Employee Reimbursement Waiver Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employee, having received a paid leave to pursue studies under an agreement to reimburse the salary if employment ended before a specific date, sought to have the State waive its request for reimbursement after resigning prior to that date. The administrative court declared the application inadmissible because the employee did not contest the State's monetary claim, which is required for jurisdiction under the relevant law governing disputes between the State and its employees, and because, fundamentally, it is the creditor, not the debtor, who initiates legal action to assert a claim or seek its disavowal in the absence of special circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 68 LOrd, 71 PAmm; Employee Reimbursement Waiver Dispute: The administrative court declared the application inadmissible because the employee did not contest the State's monetary claim, which is required for jurisdiction under the relevant law governing disputes between the State and its employees, and because, fundamentally, it is the creditor, not the debtor, who initiates legal action to assert a claim or seek its disavowal in the absence of special circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the competence of the Administrative Tribunal to rule on pecuniary claims arising from employment, which determined the procedural path, although the ultimate decision rests on inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the procedural basis for an action before the Tribunal, relating to the inadmissibility of the request.
Testo completo
Incarto n. 53.96.00004 · Lugano 21 novembre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
vista l'istanza 20 settembre 1996 di
__________
chiedente al Consiglio di Stato di rinunciare ad esigere il rimborso dello stipendio versatogli durante un congedo pagato;
richiamata la risoluzione 16 ottobre 1996, no. 5256, con cui il Consiglio di Stato ha trasmesso l'istanza a questo Tribunale per competenza;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che __________ è stato alle dipendenze dello Stato dal 1. novembre 1986 al 30 giugno 1996;
che tra il 1990 ed il 1994 ha frequentato la __________, dove ha conseguito il diploma di economista aziendale;
che per frequentare la predetta scuola ha fruito di un congedo pagato;
che con convenzione del 13 luglio 1990 __________ si è impegnato a rimborsare lo stipendio ricevuto durante il periodo di congedo nel caso in cui il rapporto di lavoro si fosse interrotto per dimissioni prima del 1998;
che, avendo l'istante rassegnato le dimissioni con effetto al
30 giugno 1996, lo Stato gli ha chiesto il rimborso della somma di fr. 6'645.05;
che il 20 settembre 1996 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di rinunciare alla richiesta di rimborso;
che con risoluzione 16 ottobre 1996 (n. 5256) il Consiglio di Stato ha trasmesso l'istanza a questo Tribunale, richiamandosi all'art. 68 LOrd;
che tale norma assegna al Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica la competenza a dirimere le contestazioni sorte fra lo Stato ed i suoi dipendenti per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego;
che contrariamente a quanto assume il Governo nella richiesta rivoltagli da __________ non sono per nulla ravvisabili gli estremi di una petizione proponibile a questo Tribunale come azione diretta in forza degli art. 68 LOrd e 71 PAmm: l'istante, in effetti, non contesta minimamente la pretesa creditoria che lo Stato avanza nei suoi confronti; chiede soltanto allo Stato di rinunciarvi;
che già per questo motivo, l'istanza è irricevibile;
che l'istanza sarebbe comunque irricevibile per mancanza di interesse legittimo anche nel caso in cui __________ contestasse la pretesa dello Stato;
che, per principio, spetta infatti al creditore far valere una pretesa creditoria, promuovendo l'azione necessaria davanti al giudice competente; salvo casi particolari, che non occorre qui illustrare, non tocca al debitore agire in giudizio per ottenere il disconoscimento di un credito vantato nei suoi confronti;
visti gli art. 68 LOrd; 71 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è irricevibile.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario