Kindergarten Teachers' Lunch Break Compensation Discrimination Claim Against Private Foundation
Sintesi Legislator
Generato dall'IATwo petitioners, who were kindergarten teachers employed by a private foundation, sought a declaration that the regulation concerning their lunch break compensation (Art. 39 para. 1 of the State Employees Regulation) was discriminatory under gender equality and constitutional provisions, demanding supplementary salary payments for the past and future based on a disparity with other teaching staff. The Administrative Cantonal Tribunal dismissed the petitions as inadmissible because the dispute arose from an employment relationship with a private law entity (a foundation), meaning the court lacked jurisdiction as an administrative body; the nature of the legal relationship, regardless of the alleged discrimination claim, placed the matter outside the scope of its competence under administrative procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 LPar, Art. 3 PAmm, Art. 71 PAmm, Art. 12 LPar, art. 28 PAmm, art. 31 PAmm; Kindergarten Teachers' Lunch Break Compensation Discrimination Claim Against Private Foundation: 39 para. 1 of the State Employees Regulation) was discriminatory under gender equality and constitutional provisions, demanding supplementary salary payments for the past and future based on a disparity with other teaching staff. The Administrative Cantonal Tribunal dismissed the petitions as inadmissible because the dispute arose from an employment relationship with a private law entity (a foundation), meaning the court lacked jurisdiction as an administrative body; the nature of the legal relationship, regardless of the alleged discrimination claim, placed the matter outside the scope of its competence under administrative procedural law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the final orders, in conjunction with other provisions, relating to the court's jurisdiction which leads to the declaration of inadmissibility.
Cited in the preamble to the final orders and used to determine that the procedure is free of charge.
Cited in the preamble to the final orders, relating to the court's power to examine its own jurisdiction, which leads to the declaration of inadmissibility.
Cited in the preamble to the final orders, relating to the court's jurisdiction.
Cited in the preamble to the final orders, relating to the court's jurisdiction.
This is the primary operative order, declaring the petitions inadmissible based on the cited procedural grounds.
This operative order deals with costs, implicitly referencing the cost rules mentioned in the reasoning (Art. 12 LPar).
Testo completo
Incarto n. 53.2000.00028 · Lugano 12 dicembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sulle petizioni 13 marzo 2000 di
__________ __________ entrambi patr. dall'avv. __________ chiedenti
*a) È costatato che l'art. 39 cpv. 1 Regolamento dei dipendenti dello stato è discriminatorio ai sensi dell'art. 3 LPar e cpv. 3 Costituzione federale.*
*b) Il salario base delle attrici è aumentato di 6.75/25.25, per il futuro e per gli ultimi 5 anni e più precisamente dal 1.7.1994, con interesse al 5% dalla scadenza mensile dei singoli importi, con compensazione delle indennità per refezione già ricevute.*
*c) La __________ e il Consiglio di Stato del Canton Ticino sono condannati in solido a versare:*
· *all'attrice __________ in aggiunta allo stipendio di base l'importo corrispondente a 6.75/25.25 della paga mensile da lei percepita, per il futuro e dal 1.9.1998 con interesse al 5% dalla scadenza mensile dei singoli importi, con compensazione delle indennità per refezione già ricevute;*
· *all'attore __________ in aggiunta allo stipendio di base l'importo corrispondente a 6.75/25.25 della paga mensile da lui percepita dal 1.9.1998 fino alla fine dell'anno scolastico 1998/99, con interesse al 5% dalla scadenza mensile dei singoli importi, con compensazione delle indennità per refezione già ricevute.*
Il tutto con protesta di spese e ripetibili;
viste le risposte:
- 22 dicembre 2000 del Consiglio di Stato che postula la reiezione integrale della petizione;
- 27 marzo 2000 della __________, che conferma la prassi attuale rimettendosi alla decisione del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è stato alle dipendenze della __________ quale docente di scuola dell'infanzia durante l'anno scolastico 1998-99;
che __________ è alle dipendenze della __________ quale docente di scuola dell'infanzia dal 1.1.1998;
che con petizione 13 marzo 2000 - inoltrata unitamente ad altri istanti qui non menzionati - __________ e __________ hanno chiesto che sia costatato che l'art. 39 cpv. 1 Regolamento dei dipendenti dello Stato è discriminatorio ai sensi dell'art. 3 LPar e cpv. 3 Costituzione federale e che le parti convenute siano condannate in solido a versare loro un'indennità supplementare per l'attività svolta durante la refezione di mezzogiorno;
che, a mente degli attori, la regolamentazione delle indennità durante il tempo di refezione prevista dalla LORD e dal RDSt sarebbe discriminatoria, lesiva della legge sulla parità dei sessi e dell'art. l'art. 8 cpv. 3 della CF;
che, in punto alle menzionate indennità, vi sarebbe una disparità di trattamento tra i docenti delle scuole dell'infanzia con refezione da una parte ed i docenti delle scuole dell'infanzia senza refezione e i docenti delle scuole elementari, speciali e medie con refezione dall'altra, ritenuto che i docenti d'altri ordini di scuola riceverebbero indennità maggiori rispetto ai docenti di scuola dell'infanzia per un lavoro sostanzialmente uguale;
che con risposta 22 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha postulato la reiezione integrale della petizione, contestando l'esistenza delle pretese disparità di trattamento;
che con risposta 12 aprile 2000 la __________ ha confermato "la prassi attuale", rimettendosi alla "decisione del Consiglio di Stato";
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che, giusta l'art. 71 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica:
a) le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato, o un altro ente di diritto pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall’atto di concessione;
b) le contestazioni che sorgano da contratti di
diritto pubblico in cui lo Stato è parte;
c) le contestazioni relative ai rapporti patrimoniali nei casi di fusione e separazione di Comuni o di frazioni;
d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge;
che la vertenza di cui trattasi trae origine dal rapporto di lavoro in essere tra gli attori e la "__________";
che dal registro di commercio risulta che quest'ultima, il cui nome completo è "__________", è una fondazione, avente quale scopo "L'accoglienza e l'assistenza di bambini e bambine dell'età minima di due mesi fino all'età dell'ammissione alla scuola elementare le cui famiglie sono residenti nel distretto di __________ e necessitano di assistenza sociale…";
che a prescindere dalle norme che regolano il contratto di lavoro tra le parti - diritto privato e meglio dalle relative disposizioni del CO oppure, per rinvio, dalla LStip o dalla LORD o da altre applicabili per contratto - la convenuta è persona giuridica di diritto privato sicché la presente contestazione non rientra nel novero di quelle di competenza del tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica giusta gli artt. 68 LOrd e 71 lett. d PAmm;
che pertanto non è data nel caso concreto la giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo;
che la scelta degli istanti di procedere in litisconsorzio facoltativo improprio - istituto peraltro non ammesso dal diritto cantonale ticinese - non permette evidentemente di sanare la mancanza di giurisdizione, tanto più che ciascun istante può comunque agire indipendentemente dagli altri;
che di conseguenza la petizione è irricevibile;
che, sebbene gli attori costituiscano, semmai, un litisconsorzio facoltativo improprio, non ammissibile in base alle norme procedurali vigenti, le due petizioni possono essere evase con un unico giudizio;
che la procedura è gratuita (art. 12 LPar), mentre non si giustifica l'attribuzione di ripetibili alle parti convenute, non rappresentate da un legale.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 28, 31, 71 PAmm, 12 LPar;
dichiara e pronuncia:
1. Le petizioni sono irricevibili.
2. Non si prelevano tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario