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52.2020.257 • TCA TI 52.2020.257 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Co-Curator Ratification and Recusal Motion Rejection

Numero d'incarto 52.2020.257
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual, represented personally, appealed a cantonal administrative board's decision that upheld a prior resolution regarding transparency and rejected a recusal request against the board's president. Because the appellant had previously been placed under the joint curatorship of two representatives for legal proceedings, the delegated judge required the co-curator to ratify the appeal; however, the co-curator refused ratification and requested the appeal be struck, leading the court to deem the appeal inadmissible due to the lack of ratification and to reject the appellant's thinly supported recusal motions against the current judicial panel, while also waiving the associated court fee due to the case's specific circumstances.

Regesto Legislator

Ufficiale

Mancata ratifica del ricorso contro una decisione della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza da parte del curatore - ricorso irricevibile

Parole chiave

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domanda di ricusazione curatela di amministrazione decisione delegata procedura direttrice trasparenza amministrativa eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 47 cpv. 1 LPAmm

Cited in the decision to waive the collection of court fees given the particular circumstances of the case.

art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale; LTF

Cited in the dispositive to indicate the right to appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2020.257 · Lugano 23 settembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Fulvio Campello

assistito dal vicecancelliere: · Reto Peterhans

statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2020 di

RI 1 rappresentato da: avv. __________, 6830 Chiasso, contro

le decisioni del 4 maggio 2020 (n. LIT.2018.4) con cui la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 6 giugno 2018 (n. __________) della Divisione delle risorse del Dipartimento delle finanze e dell'economia e, in quanto ammissibile, l'istanza di ricusa del presidente della CC-PDT;

ritenuto

e considerato, in fatto e in diritto

che con decisioni del

30 settembre e del 9 dicembre 2019 l'Autorità regionale di protezione ha nominato a RI 1 due curatori di rappresentanza giusta l'art. 394 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi;

che con decisioni del

4 maggio 2020 la CC-PDT ha respinto l'impugnativa presentata da RI 1 avverso la risoluzione del 6 giugno 2018 della Divisione delle risorse e la pedissequa domanda di ricusa del presidente della CC-PDT;

che contro queste pronunce, con ricorso dell'8 giugno 2020 RI 1 è insorto personalmente dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo per motivi che qui non mette conto di riassumere;

che il 2 luglio 2020 il giudice delegato ha trasmesso il ricorso dell'8 giugno 2020 al co-curatore avv. __________, con l'invito a comunicare al Tribunale se intendeva ratificarlo;

che, esaminati gli atti, l'11 settembre 2020 il co-curatore ha comunicato al Tribunale di non ratificare il gravame, chiedendone lo stralcio e postulando inoltre di prescindere dal prelievo di spese e tasse di giustizia;

che il ricorso non è stato intimato alle parti per le risposte, in applicazione dell'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso del giudice delegato, discende dagli art. 20 cpv. 2 della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100) e 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100);

che l'invito all'astensione/ricusa rivolta a diversi magistrati, in particolare a giudici del Tribunale cantonale amministrativo, ivi compreso l'infrascritto, va respinta essendo manifestamente infondata, siccome basata su argomenti generici e illazioni non dimostrate (sulla possibilità che il ricusato dichiari lui stesso l'inammissibilità di una domanda d'astensione/ricusa abusiva o manifestamente infondata: cfr. STF 1C_103/2011 del 24 giugno 2011 consid. 2 e riferimenti ivi citati);

che, di conseguenza, diviene priva d'oggetto la domanda di comunicare in anticipo la composizione della Corte, il presente giudizio emanando da un giudice facente parte della composizione ordinaria del Tribunale cantonale amministrativo, nota in quanto pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, sul sito Internet del Cantone nonché sull'annuario in versione online (cfr. DTF 139 III 120 consid. 3.2.1, 114 Ia 278 consid. 3b e 3c);

che, stante la mancata ratifica da parte del co-curatore, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile;

che, viste le particolarità del caso, questo giudice rinuncia a percepire la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Decide:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si preleva la tassa di giustizia.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a: · .

Il giudice delegato Il vicecancelliere

del Tribunale cantonale amministrativo