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Art. 68 LOrd, Art. 18 PAmm, Art. 23 cpv. 1 LStip, Art. 7 LStip; Teacher Overtime Pay Denial for Health-Reduced Workload: The court dismissed the petition, reasoning that the teacher had already been remunerated at the full salary rate corresponding to the reduced workload, and the extra two hours taught (bringing his actual teaching load to 20 hours instead of the authorized 18) demonstrated that his health condition was not so compromised as to warrant the initial reduction, thus negating any claim for additional compensation for those hours.

Parole chiave

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indennità piena diminuzione di stipendio stato di salute perdita di lavoro usuale ferie retribuite lavoro a turni Stipendio in caso di malattia

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 68 LOrd

Cited as the basis for the court's jurisdiction as a single instance for pecuniary claims arising from the employment relationship.

art. 18 PAmm

Cited as the legal basis for the court to render judgment based on the case files without further investigation.

art. 7 LStip

Cited in the final pronouncements, although not explicitly detailed in the reasoning for the dismissal, likely relating to general stipulations for employees.

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Testo completo

Incarto n. 53.2005.26 · Lugano 20 novembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 28 novembre 2005 di

AT 1, , rappr. da: Sindacato Servizi pubblici SSP/VPOD, 6501 Bellinzona; contro lo

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

chiedente:

1. La presente petizione è accolta. Di conseguenza:

a. Ai sensi dell'art. 8 Costituzione federale è constatato il carattere discriminatorio della ris. n.

43 del 14.5.2005 del DECS e della decisione 24.10. 2005 della Sezione amministrative del DECS;

b. Il Canton Ticino versa al prof. AT 1 il salario corrispondente al saldo positivo di 2 ore di lezione.

2. Protestate spese e ripetibili.

vista la risposta 14 settembre 2006 del Consiglio di Stato, chiedente:

1. La petizione è respinta.

2. Protestate spese e tasse.

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. L'attore, prof. AT 1, ha insegnato quale docente nominato a tempo pieno per la matematica presso le scuole medie del Cantone dal settembre 1971 al 31 agosto 2004, quando è passato al beneficio della pensione. Nel corso degli ultimi due anni (2002/03 e 2003/04) di scuola, la Sezione amministrativa del DECS ha ridotto l'orario di lavoro del prof. AT 1 da 24 a 18 ore d'insegnamento settimanali per motivi di salute. Lo stipendio è rimasto invariato (100%).

Per esigenze di servizio della scuola, in quei due anni l'attore ha comunque insegnato 20 ore per settimana.

B. Con petizione 28 novembre 2005 il prof. AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il pagamento delle due ore d'insegnamento supple-mentari effettuate durante gli ultimi due anni di servizio.

C. All'accoglimento della petizione si è opposto lo Stato per motivi che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1.1.1. Nella misura in cui chiede la condanna del convenuto al pagamento di somme di denaro, la petizione è ricevibile in ordine giusta l'art. 68 LOrd, che devolve a questo tribunale quale istanza unica il giudizio sulle contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente.

L'attore è un dipendente del Cantone e la petizione ha per oggetto una pretesa di natura pecuniaria derivante dal rapporto d'impiego.

Irricevibile, per mancanza d'interesse sufficiente, è la domanda di accertamento del carattere arbitrario e discriminatorio della classificazione dell'attore.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono contestati.

2.Giusta l'art. 23 cpv. 1 LStip, in caso di malattia o infortunio non professionale, comprovati da certificato medico, il dipendente percepisce l'intero stipendio per i primi 360 giorni e il 50% per i successivi 360 giorni di assenza. Per i docenti, precisa la norma in questione (cpv. 7), lo stipendio è calcolato in proporzione alla durata della scuola.

3. Nel caso concreto, la Sezione amministrativa del DECS ha concesso all'attore, per due anni consecutivi, una riduzione da 24 a 18 ore settimanali dell'onere d'insegnamento per motivi di salute. In sostanza, l'autorità gli ha riconosciuto preventivamente un'assenza per malattia pari a 6 ore settimanali. Trattandosi di una riduzione determinata da motivi di natura valetudinaria, l'attore è stato ulteriormente retribuito con lo stipendio corrispondente all'onere lavorativo fissato dal rapporto di nomina a tempo pieno (100% per 24 ore).

Considerato che le ore di matematica nella scuola media sono fissate soltanto per multipli di 5, l'attore in quegli anni ha tuttavia insegnato per 20 anziché per 18 ore di lezione alla settimana.

Con la petizione in esame, il prof. AT 1 chiede ora che gli venga versata la retribuzione corrispondente alle 2 ore di lezione settimanali che ha tenuto oltre al limite fissato dalla riduzione d'orario concessagli dall'autorità cantonale per motivi di malattia.

La domanda è priva di qualsiasi fondamento, per non dire sfrontata, poiché per queste 2 ore supplementari l'attore è già stato remunerato. Lavorando 20 ore per settimana invece delle 18 fissate dall'autorità, l'attore ha semplicemente dimostrato che le sue condizioni valetudinarie non erano compromesse al punto da giustificare la riduzione dell'onere lavorativo che l'autorità gli aveva preventivamente concesso.

4. In esito alle considerazioni che precedono, la petizione va dunque respinta.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'attore secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 7 LStip; 68 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. La petizione è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'attore.

3. Intimazione a:

implicati · Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona, rappr. da: Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario