Employee Claim for Cancellation of Negative Teaching Hour Balance Dismissed for Lack of Pecuniary Nature
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employee petitioned to cancel a negative balance of accumulated teaching hours, arguing that the regulation allowing for biennial compensation of teaching hour variations did not apply to hours accumulated before its enactment, but the Administrative Cantonal Court declared the petition inadmissible. The court reasoned that jurisdiction under the relevant statute is limited to disputes involving claims of a pecuniary nature, and since the petitioner sought a modification of teaching workload rather than a demand for the employer to pay a sum of money, the claim was not pecuniary in nature, thus falling outside the court's competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 un, Art. 68 LOrd, Art. 71 PAmm, Art. 29 LOrd, Art. 47 LOrd, art. 71 LOrd; Employee Claim for Cancellation of Negative Teaching Hour Balance Dismissed for Lack of Pecuniary Nature: The court reasoned that jurisdiction under the relevant statute is limited to disputes involving claims of a pecuniary nature, and since the petitioner sought a modification of teaching workload rather than a demand for the employer to pay a sum of money, the claim was not pecuniary in nature, thus falling outside the court's competence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the grounds for the decision (the basis for concluding the petition was inadmissible due to lack of pecuniary nature of the claim).
This article was cited in the grounds for the decision regarding the procedural jurisdiction.
This procedural article was cited in the grounds for the final decision, related to the declaration of inadmissibility.
This procedural article was cited in the grounds for the final decision, related to the declaration of inadmissibility.
This procedural article was cited in the grounds for the final decision, related to the declaration of inadmissibility.
This procedural article was cited in the grounds for the final decision, related to the declaration of inadmissibility.
This procedural article was cited in the grounds for the final decision, related to the declaration of inadmissibility.
This is the main dispositive order declaring the petition inadmissible.
This is the dispositive order concerning the allocation of court costs.
Testo completo
Incarto n. 53.2004.21 · Lugano 20 marzo 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 16 ottobre 2004 di
AT 1 contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente la cancellazione del saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;
vista la risposta 18 novembre 2004 del convenuto;
preso atto delle osservazioni:
- 24 febbraio 2006 dell'attore;
- 3 marzo 2006 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che dal
1. settembre 1973 l'attore AT 1 è al servizio dello Stato quale docente di scienze naturali;
che da quando insegna nella scuola media l'onere lavorativo settimanale è oscillato tra 18 e 26 ore come segue:
anno scolastico · Rapporto d'impiego · Ore effettuate · Ore retribuite · Saldo annuale · Saldo riportato 1983/84 · N 100% · 25 · 24 · + 1 · + 1 1984/85 · N 100% · 22 · 24 · - 2 · - 1 1885/86 · N 100% · 26 · 24 · + 2 · + 1 1986/87 · N 100% · 22 · 24 · - 2 · - 1 1987/88 · N 100% · 24 · 24 · 0 · - 1 1988/89 · N 100% · 24 · 24 · 0 · - 1 1989/90 · N 100% · 24 · 24 · 0 · - 1 1990/91 · N 100% · 24 · 24 · 0 · - 1 1991/92 · N 100% · 23 · 24 · - 1 · - 2 1992/93 · Congedo parziale · 19 · 19 · 0 · - 2 1993/94 · Congedo parziale · 18 · 18 · 0 · - 2 1994/95 · Congedo parziale · 21 · 21 · 0 · - 2 1995/96 · N 100% · 25 · 24 · + 1 · - 1 1996/97 · N 100% · 22 · 24 · - 2 · - 3 1997/98 · Congedo parziale · 21 · 21 · 0 · - 3 1998/99 · Congedo parziale · 21 · 21 · 0 · - 3 1999/00 · Congedo parziale · 21 · 21 · 0 · - 3 2000/01 · N 100% · 24.5 · 24 · + 0.5 · - 2.5 2001/02 · N 100% · 23 · 24 · - 1 · - 3.5 2002/03 · N 100% · 22 · 24 · - 2 · - 5.5 2003/04 · N 100% · 26 · 24 · + 2 · - 3.5
che con emendamento del 16 dicembre 2003 il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un capoverso 3, in forza del quale *per esigenze organizzative dell' orario scolastico, l'orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare
- rispettivamente recuperare - nel biennio successivo*;
che, analogamente interpellata, il 17 febbraio 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attore che non sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il saldo negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo (bonus) e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente compensare, nel biennio 2004/05;
che con giudizio 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da AT 1;
che con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli di annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;
che secondo l'attore l'emendamento del ROID di cui si è detto sopra non sarebbe applicabile al suo caso, poiché il saldo negativo di ore d'insegnamento è stato accumulato prima della sua entrata in vigore;
che all'accoglimento della petizione si è opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attore con argomenti che saranno discussi qui appresso;
che con scritto del 24 febbraio 2006 AT 1 ha segnalato al tribunale che a partire dall'anno scolastico 2005/06 il suo onere d'insegnamento è stato fissato a 27 ore per settimana, contro le 25 fissate dalla legge;
che il convenuto si è confermato nelle osservazioni presentate in precedenza;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;
che la limitazione della competenza di questo tribunale alle contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro;
che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954, soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art.
68 LOrd 1995 attualmente in vigore;
che il docente AT 1 è invero un dipendente cantonale, ma la pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria;
che l'attore chiede infatti una modifica dell'onere lavorativo settimanale; a differenza del caso a cui si richiama, non domanda che lo Stato sia condannato a versargli una somma di denaro;
che la petizione va dunque dichiarata irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attore secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. La petizione è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.
3. Intimazione a: · ; .
terzi implicati · CV 1 rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario