Swiss Driver's Appeal Against French Speeding Ban Dismissed for Lack of Jurisdiction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA driver of a vehicle registered in Switzerland filed an appeal against a four-month driving ban imposed by a French prefect following the seizure of his license for exceeding the speed limit by 41 km/h in France, arguing the lack of photographic evidence from the radar constituted insufficient proof. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that no international legal provision grants Swiss tribunals jurisdiction to rule on administrative measures taken by foreign authorities under their domestic public law, and that the incorrect guidance on legal remedies contained in the decision did not alter this jurisdictional defect, directing the appellant to contest the measure with the competent French authorities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 cpv. 1 LPAmm, Art. 49 cpv. 1 LPAmm, art. 82 segg. LTF; Swiss Driver's Appeal Against French Speeding Ban Dismissed for Lack of Jurisdiction: The administrative court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that no international legal provision grants Swiss tribunals jurisdiction to rule on administrative measures taken by foreign authorities under their domestic public law, and that the incorrect guidance on legal remedies contained in the decision did not alter this jurisdictional defect, directing the appellant to contest the measure with the competent French authorities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe imposition of the judicial fee follows the appellant's defeat.
No indemnities are awarded.
The possibility of filing an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal is indicated in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 52.2025.28 · Lugano 29 gennaio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo Sarah Socchi
assistita dalla cancelliera: · Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2025 di
RI 1 patrocinato da: PA 1 contro
la decisione (arrêté n. 2024-3108) del 28 ottobre 2024 con cui il prefetto della Mosa gli ha fatto divieto di condurre in Francia a seguito del sequestro della patente di guida;
ritenuto, in fatto
che RI 1 è titolare di una licenza di condurre elvetica (cat. B);
che il 27 ottobre 2024, mentre circolava in territorio di __________ (Francia), è stato fermato dalla polizia, che gli ha rimproverato di avere commesso un eccesso di velocità (+ 41 km/h, già dedotto il margine di tolleranza), accertato mediante rilevamento radar;
che la licenza di condurre veicoli a motore gli è stata sequestrata seduta stante dalle forze dell'ordine;
che con decisione del
28 ottobre 2024 (modulo 3E) il prefetto della Mosa ha pronunciato nei confronti di RI 1 un divieto di condurre sul territorio francese per la durata di 4 mesi a far tempo dal sequestro della licenza;
che avverso tale provvedimento (pervenutogli per il tramite della Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni, a suo dire, il 5 dicembre 2024, unitamente alla licenza di condurre a suo tempo sequestrata), in ossequio a quanto indicato sul retro dello stesso, il conducente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che il ricorrente sostiene essenzialmente che, in assenza di fotografie scattate dall'apparecchio radar, non vi sarebbero prove che il veicolo che è incorso nell'infrazione fosse effettivamente il suo;
che il gravame non è stato intimato per le risposte (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo, e per esso il giudice delegato alla causa (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che determinano la ricevibilità del rimedio;
che secondo l'indicazione dei rimedi giuridici sul retro della decisione impugnata, la stessa potrebbe essere contestata, nel termine di due mesi dalla sua notificazione, mediante un ricorso contenzioso davanti al tribunale amministrativo *del luogo di residenza* o un ricorso non contenzioso alla Prefettura (*recours contentieux devant le tribunal du lieu de votre résidence* rispettivamente *recours gracieux*);
che in realtà nessuna norma di diritto internazionale attribuisce a tribunali svizzeri la competenza a statuire in merito a simili provvedimenti adottati da autorità francesi in applicazione del loro diritto pubblico interno;
che non prevedono simili disposizioni segnatamente gli accordi citati nel provvedimento deferito a questa Corte, in particolare la Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968 (RS 0.741.10) (che ha peraltro abrogato e sostituito la Convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale del
19 settembre 1949, cfr. art. 48);
che il Tribunale cantonale amministrativo è dunque incompetente a statuire sul gravame presentato dall'insorgente;
che non porta evidentemente ad altra conclusione l'erronea indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione impugnata;
che l'impugnativa deve pertanto essere dichiarata irricevibile;
che il ricorrente potrà semmai rivolgersi alle competenti autorità francesi per contestare il qui controverso provvedimento (apparentemente entro il termine di due mesi dalla sua notificazione, a suo dire avvenuta il 5 dicembre 2024);
che la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) segue la soccombenza dell'insorgente; non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo · La cancelliera