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52.2019.374 • TCA TI 52.2019.374 Generato dall'IA

Employee Appeal of Salary Classification Following Promotion Upheld

Numero d'incarto 52.2019.374
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An employee, hired in 2016 as a qualified worker with the understanding that subsequent training would lead to a promotion as a Traffic Expert, appealed the administrative decision that appointed them to the Expert role effective January 1, 2020, placing them in salary class 6 with zero increments, arguing this failed to sufficiently account for their acquired technical knowledge and professional experience. The court dismissed the appeal, reasoning that the transition to the Expert function constituted a promotion governed by specific regulations which mandate that the new salary be calculated based on the final salary of the previous position (class 2 with 11 increments), increased by one increment, and then rounded up to the minimum level of the new class (class 6 with 0 increments), thereby precluding further discretionary increases based on prior experience already considered upon initial hiring.

Regesto Legislator

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Art. 41 cpv. 5 LStip, Art. 40 cpv. 1 LStip, Art. 68 cpv. 1 LPAmm, Art. 25 cpv. 1 LPAmm, Art. 9 cpv. 3 LStip, Art. 15 LStip; Employee Appeal of Salary Classification Following Promotion Upheld: The court dismissed the appeal, reasoning that the transition to the Expert function constituted a promotion governed by specific regulations which mandate that the new salary be calculated based on the final salary of the previous position (class 2 with 11 increments), increased by one increment, and then rounded up to the minimum level of the new class (class 6 with 0 increments), thereby precluding further discretionary increases based on prior experience already considered upon initial hiring.

Parole chiave

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classificazione salariale decisioni in materia di promozione rivalutazione dei salari salario a rendimento qualificazione del rapporto di lavoro rapporto informativo, promozione Passaggio al nuovo modello salariale di un dipendente cantonale

Disposizioni normative citate

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Art. 41 cpv. 5 LStip
che in applicazione dell'art. 41 cpv. 5 LStip all'interessato è in seguito stato riconosciuto, il 5 giugno 2019, un aumento supplementare retroattivamente alla data del suo aggancio al nuovo modello salariale; dal 1° gennaio 2019 il suo stipendio corrisponde quindi a quello della classe 2 con 11 aumenti (fr.
Art. 40 cpv. 1 LStip
che la competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art.
Art. 68 cpv. 1 LPAmm
1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art.
Art. 25 cpv. 1 LPAmm
1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
Art. 9 cpv. 3 LStip
2 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 in vigore fino al 31 dicembre 2017; vLStip; BU 1954, 155; ora art. 9 cpv. 3 LStip);
Art. 15 LStip
che il 10 maggio 2019 il ricorrente ha ottenuto il diploma di *Esperto della circolazione*; il passaggio alla funzione già prospettatagli all'atto di nomina nel 2016 costituisce chiaramente una promozione (passaggio individuale da una funzione ad un'altra di grado superiore) ai sensi dell'art. 15 LStip e art.
Art. 54 cpv. 4 RDSt
che l'art. 54 cpv. 4 RDSt dispone che in caso di promozione il nuovo stipendio è calcolato in base all'importo dell'ultimo stipendio annuale (classe 2 + 11 = fr.
Art. 51 RDSt
che pertanto la classe attribuita al ricorrente è conforme a questi principi; non è invece dato di vedere come si possa applicare l'art. 51 RDSt, così come richiesto dal ricorrente, dato che questa norma è determinante solo per stabilire lo stipendio dei primi impieghi;
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 47 cpv. 1 LPAmm

Applied to determine that the court fees follow the outcome of the case (loser pays).

art. 82 segg. e 90 segg. LTF

Cited as the basis for the right to appeal to the Federal Tribunal against the present decision.

art. 51 cpv. 1 lett. a LTF

Cited to establish the value of the matter in dispute for the purpose of appeal to the Federal Tribunal.

art. 85 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to establish the value of the matter in dispute for the purpose of appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2019.374 · Lugano 14 novembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera: · Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2019 di

RI 1 contro

la decisione del 10 luglio 2019 (n. 3492) con cui il Consiglio di Stato ha nominato l'insorgente quale Esperto della circolazione e lo ha inserito nella classe di stipendio 6 con 0 aumenti a partire dal 1° gennaio 2020;

ritenuto, in fatto

che RI 1 ha ottenuto nel 2010 l'attestato federale di capacità di manutentore nautico e nel 2016 quello di meccanico di manutenzione per automobili;

che il 1° settembre 2016 egli è stato assunto alle dipendenze dello Stato quale *Operaio qualificato*, all'Ufficio tecnico della Sezione della circolazione, ed è stato inserito nella classe 17 con 4 aumenti secondo il sistema retributivo allora vigente, con l'obbligo di frequentare il corso preposto dall'amministrazione cantonale per ottenere il diploma che gli avrebbe permesso di essere nominato nella funzione di *Esperto* (25-26);

