Employee v. Canton: Pro-Rata Manual Function Indemnity upon Resignation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employee, who worked as a skilled carpenter for the Canton starting in 1985, petitioned for the pro-rata payment of an annual manual function indemnity upon resigning, as the Cantonal administration refused to pay the proportional amount covering the period before the final day of employment, despite paying the corresponding pro-rata portion of the 13th-month salary. The administrative court ruled that the manual function indemnity, established as a fixed annual amount and tied to the 13th-month salary payment, must follow the same pro-rata treatment as the 13th-month salary for employees leaving during the year, thus upholding the petition and ordering the State to pay the unpaid portion plus interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 68 LOrd, Art. 18 PAmm, art. 71 PAmm, art. 28 PAmm; Employee v. Canton: Pro-Rata Manual Function Indemnity upon Resignation: The administrative court ruled that the manual function indemnity, established as a fixed annual amount and tied to the 13th-month salary payment, must follow the same pro-rata treatment as the 13th-month salary for employees leaving during the year, thus upholding the petition and ordering the State to pay the unpaid portion plus interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, alongside others, is cited in the section preceding the final orders, indicating it supports the decision to uphold the claim for the manual function indemnity.
Cited as a procedural basis for the decision's validity in the preamble to the orders.
Cited as a procedural basis for the decision's validity in the preamble to the orders.
Cited as a procedural basis for the decision's validity in the preamble to the orders.
Cited as a procedural basis for the decision's validity in the preamble to the orders.
Cited in the preamble to the orders as part of the grounds for the decision (though the reasoning section also mentions admissibility based on this article).
Testo completo
Incarto n. 53.2002.00027 · Lugano 17 luglio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sullla petizione 15 marzo 2002 di
__________ contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente il versamento dell'indennità per funzione manuale;
vista la risposta 19 aprile 2002 della Sezione delle risorse umane (SRU), chiedente il rigetto della petizione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'attore __________ ha iniziato nel 1985 a lavorare per il Cantone, quale operaio qualificato (falegname) presso l'__________; lo stipendio iniziale era quello della 16a classe con quattro aumenti;
che allo stipendio era abbinata un'indennità annua per funzione manuale, che veniva versata assieme alla 13a mensilità;
che a partire dal 1° gennaio 1991, l'indennità in questione è stata aumentata da fr. 1'000.00 a fr. 2'000.00;
che il 26 luglio 2001 l'attore ha rassegnato le dimissioni per il 31 ottobre seguente;
che con l'ultimo stipendio lo Stato ha versato all'attore 10/12 della 13a mensilità, ma non la quota parte dell'indennità per funzioni manuali;
che contro la predetta determinazione, confermata con decisione 4 marzo 2002 della SRU, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il versamento dell'indennità per funzione manuale *pro rata temporis*;
che, ravvisando nella pretesa avanzata dall'insorgente una contestazione pecuniaria derivante dal rapporto d'impiego, il Consiglio di Stato ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per competenza;
che, pur ammettendo che *"dal testo di legge risulta poco chiaro se l'indennità che viene versata a coloro che svolgono un'attività manuale spetta di diritto anche a coloro che hanno cessato l'attività lavorativa prima del 31 dicembre per proprie dimissioni"*, la SRU chiede il rigetto della petizione, contestando integralmente le tesi dell'insorgente;
Considerato, in
diritto
che la petizione è ricevibile in ordine giusta gli art. 68 LOrd e 71 lett. d PAmm;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che con norma transitoria del 25 ottobre 1988 (BU 88, 345) è stata introdotta nella LStip, per gli anni 1988, 1989 e 1990, un'indennità fissa e straordinaria di fr. 1'000.00, non assicurabile a Cassa pensioni, a favore dei dipendenti che svolgevano funzioni manuali e che erano retribuiti con una classe inferiore o uguale alla 21a; la disposizione stabiliva che l'indennità sarebbe stata versata in aggiunta alla 13a mensilità;
che con emendamento del 25 gennaio 1991 (BU 1991, 34) l'indennità è stata aumentata a fr. 2'000.00 all'anno, senza limitazioni di tempo;
che l'indennità in questione, anche se non è assicurata alla Cassa pensione, è ormai da considerare come inscindibilmente abbinata allo stipendio, con il quale deve essere versata una volta all'anno assieme alla 13a mensilità;
che l'abbinamento dell'indennità per funzioni manuali alla 13a mensilità giustifica che segua le sorti di quest'ultima;
che, avendo lo Stato versato all'attore la 13a mensilità *pro rata*, il rifiuto di versare 10/12 della controversa indennità non può essere tutelato;
che nulla giustifica che l'indennità in questione venga versata *pro rata* ai dipendenti che lasciano il servizio per pensionamento e negata invece a quelli che rassegnano le dimissioni nel corso dell'anno;
che la petizione va quindi accolta, condannando lo Stato a versare all'attore fr. 1'666.65 (10/12 di fr. 2'000.00), oltre interessi del 5% a partire dal 1° novembre 2001;
che, dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art. 68 LOrd; 3 cpv. 3 legge sulla rivalutazione degli stipendi del 25 gennaio 1990; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. La petizione è accolta.
§ Di conseguenza, lo Stato verserà a __________ fr. 1'666.65 oltre agli interessi del 5 % a partire dal 1° novembre 2001.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario