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52.2022.250 • TCA TI 52.2022.250 Generato dall'IA

Student Fee Refund Denial Based on University Regulation

Numero d'incarto 52.2022.250
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual admitted to a Master's program paid the semester fee but subsequently withdrew before the semester began to pursue a master's degree elsewhere, requesting a refund, which was denied by the university administration based on the internal regulations in effect at the time of payment, specifically stating no refund was due upon withdrawal. The administrative court upheld the denial, reasoning that the claim for a refund was governed by the applicable internal regulations, which explicitly excluded reimbursement upon withdrawal, and since these regulations were in force when the fee was paid and the withdrawal occurred, the general principle of unjust enrichment did not apply to override the specific regulatory provision.

Regesto Legislator

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Art. 18 cpv. 3 LUSI-SUPSI, Art. 92 LPAmm, Art. 25 cpv. 1 LPAmm, Art. 11 cpv. 1 LUSI-SUPSI, Art. 3bis R-Ammissione, Art. 62 cpv. 2 COper; Student Fee Refund Denial Based on University Regulation: The administrative court upheld the denial, reasoning that the claim for a refund was governed by the applicable internal regulations, which explicitly excluded reimbursement upon withdrawal, and since these regulations were in force when the fee was paid and the withdrawal occurred, the general principle of unjust enrichment did not apply to override the specific regulatory provision.

Parole chiave

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diploma di master pagamento dell'emolumento indebito arricchimento revoca della decisione amministrativa rimborso dei contributi appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 18 cpv. 3 LUSI-SUPSI
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 18 cpv.
Art. 92 LPAmm
L'atto non è invece esaminato come petizione, in difetto dei presupposti dell'art. 92 LPAmm.
Art. 25 cpv. 1 LPAmm
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Art. 11 cpv. 1 LUSI-SUPSI
Art. 3bis R-Ammissione
L'art. 3bis R-Ammissione (versione 6) demanda alle direttive di applicazione dei Dipartimenti la definizione dei termini utili entro i quali lo studente immatricolato può rinunciare alla propria iscrizione, rispettivamente abbandonare gli studi mediante notifica scritta.
Art. 62 cpv. 2 COper
L'insorgente fonda la sua pretesa sull'indebito arricchimento (art. 62 segg.
Art. 47 cpv. 1 LPAmm
Applied to impose the court costs on the appellant due to losing the appeal.
Art. 49 cpv. 1 LPAmm
Applied to deny reimbursement of legal costs to the opposing party.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 47 cpv. 1 LPAmm

Applied to impose the court costs on the appellant due to losing the appeal.

art. 49 cpv. 1 LPAmm

Applied to deny reimbursement of legal costs to the opposing party.

art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 52.2022.250 · Lugano 30 gennaio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera: · Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 4 agosto 2022 di

RI 1 rappresentata da: RA 1 contro

la decisione del 25 luglio 2022 del direttore generale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) che ha respinto il suo ricorso contro la decisione del 28 ottobre 2021 della Direzione del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI in materia di restituzione della tassa semestrale;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è stata ammessa al Bachelor of Arts in insegnamento per il livello elementare del DFA della SUPSI per l'anno accademico 2018/2019, formazione che ha subito sospeso ottenendo un congedo, e in seguito abbandonato. Il 30 marzo 2021 la medesima ha presentato al DFA domanda di ammissione al Master of Arts in insegnamento per il livello secondario I per la disciplina tedesco. Preso atto dell'accoglimento della sua domanda, il 3 giugno 2021 RI 1 ha pagato la tassa di fr. 800.- per il semestre autunnale 2021/2022.

B. Con e-mail del 24 agosto 2021, RI 1 ha comunicato alla SUPSI di rinunciare alla formazione, siccome aveva trovato un lavoro e deciso di proseguire con gli studi di master a __________. La medesima ha quindi chiesto la restituzione dell'importo della tassa semestrale già versato. Il DFA ha rifiutato di rimborsare la tassa, dapprima per e-mail e in seguito con decisione formale il 28 ottobre 2021.

C. Con decisione del 25 luglio 2022 il direttore generale della SUPSI ha respinto il ricorso di RI 1 avverso la predetta risoluzione del DFA. Premesso che il prelievo della tassa universitaria è fondato su una base legale sufficiente e che il suo ammontare è proporzionato, l'autorità ha tutelato il diniego del rimborso dell'importo pagato al momento dell'iscrizione dalla studentessa. Il regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al master della SUPSI del 13 giugno 2014 prevede esplicitamente che in caso di ritiro dell'iscrizione o di abbandono degli studi il candidato non ha diritto alla restituzione della tassa. Questione a cui la studentessa è stata pure resa attenta con un'avvertenza apposta sul modulo di conferma di iscrizione al corso, da essa sottoscritto.

D. Con un ricorso, presentato anche quale petizione, RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione, chiedendone l'annullamento con conseguente restituzione della tassa anticipata, oltre interessi di mora dal 1° settembre 2021. Sostiene che trattandosi di una tassa causale, in caso di mancata frequenza la stessa debba essere restituita in base alle regole dell'indebito arricchimento. Non vi sarebbe una base legale sufficiente per il prelievo del tributo.

D'altro canto, nel 2018 alla ricorrente era stata restituita l'intera tassa semestrale dopo il ritiro dal corso di bachelor.

E. All'accoglimento del ricorso si oppone la SUPSI, ribadendo le motivazioni a sostegno della decisione impugnata.

F. Con la replica e la duplica le parti confermano le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 18 cpv. 1 lett. b della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUSI-SUPSI; RL 421.100). La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 18 cpv.

3 LUSI-SUPSI), è dunque ricevibile in ordine. L'atto non è invece esaminato come petizione, in difetto dei presupposti dell'art. 92 LPAmm.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione esibita dalle parti permette al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa.

2. Innanzitutto, va rilevato che avendo l'insorgente pagato la tassa semestrale senza eccepire alcunché, ogni censura riferita al fondamento della stessa è tardiva. Non si entra quindi nel merito delle critiche riferite al rispetto dei principi che reggono la materia (legalità, copertura dei costi, equivalenza). Queste andavano semmai sollevate contro la decisione con cui è stato richiesto il pagamento del tributo. L'oggetto del litigio è limitato al quesito di sapere se la ricorrente possa vantare un diritto al rimborso della tassa semestrale, vuoi sulla base delle normative applicabili, vuoi invocando l'indebito arricchimento.

3. 3.1. Per l'art.

11 cpv. 1 LUSI-SUPSI i rapporti dell'Università della Svizzera italiana (USI) e della SUPSI con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti sono retti da appositi regolamenti interni. L'USI e la SUPSI, soggiunge il cpv. 2 della norma, possono prelevare tasse di frequenza o per l'uso di infrastrutture.

Secondo lo statuto approvato dal Consiglio della SUPSI il 22 giugno 2018 (statuto), la competenza di definire l'ammontare delle tasse per gli studenti nei corsi di formazione di base dei Dipartimenti spetta al Consiglio della SUPSI (art. 6 n. 6 statuto). Le tasse di frequenza dei corsi di master sono stabilite nel regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Master della SUPSI (Laurea di secondo livello) approvato dal Consiglio della SUPSI il 13 giugno 2014 (R-Ammissione). Periodicamente, il regolamento ha subìto modifiche. Al momento dell'iscrizione al master della ricorrente, era in vigore la versione del 1° settembre 2017 (versione 5). L'art. 4.2.1 R-Ammissione (versione 5) stabilisce che la tassa semestrale è di fr. 1'600.-, rispettivamente di fr. 800.- per gli studenti al beneficio dell'applicazione dell'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) a partire dal 2005 (nazionalità svizzera o domicilio civile e fiscale in Svizzera, o nel Liechtenstein). In caso di ritiro dell'iscrizione, di abbandono o di esclusione dagli studi, soggiunge l'art. 4.2.3, lo studente non ha diritto al rimborso della tassa semestrale, né ai contributi ai costi per la didattica.

3.2. La successiva modifica del regolamento è entrata in vigore il 1° settembre 2021 (versione 6). L'art. 4.2.1 prevede che la tassa semestrale non è in alcun caso rimborsabile (es. ritiro dell'iscrizione, abbandono, esclusione dalla formazione). Tuttavia, l'art. 4.2.3 R-Ammissione (versione 6) prescrive che in caso di ritiro dell'iscrizione o di abbandono dagli studi dopo la scadenza dell'ultimo termine utile per la loro notifica (art. 3bis), lo studente non ha

