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52.2023.212 • TCA TI 52.2023.212 Generato dall'IA

Employee v. State Council: Inadmissibility of Appeal for Enforcement of Pecuniary Claim

Numero d'incarto 52.2023.212
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A public employee appealed against the State Council's inaction regarding the enforcement of a prior decision by the President's Office of the Grand Council, which retroactively placed the employee in salary class 8 with four increments, effective from September 1, 2020, despite the State Council deeming the classification manifestly illegal and void. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the employee was essentially seeking the enforcement of a pecuniary claim stemming from an administrative decision, which, according to procedural law, must be pursued through enforcement proceedings (execution) rather than a direct administrative appeal concerning the State Council's failure to act or adjudicate.

Regesto Legislator

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Art. 148 cpv. 1 LGC, Art. 67 LPAmm, Art. 40 cpv. 1 LStip, Art. 56 LPAmm, Art. 56 cpv. 3 lett. a LPAmm, Art. 30 LEF; Employee v. State Council: Inadmissibility of Appeal for Enforcement of Pecuniary Claim: The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the employee was essentially seeking the enforcement of a pecuniary claim stemming from an administrative decision, which, according to procedural law, must be pursued through enforcement proceedings (execution) rather than a direct administrative appeal concerning the State Council's failure to act or adjudicate.

Parole chiave

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esecuzione amministrativa causa di carattere pecuniario ricorso del personale diritto della funzione pubblica legittimazione a ricorrere atto processuale Ricorso irricevibile. Esecuzione delle decisioni. Pretese pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 148 cpv. 1 LGC
Il 21 settembre successivo, l'Ufficio presidenziale ha preso posizione comunicando di aver deciso di sostituire la denominazione proposta di *collaboratore di direzione* con quella di *responsabile della gestione amministrativa*, conforme al tenore dell'art. 148 cpv. 1 LGC.
Art. 67 LPAmm
Secondo l'art. 67 LPAmm può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile; in tal caso è dato il medesimo mezzo di ricorso previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr.
Art. 40 cpv. 1 LStip
Intanto, sulle pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di impiego dei dipendenti cantonali decide l'autorità di nomina (art. 40 cpv. 1 LStip), che nel caso concreto non coincide con il Governo.
Art. 56 LPAmm
A questo scopo, trattandosi di una pretesa pecuniaria, al ricorrente non resta che adire la esecutiva (art. 56 cpv.
Art. 56 cpv. 3 lett. a LPAmm
Cited as the procedural rule governing forced execution for monetary claims, leading to the declaration of inadmissibility due to the wrong forum.
Art. 30 LEF
che quando è l'ente pubblico a essere in questa posizione (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, III ed., Berna 2011, pag. 150; cfr. art. 30 LEF). Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per difetto di competenza del Tribunale.
Art. 47 cpv. 1 LPAmm
Applied to impose the reduced court fee on the appellant due to losing the case.
Art. 49 cpv. 1 LPAmm
Applied as the basis for not awarding costs (repetition fees) due to the absence of winning parties represented by counsel.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 56 cpv. 3 lett. a LPAmm

Cited as the procedural rule governing forced execution for monetary claims, leading to the declaration of inadmissibility due to the wrong forum.

art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100

Cited in relation to the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to determine the value of the dispute for the appeal to the Federal Tribunal.

art. 47 cpv. 1 LPAmm

Applied to impose the reduced court fee on the appellant due to losing the case.

art. 49 cpv. 1 LPAmm

Applied as the basis for not awarding costs (repetition fees) due to the absence of winning parties represented by counsel.

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Testo completo

Incarto n. 52.2023.212 · Lugano 23 febbraio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera: · Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2023 di

RI 1 patrocinato da: PA 1 contro

l'inazione del Consiglio di Stato in merito all'esecuzione della decisone del 14 dicembre 2020 con cui l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio lo ha iscritto nella classe 8 dell'organico con 4 aumenti, con effetto retroattivo al 1° settembre 2020;

ritenuto, in fatto

A. a. Il 17 aprile 2015 è entrata in vigore la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC; RL 171.100), che ha introdotto la figura del responsabile della gestione amministrativa del Gran Consiglio, a cui erano assegnate le classi di stipendio 26-28 secondo il sistema retributivo allora in vigore.

Nell'ambito del processo che ha condotto all'adozione della nuova legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23

gennaio 2017 (LStip; RL 173.300), con lettera del 13 ottobre 2014, l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha chiesto al Consiglio di Stato di essere coinvolto al più presto nei lavori riguardanti la futura classificazione dei dipendenti dei Servizi del Parlamento nell'ambito della prospettata nuova scala salariale. Ciò in considerazione delle proprie competenze in materia di direzione suprema degli affari amministrativi del Gran Consiglio e di vigilanza sull'amministrazione finanziaria dei suoi servizi. La richiesta è stata rinnovata il 4 maggio 2015.

b. Il Consiglio di Stato ha risposto a tale ultimo scritto con lettera dell'11 settembre 2015 inviando all'Ufficio presidenziale del Legislativo cantonale una tabella con le proposte di classificazione dei funzionari dei servizi del Gran Consiglio. Tra queste figurava il collaboratore di direzione posizionato in classe 6 della nuova scala salariale. Il 21 settembre successivo, l'Ufficio presidenziale ha preso posizione comunicando di aver deciso di sostituire la denominazione proposta di *collaboratore di direzione* con quella di *responsabile della gestione amministrativa*, conforme al tenore dell'art. 148 cpv. 1 LGC. Per questa funzione il predetto Ufficio ha quindi informato di aver deciso l'attribuzione della classe 7.

c. Malgrado un ulteriore scambio di corrispondenza e un incontro, il Consiglio di Stato e l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio non sono giunti a un accordo circa la classificazione del responsabile della gestione amministrativa. Il Governo ha quindi proceduto alla pubblicazione ufficiale del regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RClass; RL 173.310) dove ha collocato la predetta posizione in classe 6.

B. Il 25 maggio 2020, in esito a pubblico concorso, l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha nominato RI 1 come responsabile della gestione amministrativa presso i Servizi del Gran Consiglio. L'Autorità di nomina l'ha iscritto nella classe 6 dell'organico, annunciata dal bando di concorso, con 10 aumenti. L'entrata in funzione è stata fissata al più tardi al 1° settembre 2020.

C. Con decisione del 14 dicembre 2020, l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, richiamato un rapporto del 1° giugno 2018 della Commissione paritetica per la valutazione delle funzioni contenente una proposta di riclassificazione della funzione di responsabile della gestione amministrativa in classe 8, ha iscritto RI 1 nella classe 8 dell'organico con 4 aumenti con effetto retroattivo al 1° settembre 2020, stabilendo altresì che l'ulteriore progressione degli scatti sarebbe rimasta impregiudicata. L'autorità ha quindi incaricato la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) di applicare la decisione.

D. a. Con nota a protocollo del 23 dicembre 2020, il Consiglio di Stato, ritenendo che l'iscrizione di RI 1 nell'ottava classe dell'Organico non rispettasse le disposizioni legali in vigore, ha stabilito che la Sezione delle risorse umane non era momentaneamente tenuta a dare seguito alla richiesta di classificazione.

b. Durante i primi mesi del 2021, vi sono state discussioni tra il Consiglio di Stato e il l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio finalizzate a trovare una soluzione in merito alla retribuzione del dipendente. Le stesse non hanno permesso di giungere a un accordo.

E. a. Con scritto del 6 aprile 2023, RI 1, per il tramite della sua legale, ha sollecitato la Sezione delle risorse umane a dar seguito alla decisione dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio relativa alla sua retribuzione dal 1° settembre 2020.

Non avendo ottenuto risposta, il dipendente si è rivolto al Direttore del DFE, sollecitando l'esecuzione della predetta decisione.

b. Con lettera del 10 maggio 2023, il Consiglio di Stato ha comunicato alla legale del dipendente che, se da un lato la decisione con cui il medesimo è stato inserito in classe

8 della scala stipendi è stata adottata dall'autorità competente, dall'altro lato essa viola in modo manifesto il testo chiaro delle disposizioni in vigore e sarebbe pertanto viziata di nullità.

F. Il 6 giugno 2023 RI 1 interpone un ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia fatto ordine al Consiglio di Stato, e per esso all'Ufficio delle risorse umane, di eseguire la decisione del 14 dicembre 2020 dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio che gli riconosce la classe

8 dell'organico con 4 aumenti a decorrere dal 1° settembre 2020. Il ricorrente ripercorre i fatti ed elenca le proprie mansioni che, anche poste a confronto di altre funzioni statali, dimostrerebbero l'inadeguatezza della classificazione nel sesto gradino della scala stipendi. Ricorda quindi le argomentazioni dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, rimaste inascoltate dal 2015, nonché il parere della Commissione paritetica per la valutazione delle funzioni, che ha ritenuto adeguata la classe 8 per la posizione da lui occupata. Sostiene che il Governo non potrebbe sottrarsi all'esecuzione della decisione della predetta autorità, cresciuta in giudicato e formalmente valida.

G. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione delle risorse umane. Sostiene che l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha sì la competenza di nominare il personale a esso attribuito, ma è legato in questa sua prerogativa alle normative vigenti e in particolare alle classificazioni stabilite nel RClass. Sarebbe infatti inammissibile che ogni autorità di nomina (ad esempio le autorità giudiziarie) fissi o modifichi a suo piacimento le classi di stipendio dei propri dipendenti. La decisione con cui l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha inserito il ricorrente in classe 8 sarebbe inficiata da un difetto particolarmente grave, tale da provocarne la nullità. L'autorità si sarebbe infatti arrogata una competenza che non le spetta, assegnando a una funzione una classificazione diversa da quella stabilita per regolamento dal Consiglio di Stato. Il difetto sarebbe evidente e facilmente riconoscibile. La mancata attuazione di tale decisione permetterebbe quindi di tutelare la sicurezza del

diritto.

H. Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, con precisazione di cui si dirà, per quanto occorre, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. Prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale esamina d'ufficio la propria competenza (art. 5 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Come esposto in narrativa, il ricorrente, dipendente cantonale, inoltra un ricorso *per denegata giustizia* contro l'inazione del Consiglio di Stato in relazione al proprio rapporto di impiego.

2.

2.1. Secondo l'art. 67 LPAmm può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile; in tal caso è dato il medesimo mezzo di ricorso previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45). Tale

diritto presuppone quindi, in primo luogo, che l'autorità adita sia competente a trattare la richiesta che le è stata sottoposta. In secondo luogo, occorre anche che l'istante possa esigere l'emanazione di un provvedimento impugnabile.

2.2. Contro le decisioni del Consiglio di Stato relative al rapporto di impiego con i dipendenti cantonali è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995; LORD; RL 173.100). Di principio, questa Corte è quindi competente a entrare nel merito di gravami per denegata giustizia quando l'Esecutivo cantonale tarda o rifiuta di emanare una decisione in applicazione di questa legge.

Malgrado la sua intestazione, l'atto inoltrato dall'insorgente non si configura come un ricorso per denegata giustizia. Infatti, il ricorrente non chiede che sia ordinato al Governo di emanare una decisione impugnabile, ma semmai che esso esegua una risoluzione di un'altra autorità. L'oggetto del contendere non riguarda pertanto un provvedimento che il Governo è chiamato a prendere in applicazione della LORD. Intanto, sulle pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di impiego dei dipendenti cantonali decide l'autorità di nomina (art. 40 cpv. 1 LStip), che nel caso concreto non coincide con il Governo. In ogni caso, la vertenza concerne unicamente la mancata esecuzione della risoluzione del 14 dicembre 2020 con cui l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio si è determinato sulle condizioni salariali del ricorrente, inserendolo in classe 8 con 4 aumenti a decorrere dal 1° settembre 2020. Decisione, quest'ultima, passata in giudicato incontestata.

3. Stabilito l'oggetto della vertenza, resta da esaminare se il Tribunale cantonale amministrativo sia l'autorità preposta a dirimerla.

3.1. La procedura amministrativa ticinese regola l'esecuzione delle decisioni all'art.

56 LPAmm. La norma stabilisce in primo luogo che l'autorità amministrativa esegue le proprie decisioni (cpv. 1), mentre l'esecuzione delle decisioni dell'autorità di ricorso è devoluta all'istanza che ha preso il provvedimento impugnato (cpv. 2). Il cpv. 3 prevede invece che l'esecuzione forzata avviene:

a. trattandosi di pagamento di una somma di denaro o di prestazione di garanzie, nelle forme della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF; RS 281.1);

b. mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato;

c. mediante coercizione diretta nei confronti dell'obbligato; a tale scopo può essere chiesto l'intervento della polizia comunale e, in via sussidiaria, della polizia cantonale.

3.2. Il ricorrente, chiedendo l'esecuzione della predetta decisione dell'autorità di nomina, postula in buona sostanza il versamento dello stipendio corrispondente alla classe 8, così come stabilito nella stessa. A questo scopo, trattandosi di una pretesa pecuniaria, al ricorrente non resta che adire la esecutiva (art. 56 cpv. 3 lett. a LPAmm; cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo

2020, n. 1465 seg.). La citata regola di procedura vale infatti non solo nel caso in cui il debitore è l'amministrato, ma an-

che quando è l'ente pubblico a essere in questa posizione (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, III ed., Berna 2011, pag. 150; cfr. art. 30 LEF). Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per difetto di competenza del Tribunale.

4. La tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art.

47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili in assenza di parti vincenti patrocinate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente a cui sarà restituito l'anticipo versato in eccesso.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La cancelliera