Italian Citizen Residence Permit Appeal Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court case involved an appeal against a State Council resolution that upheld a departmental decision denying the renewal of an EU/EFTA residence permit to an Italian citizen and the issuance of a settlement permit to their child, setting a departure deadline. The appellants subsequently declared their intention to return to their home country and withdrew the appeal, leading the court to strike the case from the roll and waive any assessment of court fees or procedural costs, despite the withdrawal typically leading to the assessment of fees and the failure of the related request for legal aid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAItalian Citizen Residence Permit Appeal Withdrawal: The appellants subsequently declared their intention to return to their home country and withdrew the appeal, leading the court to strike the case from the roll and waive any assessment of court fees or procedural costs, despite the withdrawal typically leading to the assessment of fees and the failure of the related request for legal aid.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive as the legal basis for the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning as the basis for potentially imposing a judgment fee on the appellants who withdrew.
Cited in the reasoning regarding the failure of the request for legal aid due to the withdrawal.
Testo completo
Incarto n. 52.2018.589 · Lugano 12 settembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Matteo Cassina, vicepresidente
assistito dal vicecancelliere: · Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2018 di
RI 1 RI 2 contro
la risoluzione del 7 novembre 2018 (n. 5243) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione con cui il 15 marzo 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS a RI 1 e il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS a RI 2;
ritenuto, in fatto
che il 15 marzo 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso, per motivi che non è qui necessario riassumere, di non rinnovare il permesso di dimora UE/AELS alla cittadina italiana di origine rumene RI 1 (1979) e di non rilasciare un permesso di domicilio UE/AELS al figlio connazionale RI 2 (2005), fissandogli nel contempo un termine fino al 30 giugno successivo per lasciare il territorio elvetico;
che tale decisione è stata confermata, su ricorso, dal Consiglio di Stato con giudizio del 7 novembre 2018 senza esaminarne la proporzionalità del provvedimento adottato;
che contro la predetta pronunzia governativa i soccombenti si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale, il rinnovo del loro permesso di dimora UE/AELS, e, in via del tutto subordinata, il rinvio degli atti al Dipartimento affinché si pronunci sulla domanda di proroga del permesso di dimora UE/AELS presentata da RI 1 e non ancora evasa;
che essi hanno pure chiesto di essere esonerati dal pagamento delle spese processuali;
che all'accoglimento dell'impugnativa si sono opposti sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni al riguardo;
che il 2 settembre 2019 gli insorgenti hanno dichiarato di essere intenzionati a rientrare in Italia e di voler ritirare il ricorso;
che il procedimento è così esaurito;
che la desistenza dei ricorrenti comporta pure l'insuccesso della loro domanda di assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1 e 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 [Lag; RL 178.300]);
che agli insorgenti, essendo desistenti, andrebbe dunque addossata una tassa di giudizio, comunque ridotta (art. 47 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]);
che date però le particolari circostanze del caso, si rinuncia al prelievo della tassa di giudizio e delle spese;
richiamato, per la competenza, l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100);
decide:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giudizio.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
4. Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo · Il vicecancelliere