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52.2018.68 • TCA TI 52.2018.68 Generato dall'IA

Cantonal Executive Decision Annulment and Interlocutory Appealability

Numero d'incarto 52.2018.68
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a cantonal executive decision that annulled a prior ruling which had declared their residence permit lapsed, instead remitting the case for further investigation on the permit renewal while awarding a fixed amount for costs reimbursement. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the executive's decision, which only sent the matter back for further proceedings without a final ruling and included an ancillary decision on costs, constituted an interlocutory decision not immediately appealable under the relevant procedural law unless it caused irreparable harm, which a cost award does not, as it can be challenged upon the final merits decision.

Regesto Legislator

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Art. 65 cpv. 1 LPAmm, Art. 25 cpv. 1 LPAmm, Art. 66 cpv. 2 LPAmm, Art. 47 cpv. 1 LPAmm, art. 113 segg. LTF; Cantonal Executive Decision Annulment and Interlocutory Appealability: The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the executive's decision, which only sent the matter back for further proceedings without a final ruling and included an ancillary decision on costs, constituted an interlocutory decision not immediately appealable under the relevant procedural law unless it caused irreparable harm, which a cost award does not, as it can be challenged upon the final merits decision.

Parole chiave

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impugnabilità di decisioni incidentali procedura di annullamento spese di procedura revoca della decisione amministrativa eccezione di incostituzionalità inchiesta amministrativa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 66 cpv. 2 LPAmm

The appeal was declared inadmissible because the conditions for challenging the incidental decision on costs under this provision were not met.

art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300

The request for legal aid and free legal assistance was rejected based on this provision because the appeal lacked potential for success.

art. 47 cpv. 1 LPAmm

The court costs were imposed on the appellant according to this provision, based on the outcome (losing party pays).

art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110

Cited as the basis for the right to appeal to the Federal Supreme Court against the decision.

art. 113 segg. LTF

Cited as the basis for the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court if a public law appeal is not admissible.

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Testo completo

Incarto n. 52.2018.68 · Lugano 4 settembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Matteo Cassina, vicepresidente

assistito dalla vicecancelliera: · Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2018 di

RI 1, patrocinato da: PA 1 contro

la decisione del 17 gennaio 2018 (n. 173) del Consiglio di Stato che annulla la risoluzione del 13 novembre 2017 con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha ritenuto decaduto il permesso di dimora del ricorrente e rinvia gli atti all'autorità di prime cure (limitatamente all'importo fissato a titolo di ripetibili);

ritenuto, in fatto

che a RI 1, cittadino angolano, è stato rilasciato un permesso di dimora annuale per motivi umanitari, rinnovato sino al 25 aprile 2005, e per il quale il 16 febbraio 2005 il ricorrente ha chiesto il rinnovo;

che, dopo una serie di fatti che non è necessario riportare in questa sede, con decisione del 13 novembre 2017 la Sezione della popolazione ha ritenuto il permesso di dimora decaduto ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 lett. c della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20);

che con giudizio del 17 gennaio 2018 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione rilevando che il ricorrente aveva inoltrato una domanda di rinnovo del suo permesso di dimora il 16 febbraio 2005, procedura ancora pendente, e ha pertanto rinviato gli atti all'autorità precedente perché, esperiti i necessari atti istruttori, decidesse in merito al rinnovo del permesso;

che il Governo ha nel contempo fissato le spese ripetibili da riconoscere al ricorrente, quantificandole in fr. 700.-;

che, contro il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contestando l'importo delle spese ripetibili riconosciutegli e postulando che lo stesso venga modificato assegnandogli un'indennità di fr. 4'959.10; il ricorrente chiede inoltre di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato sostenendo, in via principale, che il ricorso di RI

1 sia irricevibile poiché diretto contro una decisione incidentale non immediatamente impugnabile e, in via subordinata,

ritenendo che l'importo delle ripetibili sia stato correttamente fissato; ad identica conclusione perviene la Sezione della popolazione considerando congrue le ripetibili assegnate dall'Esecutivo cantonale;

considerato, in dirittoche, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il Tribunale can-tonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso del giudice delegato, a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100);

che il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); resta tuttavia da verificare se la decisione censurata sia impugnabile in quanto tale;

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che rinvia la causa per nuova decisione all'istanza inferiore è in linea di principio una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid. 1.3, 135 V 141 consid. 1.1, 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo parziale (DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii, 133 V 477 consid. 4.2); resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare ad eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (DTF 138 I 143 consid. 1.2, 135 V 141 consid. 1.1, 134 II 124 consid. 1.3);

che, nell'interesse di una congruente interpretazione del diritto processuale federale e cantonale, occorre riferirsi a questa giurisprudenza anche per le decisioni simili rette dalla LPAmm, la quale prevede un ordinamento analogo alla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; Messaggio del

Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966, in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., pag 1985 ad 2.2.);

che, in concreto, nella misura in cui il giudizio impugnato non pone fine al procedimento, ma rinvia gli atti all'autorità inferiore per l'esperimento dell'istruttoria e l'emissione di una nuova decisione, senza dare istruzioni vincolanti, esso rappresenta unicamente una tappa verso l'emanazione del giudizio finale e configura quindi una decisione incidentale;

che la decisione con cui l'autorità statuisce accessoriamente su tasse, spese e ripetibili deve ricevere la medesima qualifica della decisione principale alla quale si riferisce (STF 4A_634/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 1.2.3, 2C_155/2010 del 20 aprile 2010; DTF 135 III 329 consid. 1.2; STA 52.2015.36 del

5 ottobre 2015 consid. 3.2); in specie si tratta come visto di una decisione incidente;

che, a tenore dell'art. 66 cpv. 2 LPAmm, le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate soltanto se possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile (lett. a), o l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (lett. b);

che, per costante giurisprudenza, il giudizio sulle spese ripetibili non causa al ricorrente un pregiudizio irreparabile poiché lo stesso potrà essere impugnato una volta emessa la decisione finale di merito (STF 2C_155/2010 del

20 aprile 2010; DTF 135 III 329 consid. 1.2.1 e 1.2.2; STA 52.2015.36 del 5 ottobre 2015 consid. 3.2); neppure il ricorrente, che non si confronta in realtà con le particolari esigenze poste all'impugnazione delle decisioni incidentali, pretende il contrario;

che trattandosi qui di un ricorso contro il solo giudizio riferito alle spese ripetibili, l'ipotesi prevista alla lett. b non entra manifestamente in linea di conto, poiché l'accoglimento del ricorso non permetterebbe comunque a questa Corte di rendere una decisione finale sull'oggetto della lite (STF 2C_155/2010 del 20 aprile 2010; DTF 135 III

329 consid. 1.2.1 e 1.2.2), né ciò consentirebbe di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (STA 52.2015.36 del 5 ottobre 2015 consid. 3.2);

che, di conseguenza, il dispositivo accessorio sulle spese contenuto in una decisione incidentale può essere impugnato unicamente nell'ambito del ricorso contro la decisione incidentale alla quale si riferisce, qualora tale rimedio di diritto sia dato (STF 2C_155/2010 del 20 aprile 2010; DTF 135 III 329 consid. 1.2.1 e 1.2.2), ciò che in specie non è avvenuto e sarebbe stato ad ogni modo tutt'altro che scontato;

che, in difetto dei presupposti prescritti dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm, la decisione contestata non è dunque impugnabile e il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

che la richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata in

questa sede va anch'essa respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della possibilità di essere

accolta (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300)

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia, di fr. 200.-, è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione a: · ; ; .

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo · La vicecancelliera