che le sue principali mansioni consistevano nel *collaborare nell'effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli e dei natanti e nell'effettuazione degli esami di guida per natanti secondo quanto previsto dalle normative federali. Si tratta di una funzione transitoria durante la quale l'operaio è formato per diventare esperto ed è assistito nelle responsabilità da esperti e capi servizio* (cfr. descrizione della funzione agli atti);

che il 23 gennaio 2017 il Parlamento cantonale ha adottato la nuova legge sugli stipendi (LStip; RL 173.300), posta

in vigore al 1° gennaio 2018; per questa data l'Esecutivo cantonale ha pure emanato il regolamento concernente le funzioni e

le classificazioni dei dipendenti dello Stato (RClass; RL 173.310) che prevede, per la funzione che qui interessa, la

classe di stipendio 2;

che con decisione del 22 novembre 2017 il Governo ha attribuito a RI 1 la funzione di *Operaio* e lo ha agganciato nella classe di stipendio 2 con 9 aumenti secondo quanto previsto dall'art. 41 cpv. 1 e 3 LStip;

che in applicazione dell'art. 41 cpv. 5 LStip all'interessato è in seguito stato riconosciuto, il 5 giugno 2019, un aumento supplementare retroattivamente alla data del suo aggancio al nuovo modello salariale; dal 1° gennaio 2019 il suo stipendio corrisponde quindi a quello della classe 2 con 11 aumenti (fr. 60'388.- annui lordi);

che il 10 maggio 2019 RI 1 ha ottenuto il diploma di Esperto della circolazione; secondo le condizioni di assunzione, il Consiglio di Stato il 10 luglio 2019 gli ha quindi conferito la nomina in questa funzione e lo ha inserito nella classe 6 con 0 aumenti per fr. 66'454.- annui lordi a partire dal 1° gennaio 2020;

che il 16 agosto 2019 RI 1 ha adito il Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione governativa che ha contestato asserendo in sostanza che la classe di stipendio concessagli non terrebbe sufficientemente in considerazione tutte le mansioni svolte e neppure le conoscenze tecniche e l'esperienza professionale acquisita sia nel settore navigazione, sia in quello meccanico da automobili; chiede quindi che gli vengano riconosciuti maggiori aumenti per il suo stipendio iniziale;

che al ricorso si oppone il Consiglio di Stato che reputa corretta la classificazione del ricorrente sulla base delle norme concernenti la promozione dei dipendenti;

che il ricorrente non ha replicato;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100); la legittimazione del ricorrente è certa (art.

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che come accennato in narrativa il ricorrente è stato assunto nel 2016 quale *Operaio qualificato* (dal 1° gennaio 2018 *Operaio*) nell'ottica di assumere poi il ruolo di *Esperto della circolazione* una volta frequentato il corso e ottenuto il relativo diploma; durante il periodo di formazione egli è stato assistito nei suoi compiti da esperti e capi servizio (cfr. descrizione della funzione agli atti);

che nella fissazione del primo stipendio gli sono stati riconosciuti 4 aumenti, in considerazione della sua pregressa esperienza lavorativa (art. 7 cpv. 2 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 in vigore fino al 31 dicembre 2017; vLStip; BU 1954, 155; ora art. 9 cpv. 3 LStip);

che il 10 maggio 2019 il ricorrente ha ottenuto il diploma di *Esperto della circolazione*; il passaggio alla funzione già prospettatagli all'atto di nomina nel 2016 costituisce chiaramente una promozione (passaggio individuale da una funzione ad un'altra di grado superiore) ai sensi dell'art. 15 LStip e art. 54 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110) e non una nuova assunzione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso;

che l'art. 54 cpv. 4 RDSt dispone che in caso di promozione il nuovo stipendio è calcolato in base all'importo dell'ultimo stipendio annuale (classe 2 + 11 = fr. 60'388.-) maggiorato di un aumento (classe 2 + 12 = fr. 62'419.-), in seguito arrotondato all'aumento superiore previsto dalla nuova classe (classe

6 + 0 = fr. 66'454.-);

che pertanto la classe attribuita al ricorrente è conforme a questi principi; non è invece dato di vedere come si possa applicare l'art. 51 RDSt, così come richiesto dal ricorrente, dato che questa norma è determinante solo per stabilire lo stipendio dei primi impieghi;

che, come visto, l'applicazione dell'art. 54 RDSt non lascia spazio a maggiori aumenti, né per la precedente esperienza dell'insorgente, comunque già considerata con 4 aumenti riconosciuti al momento della sua assunzione nel 2016, né per le pretese particolarità del suo lavoro su veicoli e natanti, comuni a tutti coloro che svolgono questa attività (cfr. descrizione della funzione agli atti);

che il ricorso deve pertanto essere respinto;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm);

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente al quale è restituito l'importo di fr. 600.- anticipato in eccesso.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF)

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera