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53.2004.16 • TCA TI 53.2004.16 Generato dall'IA

Teacher seeks cancellation of negative hourly balance; court finds petition inadmissible as non-pecuniary claim.

Numero d'incarto 53.2004.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A part-time teacher filed a petition seeking the cancellation of accumulated negative hourly teaching balances (*malus*) from prior academic years, arguing that demanding recovery of unworked hours lacked a necessary legal basis, despite a recent regulatory amendment allowing hourly variations up to two hours compensated over a two-year period. The Administrative Cantonal Court, however, declared the petition inadmissible because the claim, while related to employment, was not a pecuniary claim as strictly defined—it sought a modification of the weekly workload rather than a monetary payment from the State—and therefore fell outside the court's sole jurisdiction over disputes concerning pecuniary claims arising from employment relationships.

Regesto Legislator

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Art. 1 un, Art. 68 LOrd, Art. 71 PAmm, Art. 29 LOrd, Art. 47 LOrd, art. 28 PAmm; Teacher seeks cancellation of negative hourly balance; court finds petition inadmissible as non-pecuniary claim: The Administrative Cantonal Court, however, declared the petition inadmissible because the claim, while related to employment, was not a pecuniary claim as strictly defined—it sought a modification of the weekly workload rather than a monetary payment from the State—and therefore fell outside the court's sole jurisdiction over disputes concerning pecuniary claims arising from employment relationships.

Parole chiave

Generato dall'IA
condanna al pagamento pecuniario modificazione delle conclusioni rapporto di lavoro decisione negativa bilancia dei pagamenti perdita di lavoro inevitabile Cancellazione "malus" orario d'insegnamento accumulato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 un
Art. 68 LOrd
The decision is based on the interpretation of this article regarding the court's jurisdiction over pecuniary claims arising from employment, which the court ultimately found inapplicable to the specific claim made by the petitioner.
Art. 71 PAmm
Cited in the list of articles considered for the final decision, relating to the general application of administrative procedural law.
Art. 29 LOrd
che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954, soppressa dall'art.
Art. 47 LOrd
29 LOrd 1954, soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art.
art. 28 PAmm
Cited in the list of articles considered for the final decision, likely related to the procedure for judgment.
art. 18 PAmm
Cited in the list of articles considered for the final decision, likely related to the procedure for judgment.
art. 3 PAmm
Cited in the list of articles considered for the final decision, likely related to general aspects of administrative procedure.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 71 PAmm

Cited in the list of articles considered for the final decision, relating to the general application of administrative procedural law.

art. 28 PAmm

Cited in the list of articles considered for the final decision, likely related to the procedure for judgment.

art. 18 PAmm

Cited in the list of articles considered for the final decision, likely related to the procedure for judgment.

art. 3 PAmm

Cited in the list of articles considered for the final decision, likely related to general aspects of administrative procedure.

art. 68 LOrd

The decision is based on the interpretation of this article regarding the court's jurisdiction over pecuniary claims arising from employment, which the court ultimately found inapplicable to the specific claim made by the petitioner.

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Testo completo

Incarto n. 53.2004.16 · Lugano 1 giugno 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 28 settembre 2004 di

AT 1 patrocinata da: PA 1 contro

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

chiedente:

1. La petizione è accolta.

§ Di conseguenza:

1.1. in via principale è cancellato ogni *malus* orario d’insegnamento accumulato da AT 1 al 31 agosto 2003

in via subordinata, nel calcolo del *malus* orario accumulato da AT 1 al 31 agosto 2003 deve essere cancellato il saldo negativo prescritto e quello eccedente il limite di 1 ora stabilito dal Consiglio di Stato con risoluzione 25 giugno 1974 n. 4453.

1.2. è pure cancellato ogni *malus* orario accumulato da AT 1 al termine dell’anno scolastico 2003/2004.

2. Protestate spese e ripetibili.

vista la risposta 12 novembre 2004 del convenuto, chiedente:

1. La petizione è irricevibile, subordinatamente respinta.

2. Protestate spese e ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che l'attrice AT 1 è docente di scuola media nominata a metà tempo;

che a partire dall'anno scolastico 1996/97 l'onere lavorativo settimanale è oscillato tra 12 e 16 ore come segue:

anno scolastico · Rapporto d'impiego · Ore effettuate · Ore retribuite · Saldo annuale · Saldo riportato 1996/97 · N 50% · 13 · 13.5 · - 0.5 · - 0.5 1997/98 · N 50% · 12 · 13.5 · - 1.5 · - 2 1998/99 · N 50% · 12 · 13.5 · - 1.5 · - 3.5 1999/00 · N 50% · 12 · 13.5 · - 1.5 · - 5 2000/01 · N 50% · 14 · 13.5 · + 0.5 · - 4.5 2001/02 · N 50% · 12 · 12 · 0 · - 4.5 2002/03 · N 50% · 12 · 12 · 0 · - 4.5 2003/04 · N 50% · 16 · 13.5 · + 2.5 · - 2

che con emendamento del 16 dicembre 2003 il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un capoverso 3, in forza del quale *per esigenze organizzative dell’ orario scolastico, l’orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare - rispettivamente recuperare - nel biennio successivo*;

che, analogamente interpellata, il 22 aprile 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attrice che non sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il saldo negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo (bonus) e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente compensare, nel biennio 2004/05;

che con giudizio 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da AT 1;

che con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli in sostanza di annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;

che secondo l'attrice il recupero di ore d’insegnamento non prestate non potrebbe esserle imposto, poiché farebbe difetto la necessaria base legale;

che all'accoglimento della petizione si è opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attrice con argomenti che saranno discussi qui appresso;

considerato, in

diritto

che giusta l’art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

che la limitazione della competenza di questo tribunale alle contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro;

che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954, soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art.

68 LOrd 1995 attualmente in vigore;

che la docente AT 1 è invero una dipendente cantonale, ma la pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria;

che l'attrice chiede infatti una modifica dell'onere lavorativo settimanale; a differenza del caso a cui si richiama, non domanda che lo Stato sia condannato a versarle una somma di denaro;

che la petizione va dunque dichiarata irricevibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attrice secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. La petizione è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.

3. Intimazione a: · .

terzi implicati · CV 1 rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario