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52.2019.507 • TCA TI 52.2019.507 Generato dall'IA

Taxpayer Challenge to Supervisory Annulment of Municipal Tax Multiplier Lacks Standing

Numero d'incarto 52.2019.507
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer challenged a decision by the State Council, acting as the municipal supervisory authority, which had annulled a municipal legislature's resolution setting the 2019 tax multiplier at 100% and instead imposed a 130% multiplier to address a budget deficit and erosion of equity. The Administrative Court declared the appeal inadmissible because the appellant, a taxpayer and property owner, lacked the requisite legally protected interest (legitimation to sue) to challenge a supervisory decision regarding the tax multiplier, as this decision affected him only as a member of the general public or as a property owner, which did not establish the necessary specific legal relationship required to contest such governmental oversight actions, thereby upholding the principle against *actio popularis*.

Regesto Legislator

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Art. 178 LOC, Art. 207 cpv. 1 LOC, Art. 207 cpv. 2 LOC, Art. 209 cpv. 1 LOC, Art. 208 LOC, Art. 207 LOC; Taxpayer Challenge to Supervisory Annulment of Municipal Tax Multiplier Lacks Standing: The Administrative Court declared the appeal inadmissible because the appellant, a taxpayer and property owner, lacked the requisite legally protected interest (legitimation to sue) to challenge a supervisory decision regarding the tax multiplier, as this decision affected him only as a member of the general public or as a property owner, which did not establish the necessary specific legal relationship required to contest such governmental oversight actions, thereby upholding the principle against *actio popularis*.

Parole chiave

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calcolo dell'imposta ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione autorità fiscale legittimazione a ricorrere impugnazione di decisioni amministrative lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110

Cited in order 3, governing the right to appeal the cantonal decision to the Federal Tribunal.

art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm

Cited in the reasoning for imposing court costs on the appellant, RI 1, under order 2.

art. 49 LPAmm

Cited in the reasoning for deciding not to award costs to the opposing party, as none were requested, which relates to order 2 concerning costs.

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Testo completo

Incarto n. 52.2019.507 · Lugano 22 ottobre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere: · Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2019 di

RI 1 patrocinato da: PA 1 , contro

la decisione dell'11 settembre 2019 (n. 4376) con cui il Consiglio di Stato, agendo in veste di autorità di vigilanza sui Comuni, ha annullato la risoluzione del 27 maggio 2019 del Legislativo del Comune di __________ che fissa al 100% il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2019, stabilendolo d'ufficio al 130%;

ritenuto, in fatto

che il 27 novembre 2018 il Municipio del Comune di __________ ha licenziato il messaggio (n. 7/2018) accompagnante il conto preventivo 2019 che prevedeva spese per fr. 1'442'250.-, ricavi per fr. 483'895.- e un fabbisogno da coprire mediante imposta comunale di fr. 958.355.-;

che dopo aver respinto due volte le proposte in occasione delle assemblee del 7 gennaio e del 25 marzo 2019, a seguito del licenziamento di nuovi messaggi municipali, per finire il Legislativo comunale nella seduta del 27 maggio 2019 ha approvato il preventivo e fissato il moltiplicatore comunale per il 2019 al 100%;

che non risulta che le deliberazioni del Legislativo di __________ siano state contestate davanti al Governo;

che con decisione dell'11 settembre 2019 il Consiglio di Stato - intervenendo in veste di autorità di vigilanza sui Comuni - ha stabilito d'ufficio al 130% il moltiplicatore d'imposta, quale soluzione mediana tra il moltiplicatore aritmetico necessario per chiudere i conti in pareggio a fine 2019, pari in quel momento al 160%, e quello deciso dall'Assemblea comunale, ovvero il 100%;

che l'Esecutivo cantonale ha motivato la misura con l'erosione del capitale proprio del Comune, ormai confrontato con un disavanzo di bilancio, spiegando di aver tuttavia considerato la situazione particolare di __________, ritenuta di carattere strutturale e risolvibile unicamente mediante un'aggregazione comunale;

che con ricorso del 14 ottobre 2019 RI 1, domiciliato a _______ dov'è proprietario di alcuni fondi, insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento della decisione del Consiglio di Stato appena descritta e la conferma di quella del 27 maggio 2019 con cui l'Assemblea comunale ha fissato al 100% il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2019;

che, per i motivi illustrati in seguito, non è qui necessario riassumere le tesi di merito avanzate dall'insorgente nell'impugnativa;

che il gravame non è stato intimato per le risposte;

considerato, in

diritto

che l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati (art.

72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che determinano la ricevibilità del rimedio;

che la risoluzione impugnata è stata adottata in applicazione degli art. 159 cpv. 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), dell'art 29 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 22 maggio 2019 (RGFCC; RL 184.150) che stabiliscono le modalità di fissazione del moltiplicatore d'imposta in presenza di un disavanzo di bilancio in relazione con gli art. 178 cpv. 3 e 194 segg. LOC;

che, dunque, quella impugnata è una decisione presa dal Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza sui Comuni (cfr. Messaggio del 7 settembre 2011 sulla modifica della LOC e della legge sulla perequazione finanziaria [moltiplicatore d'imposta] del

7 settembre 2011 [n. 6527], in: RVGC anno parlamentare 2011-2012, vol. 7, pag. 3595 segg., pag. 3609 commento al progetto del cpv. 2 dell'art. 162*a*, che corrisponde all'attuale art. 178 LOC, cfr. il relativo commento del progetto a pag. 3403 nel Messaggio del 27 giugno 2018 [n. 7553] concernente la revisione parziale della LOC volta all'introduzione nei Comuni ticinesi del modello contabile armonizzato di seconda generazione, in: RVGC anno parlamentare 2018-2019, pag. 3375 segg.);

che di principio le decisioni del Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo in applicazione dell'art. 207 cpv. 1 LOC, che circoscrive il diritto di ricorso soltanto a chi è leso nei suoi legittimi interessi; il Comune, dal canto suo, può insorgere solo se è leso nella propria autonomia (art. 207 cpv. 2 LOC);

che introducendo all'art.

207 cpv. 1 LOC il requisito dell'interesse legittimo, il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'*actio popularis*, cosicché difetta della legittimazione attiva chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione (cfr. DTF 111 Ia

282 consid. 2a con riferimenti; RDAT 1981 n. 19; STA 52.2004.324 del 27 settembre 2004 con rinvii);

che, stante a quanto appena spiegato, è escluso che il ricorrente possa prevalersi della sua qualità di cittadino per poter fondare la propria legittimazione a insorgere;

che, inoltre, il semplice fatto che egli avrebbe potuto, in quanto cittadino, impugnare la decisione dell'Assemblea comunale in applicazione dell'art. 209 cpv. 1 LOC non giustifica di sovvertire le condizioni di ricevibilità del rimedio posto contro una decisione di vigilanza;

che l'invocazione della garanzia della via giudiziaria sancita dall'art. 29*a* della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) in relazione all'art. 208 LOC non giova all'insorgente;

che, infatti, essa non osta a che un rimedio giuridico soggiaccia alle usuali condizioni di ricevibilità (DTF 143 I 344 consid. 8.2; Andreas Kley in: Bernhard Ehrenzeller e altri [curatori], Die schweizerische Bundesverfassung, III ed., Zurigo/San Gallo 2014, n. 8 ad art. 29*a*); essa non conferisce un diritto generalizzato a ottenere che un giudice esamini qualsivoglia azione dello Stato a prescindere dalle regole di procedura applicabili;

che, in particolare, la norma fondamentale richiamata non è volta a garantire l'esercizio dell'*actio popularis* (DTF 144 I 181 consid. 5.3.2.2, 139 II 185 consid. 12.4; RDAF 2019 I 216 n. 129);

che avendo il legislatore anche nel caso delle procedure di vigilanza, come quella concreta, previsto una via di ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria (art. 207 LOC), non è dato di vedere nemmeno una violazione dell'art. 191*b* Cost.;

che il fatto di essere contribuente - indipendentemente dalla misura in cui egli partecipa alle finanze comunali - non permette di riconoscere in capo all'insorgente una relazione rilevante o speciale con l'oggetto della lite (cfr. STA 52.2017.389 dell'8 agosto 2019, confermata da STF 1C_487/2019 del 27 settembre 2019);

che a maggior ragione è del tutto ininfluente il fatto che egli sia proprietario di alcuni fondi a __________ sui quali sorgono anche residenze primarie: ciò non permette di riconoscere in capo al ricorrente una relazione più stretta con il provvedimento di vigilanza in esame rispetto agli altri cittadini e, a ben vedere, rispetto anche a tutti i proprietari di immobili siti nel Comune;

che, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile, siccome il ricorrente difetta della legittimazione ad agire;

che visto l'esito, la tassa di giustizia va posta in capo al ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm); in assenza di parti patrocinate vincenti, non si giustifica l'assegnazione di ripetibili (art. 49 LPAmm);

che l'emanazione della presente decisione rende superflua l'evasione della domanda tesa all'adozione della misura provvisionale sollecitata dall'insorgente.

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico di RI 1.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il vicecancelliere