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52.2019.513 • TCA TI 52.2019.513 Generato dall'IA

Political Entity v. Municipality (Polling Station Resolution Appeal Timeliness)

Numero d'incarto 52.2019.513
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A political entity filed a timely appeal against a municipal resolution from June that established multiple polling stations for the upcoming State Council run-off election, arguing that the existing organization, which included numerous stations with very low in-person voter turnout on the first day, compromised voting secrecy and violated principles of economy. The administrative court declared the appeal inadmissible because the statutory three-day appeal period for challenging the initial municipal resolution began when it was posted publicly in July, making the October filing significantly late, regardless of the subsequent election outcome or the appellant's specific concerns about the first day's low ballot count.

Regesto Legislator

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Art. 133 cpv. 2 LEDP, Art. 133 cpv. 5 LEDP, Art. 47 cpv. 1 LPAmm; Political Entity v. Municipality (Polling Station Resolution Appeal Timeliness): The administrative court declared the appeal inadmissible because the statutory three-day appeal period for challenging the initial municipal resolution began when it was posted publicly in July, making the October filing significantly late, regardless of the subsequent election outcome or the appellant's specific concerns about the first day's low ballot count.

Parole chiave

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comune politico seggio elettorale potere politico contenzioso elettorale potere regolamentare tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm

Cited in the reasoning section regarding the court's power to decide on inadmissibility, but not explicitly used in the dispositive orders.

art. 133 cpv. 2 LEDP

Cited in the reasoning section to establish the court's jurisdiction over the appeal against an act in the preparatory electoral procedure, but not explicitly used in the dispositive orders.

art. 133 cpv. 5 LEDP

Cited in the reasoning section regarding the three-day deadline for appeal, which the court ultimately used to declare the appeal time-barred, but not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 47 cpv. 1 LPAmm

Cited in the reasoning to explain why no court fee is levied, which is confirmed in order 2 of the dispositive.

art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF

Cited in order 3 of the dispositive to establish the basis for the appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2019.513 · Lugano 22 ottobre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere: · Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2019 di

RI 1 contro

la costituzione degli uffici elettorali del Comune di ________ per l’elezione di ballottaggio dei deputati al Consiglio degli Stati;

ritenuto, in fatto

che il 7 giugno 2019 il Consiglio di Stato ha convocato le assemblee comunali per domenica 20 ottobre 2019 per l’elezione di due deputati al Consiglio degli Stati per la legislatura 2019-2023 (FU 2019, 5479);

che con risoluzione del 27 giugno 2019 (n. 23) il Municipio del Comune di __________ ha fissato il numero e la composizione degli uffici elettorali per le elezioni dei deputati al Consiglio degli Stati e al Consiglio Nazionale per la legislatura 2019-2023; l’Esecutivo comunale ha in particolare stabilito i seguenti uffici elettorali: __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________;

che il Municipio ha altresì deciso che le operazioni di voto avrebbero avuto luogo il venerdì 18 ottobre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e la domenica 20 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

che la risoluzione è stata pubblicata all’albo comunale dal 4 luglio al 20 ottobre 2019 (cfr. Bollettino n. 23/01);

che il 20 ottobre 2019 si sono svolte le elezioni dei deputati ticinesi all’Assemblea federale per la legislatura 2019-2023; nessun candidato al Consiglio degli Stati ha raggiunto la maggioranza assoluta (www.ti.ch/elezioni);

che in vista del probabile ballottaggio, con ricorso del 21 ottobre 2019, consegnato a mano il medesimo giorno, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo:

- l’istituzione nel Comune di __________ di un solo ufficio elettorale per il voto di persona, che funga anche da ufficio elettorale principale,

- la possibilità per il Municipio di __________ di istituire uno o più uffici elettorali per il voto per corrispondenza,

- l’istallazione di una *bucalettere* di voto in ogni quartiere,

- qualora gli orari di voto si estendano su più giorni, la non apertura dell’urna nei giorni precedenti la domenica, se questa non contiene almeno 100 schede, con posa dei sigilli all’interruzione delle operazioni di voto e apertura soltanto quando sono raggiunte le 100 schede, ma al più tardi dopo le ore 12.00 di domenica;

che in via subordinata egli postula la retrocessione degli atti al Municipio perché proceda in tal senso;

che l’insorgente spiega che, da informazioni ricevute da membri o delegati agli uffici elettorali direttamente o tramite quanto pubblicato in Facebook, al termine delle operazioni di voto di venerdì 18 ottobre 2019 sono state rinvenute nelle urne dei seguenti seggi:

- __________, meno di dieci schede,

- __________, una scheda,

- __________, dodici schede,

- __________, quattro schede,

- __________, diciotto schede,

- __________, sette schede,

- __________, cinque schede;

che, in estrema sintesi, il ricorrente ritiene che stante l’esiguo numero di coloro che si recano di persona all’ufficio elettorale, l’organizzazione stabilita dal Municipio non permetta di tutelare sufficientemente la segretezza del voto; inoltre di fronte all’utilizzo molto limitato da parte degli elettori di questa modalità di voto, la decisione municipale sarebbe lesiva dei principi della parsimonia e dell’economicità;

che il gravame non è stato intimato per le risposte, ma il giudice delegato ha richiamato dal Municipio la risoluzione del 27 giugno 2019 citata in ingresso;

considerato, in

diritto

che la Corte può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l’istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati (art.

72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo esamina d’ufficio se sono date le premesse d’ordine che determinano la ricevibilità del rimedio;

che secondo l’art. 133 cpv. 2 della legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP; RL 150.100) contro ogni atto del Municipio o del Sindaco o di un’istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni e in materia di iniziativa o referendum o revoca può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; per atti della procedura preparatoria s’intendo quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto (cpv. 1);

che il termine di ricorso è di tre giorni a decorrere da quello in cui è stato compiuto l’atto che s’intende impugnare o dalla scoperta del motivo di impugnazione (cpv. 5);

che - in sostanza - l’insorgente contesta la risoluzione del 27 giugno 2019 con cui il Municipio ha stabilito d’istituire più uffici elettorali, in corrispondenza di diversi quartieri;

che infatti, benché faccia riferimento unicamente alla scadenza elettorale del 20 ottobre 2019, per quanto attiene all’istituzione degli uffici elettorali tale decisione concerne implicitamente anche l’eventuale turno di ballottaggio che si terrà, se del caso, il 17 novembre 2019;

che, dunque, quello impugnato è senz’altro un atto della procedura preparatoria, di modo che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 133 cpv. 2 LEDP);

che quanto alla tempestività dell’impugnativa, il ricorrente sostiene che il termine di tre giorni previsto dall’art. 133 cpv. 5 LEDP sarebbe rispettato *essendo questo ricorso presentato già il giorno dopo lo scrutinio del primo turno e relativo all’organizzatine del secondo turno di elezione, quello decisivo*;

che tuttavia l’assunto non regge, per i seguenti motivi;

che il termine di tre giorni per impugnare la decisione del Municipio del 27 giugno 2019 ha cominciato a decorrere al più tardi il 4 luglio successivo, allorquando essa è stata pubblicata all’albo comunale; il ricorso insinuato solo il 21 ottobre 2019 è dunque ampiamente tardivo;

che il ricorrente poteva infatti agevolmente rendersi conto sin da subito che l’istituzione di un ufficio elettorale per ogni quartiere della città avrebbe potuto dare luogo alla situazione di cui egli ora si lamenta;

che, infatti, è cosa ormai più che nota che l’introduzione del voto per corrispondenza ha fatto sì che l’elettore faccia ormai scarsamente uso della possibilità di votare recandosi personalmente all’ufficio elettorale, tant’è che già nella seduta del 17 dicembre 2014 il Parlamento ha discusso una riduzione degli orari di apertura dei seggi (cfr. Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, anno parlamentare 2014-1205, vol. 5, discussione: pag. 2577 segg., messaggio e rapporto: pag. 2851 segg.; sul tema si veda anche: Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. I, III ed., Berna 2013, n. 667 a pag. 2013);

che, pur dando per buoni i dati riportati dall’insorgente relativamente al numero di schede rinvenute in alcune urne, gli stessi non costituiscono un motivo per rimettere in discussione l’organizzazione dei seggi disposta dal Municipio mediante risoluzione del 27 giugno 2019, passata in giudicato incontestata;

che, ferme queste premesse, il ricorso si appalesa irricevibile, siccome tardivo;

che il Tribunale rinuncia per prassi al prelievo di una tassa di giustizia nell'ambito dell'evasione di impugnative relative ai diritti politici (art. 47 cpv. 1 LPAmm; RtiD I-2019 n. 3).

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si preleva la tassa di giustizia.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il vicecancelliere