Kitchen Assistants v. State: Retroactive Official Appointment Claim Admissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IATwo former kitchen assistants, continuously employed under successive annual contracts since 1998, petitioned for retroactive official appointment, arguing their situation constituted an employment chain that mandated permanent status after three years. The administrative court dismissed the petition as inadmissible because the request sought a non-pecuniary administrative decision—an official appointment—which falls outside its jurisdiction, as its authority for employment disputes is limited by law to claims seeking monetary compensation, and such appointment power is exclusively reserved for the executive authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 68 LOrd, Art. 47 LOrd, Art. 68 dell, Art. 71 PAmm, Art. 69 PAmm, art. 3 PAmm; Kitchen Assistants v. State: Retroactive Official Appointment Claim Admissibility: The administrative court dismissed the petition as inadmissible because the request sought a non-pecuniary administrative decision—an official appointment—which falls outside its jurisdiction, as its authority for employment disputes is limited by law to claims seeking monetary compensation, and such appointment power is exclusively reserved for the executive authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the primary legal basis for declaring the petition inadmissible because the claim was not pecuniary in nature.
Cited procedurally alongside the decision to declare the petition inadmissible.
Cited procedurally in relation to the overall ruling.
Cited procedurally in relation to the overall ruling.
Cited in the reasoning for the inadmissibility ruling, but also listed in the 'visti gli art.' section preceding the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 53.2004.11 · Lugano 10 settembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 giugno 2004 di
AT1 AT2 rappr. da: RA2 chiedente
la nomina retroattiva quali ausiliarie di cucina presso la mensa della Scuola __________ e __________ di __________;
viste le risposte 20 agosto 2004 del Consiglio di Stato, chiedenti il rigetto della petizione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con contratti del 7 settembre 1998 lo Stato ha assunto le attrici AT1 e AT2 quali ausiliarie di cucina presso la Scuola __________ e __________ di __________ per la durata dell'anno scolastico 1998/99;
che i contratti sono stati rinnovati di anno in anno, con scadenza alla fine dell'anno scolastico;
che l'ultimo rinnovo è giunto a scadenza il
25 giugno di quest'anno;
che con petizione 23 giugno 2004 AT1 e AT2 hanno convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendo di essere nominate con effetto retroattivo;
che le attrici rilevano di essere impiegate dallo Stato con un contratto a catena; sostengono che a partire dal terzo anno avrebbero dovuto essere nominate;
che lo Stato chiede il rigetto della petizione, obiettando, in via principale, che il rapporto d'impiego è retto dal
diritto privato, ed in via subordinata, che - comunque - non è dato un diritto alla nomina;
considerato, in
diritto
che, giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;
che la norma limita la competenza del Tribunale cantonale amministrativo: non tutte le contestazioni derivanti dal rapporto d'impiego possono essere deferite con azione diretta al giudizio di questo tribunale; proponibili sono soltanto le azioni che sono intese al conseguimento di un risultato di natura pecuniaria (RDAT 1983 n. 26);
che l'art. 47 LOrd 1987 aveva invero soppresso questa limitazione, prevista dall'art. 29 della legge previgente;
che l'art. 68 dell'attuale LOrd l'ha tuttavia reintrodotta nel dichiarato intento di sottrarre al giudizio di questo tribunale le contestazioni fra lo Stato ed i suoi dipendenti, che non hanno un contenuto di natura pecuniaria (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm, n. 5 b);
che con la petizione qui in esame le attrici non avanzano rivendicazioni di natura pecuniaria nei confronti dello Stato; esse si limitano infatti a chiedere a questo tribunale di conferire loro la nomina con effetto retroattivo a data non meglio precisata;
che la domanda è improponibile, sia perché non è di natura pecuniaria, sia perché questo tribunale, come non può obbligare lo Stato a mantenere in servizio un dipendente nominato che viene licenziato a torto (art. 69 PAmm; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 69 PAmm, n. 1), non può nemmeno conferire la nomina sostituendosi al Consiglio di Stato nell'esercizio di prerogative che gli sono riservate in modo esclusivo;
che già per questi motivi la petizione va quindi dichiarata irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico delle attrici in ragione di metà ciascuna;
per questi motivi,
visti gli art. 68 LOrd; 3, 18, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. La petizione è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico delle attrici in ragione di metà ciascuna.
3. Intimazione a: · 6500.
terzi implicati · CV1 rappr. da: RA1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario