Appellants v. State Council (Right to be Heard Violation in Annulment of Grave Plot Concession Expiry)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAppellants sought the annulment of a State Council decision that upheld a municipal resolution declaring the concession for a specific grave plot expired, arguing their right to be heard was violated because the State Council failed to serve the municipality's response to them before ruling. The administrative court agreed, finding that the State Council's omission to serve the response violated procedural law and infringed upon the appellants' constitutional right to be heard, mandating the annulment of the contested decision and the remittal of the case for further proceedings to ensure proper exchange of documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25 cpv. 1 LPAmm, Art. 75 cpv. 1 LPAmm, Art. 86 cpv. 2 LPAmm, Art. 47 LPAmm, Art. 49 LPAmm; Appellants v. State Council (Right to be Heard Violation in Annulment of Grave Plot Concession Expiry): The administrative court agreed, finding that the State Council's omission to serve the response violated procedural law and infringed upon the appellants' constitutional right to be heard, mandating the annulment of the contested decision and the remittal of the case for further proceedings to ensure proper exchange of documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the provision violated by the State Council, which is the primary basis for annulling the decision and remitting the case.
Cited in the dispositive regarding the non-levy of court fees.
Cited in the dispositive to order the State to reimburse costs (repetibles) to the appellants.
Cited in the dispositive to state the legal basis for appeal to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 52.2019.545 · Lugano 16 dicembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Fulvio Campello
assistito dal segretario: · David Algul statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2019 di
RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1 contro
la decisione del 25 settembre 2019 (n. 4676) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la risoluzione del 26 novembre 2018 (n. 1260) con cui il Municipio del Comune di CO 1 accerta la scadenza della concessione per la tomba n. __________ nel cimitero di __________;
ritenuto
e considerato, in fatto e in diritto
che con decisione del 26 novembre 2018 il Municipio di CO 1 ha accertato che la concessione della tomba n. __________ nel cimitero di __________ era scaduta;
che il 25 settembre 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso che RI 1 e RI 2 avevano inoltrato avverso la determinazione municipale;
che con impugnativa del 29 ottobre 2019 RI 1 e RI 2 insorgono davanti al Tribunale avverso la risoluzione governativa appena descritta, chiedendone l'annullamento e la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione;
che essi lamentano una lesione del diritto di essere sentiti, siccome il Governo ha omesso d'intimare la risposta del Comune, ciò che ha precluso loro la possibilità di esprimersi in merito;
che il Consiglio di Stato non formula osservazioni, postulando la conferma del giudizio impugnato, mentre il Comune - impregiudicato il merito della vertenza - aderisce alla richiesta di retrocessione degli atti;
che le condizioni di ricevibilità del rimedio davanti al Tribunale sono senz'altro date (art. 208 cpv. 1 e 209 lett. b della legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 181.100; 65 cpv. 1 e 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il ricorso può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm) e nella composizione di un giudice unico (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100);
che dall'esame dell'incarto emerge che effettivamente il Consiglio di Stato, in violazione dell'art. 75 cpv. 1 LPAmm, ha omesso d'intimare la risposta ai ricorrenti ciò che ha leso il loro diritto di essere sentiti (art. 34 seg. LPAmm e art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101);
che stante la natura formale di questo diritto, la sua violazione implica di principio l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1 con rinvii);
che, in concreto, visto che il Governo ha inteso respingere la censura di carente motivazione sollevata in prima istanza (anche) sostenendo che la risposta era stata intimata ai ricorrenti e che questi non avevano presentato una replica, non entra in linea di conto di sanare il grave difetto davanti a questa Corte;
che, in ogni caso, non spetta al Tribunale di porre rimedio alla violazione di norme essenziali di procedura poste in essere dalle istanze inferiori (art. 86 cpv. 2 LPAmm);
che, dato l'esito, non si preleva una tassa di giustizia (art. 47 LPAmm); stanti le particolarità del caso, le ripetibili in favore degli insorgenti devono essere poste a carico dello Stato (art. 49 LPAmm), come a ragione postulato dal Comune.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza:
1.1. la decisione impugnata è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché, completato lo scambio degli allegati, si pronunci nuovamente.
2. Non si preleva la tassa di giustizia; agli insorgenti dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'000.- anticipato. Lo Stato rifonderà agli stessi fr. 300.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo · Il segretario