diritto al rimborso della tassa semestrale, né dei contributi ai costi per la didattica. L'art. 3bis R-Ammissione (versione 6) demanda alle direttive di applicazione dei Dipartimenti la definizione dei termini utili entro i quali lo studente immatricolato può rinunciare alla propria iscrizione, rispettivamente abbandonare gli studi mediante notifica scritta. Le direttive di applicazione del regolamento per il master e dell'R-Ammissione relative al corso di laurea Master in Insegnamento per il livello secondario I proposto dal DFA della SUPSI del 15 marzo 2021 (direttive), all'art. 3 n. 12, stabiliscono che l'ammissione è subordinata al pagamento della tassa semestrale e del contributo ai costi per la didattica. A partire dal passaggio al secondo semestre di formazione, l'abbandono del corso, se non annunciato per scritto alla Direzione del DFA entro il 15 dicembre, rispettivamente entro il 15 luglio per il semestre successivo, comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale. Le nuove norme non sono del tutto coerenti. Da un lato l'art. 4.2.1 R-Ammissioni stabilisce che la tassa semestrale non è *in alcun caso* rimborsabile, fornendo quale esempio anche il ritiro dell'iscrizione. Dall'altro lato, l'art.

4.2.3 prevede che la restituzione della tassa è esclusa solo in caso di ritiro dopo un determinato termine. Nemmeno è del tutto chiaro quale sia il termine entro il quale può avvenire il ritiro dell'iscrizione. Infatti, la regola di cui all'art. 3 n. 12 delle direttive, ancorché inserita all'interno del capitolo 2 dedicato all'ammissione e all'iscrizione al master, sembra applicarsi solo *a partire dal secondo semestre di formazione*.

4. 4.1. L'art.

4.2.3 R-Ammissione (versione 5) sancisce esplicitamente che la tassa semestrale non è rimborsabile in caso di ritiro dalla formazione. A questa circostanza l'insorgente è stata resa attenta tramite il modulo di conferma di iscrizione al corso, che ha sottoscritto il 3 giugno 2021. Sulla base di tale regolamento, in vigore fino al 31 agosto 2021, l'insorgente non può quindi pretendere la restituzione della tassa semestrale. Inutilmente l'insorgente invoca l'applicazione delle norme della versione 6 del regolamento. Intanto, per le ragioni esposte al considerando precedente, il diritto al rimborso della tassa è tutto fuorché regolato in modo chiaro. In ogni caso, l'autorità inferiore ha giustamente ritenuto che tali disposizioni non sono applicabili al caso di specie, siccome il ritiro dalla formazione dell'insorgente è intervenuto il 24 agosto 2021, quando la modifica del regolamento non era ancora entrata in vigore.

4.2. L'insorgente fonda la sua pretesa sull'indebito arricchimento (art. 62 segg. del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220). A torto. Secondo un principio generale, le devoluzioni fatte in ragione di motivi che poi non si avverano, che in realtà non sussistono o che in seguito vengono a cadere devono essere restituite, a meno che la legge preveda il contrario (DTF 135 II 274 consid. 3.1, 130 V 414 consid. 2). Codificata all'art.

62 cpv. 2 COper il diritto privato, questa regola vale anche nell'ambito del diritto pubblico (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 148 segg.).

L'obbligo di restituire contributi versati senza causa si fonda quindi innanzitutto sulle disposizioni speciali che lo prevedono e, solo in loro difetto, sulle regole generali dell'indebito arricchimento (cfr. DTF 128 V 236 consid. 2a). Nel caso concreto, l'R-Ammissione regola la questione escludendo, come detto, la possibilità di ottenere il rimborso della tassa semestrale. Non vi è quindi spazio per l'applicazione delle regole di cui agli art. 62 segg. CO.

4.3. In queste circostanze, non gioca alcun ruolo il motivo per cui l'insorgente ha rinunciato alla formazione. La tesi secondo cui la stessa sarebbe stata indotta in errore ad iscriversi, siccome il titolo di master sarebbe superfluo per accedere all'insegnamento, non conduce a riconoscerle un diritto alla restituzione della tassa. Tanto più che tale fatto non trova riscontro negli atti. Anzi, dalla dichiarazione dell'insorgente al momento del ritiro dalla formazione emerge la sua libera scelta di iscriversi a un analogo corso di master in altro Cantone.

5. Non porta ad altra conclusione il fatto che nel 2018 alla ricorrente è stata restituita la tassa semestrale per la frequentazione del corso di bachelor, in occasione della concessione di un congedo. A ragione la SUPSI afferma che si tratta di una situazione diversa rispetto a quella oggetto del gravame. Infatti, in quell'occasione la ricorrente non si è ritirata dalla formazione, bensì ha ottenuto un congedo, che comporta il pagamento di una tassa ridotta di fr. 50.-, ciò che ha condotto al rimborso dell'eccedenza anticipata.

6. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia, di importo contenuto, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv.

1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera