Employee of Inter-Municipal Consortium v. Canton over Wrongful Termination Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employee of an inter-municipal consortium, employed as a care assistant in a medicalized elderly home, filed a petition seeking compensation for alleged wrongful termination, grounding the claim on statutes applicable to cantonal employees. The administrative court dismissed the petition as inadmissible *in limine litis* because the petitioner was employed by a consortium, not the canton, and therefore the law governing cantonal employment relationships (LORD) cited by the petitioner was inapplicable; furthermore, the court reasoned that jurisdiction must stem from formal cantonal law, which a local entity's regulation referencing other statutes could not provide.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 336a CO, Art. 68 LOrd, Art. 71 lett. d PAmm, Art. 71 PAmm, art. 28 PAmm; Employee of Inter-Municipal Consortium v. Canton over Wrongful Termination Claim: The administrative court dismissed the petition as inadmissible *in limine litis* because the petitioner was employed by a consortium, not the canton, and therefore the law governing cantonal employment relationships (LORD) cited by the petitioner was inapplicable; furthermore, the court reasoned that jurisdiction must stem from formal cantonal law, which a local entity's regulation referencing other statutes could not provide.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the petition inadmissible because the Court lacked jurisdiction.
Cited in the final orders' considerations regarding jurisdiction, though the main ground for inadmissibility was Art. 48 PAmm.
Cited in the final orders' considerations regarding procedural aspects.
Cited in the final orders' considerations regarding procedural aspects.
Cited in the final orders' considerations regarding jurisdiction based on the law governing employment relationships.
Testo completo
Incarto n. 53.2003.9 · Lugano 3 settembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 1° settembre 2003 di
__________ patr. da: avv. __________ contro il
Consorzio intercomunale __________
chiedente
*1. La petizione è accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a favore dell'attore la somma di fr. 31'800.-, oltre ad interessi al 5% dall'1.3.2003.*
*2. Protestate spese e ripetibili;*
subordinatamente:
*1. La petizione è parzialmente accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a favore dell'attore la somma di fr. 22'260.- oltre interessi al 5% dall'1.3.2003.*
*2. Protestate spese e ripetibili;*
in via ancora più subordinata:
*1. La petizione è parzialmente accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a favore dell'attore la somma di fr. 5'300.- oltre interessi al 5% dall'1.3.2003;*
2. Protestate spese e ripetibili;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1996 il Consorzio intercomunale __________ ha assunto l'attore quale assistente di cura presso il __________, casa per anziani medicalizzata di __________;
che le mance date dai degenti al personale di cura vengono cumulate e suddivise fra i dipendenti in proporzione delle ore di lavoro svolte;
che il 25 febbraio 2002 __________ ha chiesto al direttore del centro di verificare le ore di lavoro effettivamente svolte dallo stesso direttore e dall'infermiera responsabile delle cure;
che non avendo ottenuto risposta, l'attore si è rivolto al presidente del consorzio;
che il 19 giugno 2002 il contabile ha comunicato all'attore che i conteggi erano esatti;
che, insoddisfatto della risposta ricevuta, l'11 luglio 2002 __________ si è rivolto al DSS, chiedendogli di esperire le necessarie verifiche;
che con decisione 30 settembre 2002 la delegazione del consorzio ha comunicato all'attore di confermargli l'incarico a tempo pieno per il periodo determinato di cinque mesi, dal 1° ottobre al 28 febbraio 2003, precisando che l'incarico sarebbe decaduto automaticamente per quella data;
che il 15 ottobre 2002 la delegazione consortile ha precisato che alla scadenza l'incarico non sarebbe stato rinnovato;
che invitata a motivare la decisione, il 4 novembre 2002 la delegazione consortile ha comunicato all'attore che era venuto meno il rapporto di fiducia;
che con petizione 1° settembre 2003 __________ ha convenuto in giudizio il Consorzio intercomunale __________ davanti a questo tribunale, chiedendo, in via principale, il versamento di un'indennità di fr. 31'800.- per licenziamento abusivo;
che l'attore fonda la sua richiesta sugli art. 336a CO, 60 LOrd e 18 LStip;
considerato, in
diritto
che a norma dell'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica (cfr. art. 71 lett. d PAmm; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm, n. 5 a);
che la LOrd, secondo il suo art. 1, regola i rapporti d’impiego con i dipendenti e si applica:
a) ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti (impiegati);
b) ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali (docenti);
che l'attore non è un dipendente cantonale; era alle dipendenze di un consorzio intercomunale; la LOrd non è quindi applicabile;
che la petizione va quindi respinta in ordine *in limine litis* (art. 48 PAmm), siccome manifestamente irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che, contrariamente a quanto assume l'attore, l'art. 57 del regolamento organico dei dipendenti (ROD) del __________ non rinvia alla LOrd, ma alla LStip ed alla LOC;
che, comunque, nemmeno un rinvio alla LOrd sarebbe atto a fondare la competenza del Tribunale cantonale amministrativo; la competenza di questo tribunale deve infatti essere riconducibile ad una norma di legge cantonale in senso formale; una semplice disposizione di un regolamento di un ente locale non è sufficiente;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attore secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 1, 68 LOrd; 3, 18, 28, 48, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. La petizione è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico dell'attore.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario